MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 12 Aprile 2007
Ripartizione delle risorse, per l'annualita' 2005 a carico del Fondo
per l'occupazione per il finanziamento dei progetti di formazione, ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto l'art. 6, comma 4, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale
prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
si provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome
di una quota annua del fondo per l'occupazione;
Visto il parere favorevole espresso in data 25 gennaio 2007 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto ministeriale 13/I/2006 del 9 febbraio 2006 recante
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2006 del fondo di rotazione per la formazione professionale e
l'accesso al fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge 236
del 19 luglio 1993;
Decreta:
Art. 1.
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4 della
legge n. 53 dell'8 marzo 2000 si dispone, per l'annualita' 2005, la
destinazione della somma di euro 15.493.706,97 in favore delle
regioni e province autonome per il finanziamento di progetti di
formazione destinati ai lavoratori occupati.
2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7033
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 del fondo
di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo
sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio
1993.
3. I progetti di formazione di cui al comma 1 del presente
articolo sono presentati:
a) dalle imprese sulla base di accordi contrattuali che prevedano
quote di riduzione dell'orario di lavoro;
b) direttamente dai singoli lavoratori;
Art. 2.
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, pari
ad euro 15.493.706,97, vengono assegnate con vincolo di scopo e
ripartite tra le regioni e le province autonome, come da tabella di
seguito riportata:
Regioni/Province Autonome |Euro
Valle d'Aosta |37.004,27
Piemonte |1.238.770,44
Lombardia |3.047.965,25
Liguria |424.240,04
Trento |154.624,79
Bolzano |144.900,37
Veneto |1.377.274,64
Friuli Venezia Giulia |363.584,45
Emilia Romagna |1.288.604,02
Toscana |1.030.534,12
Umbria |233.458,57
Marche |414.639,87
Lazio |1.684.130,84
Abruzzo |297.081,48
Molise |66.502,96
Campania |1.152.368,95
Puglia |776.129,74
Basilicata |111.711,02
Calabria |361.315,32
Sicilia |928.336,00
Sardegna |360.529,85
Totale . . . |15.493.706,97
Le risorse sono ripartite tra le regioni e alla province autonome
sulla base della distribuzione percentuale dei lavoratori dipendenti
attribuibili ai settori privato e pubblico (Dati Istat - Forze di
lavoro, media 2004).
2. Allo scopo di promuovere le opportunita' di cui all'art. 6 della
legge n. 53/2000, le regioni e le province autonome possono destinare
fino al 5% delle risorse loro assegnate al fine di garantire
un'informazione adeguata ai lavoratori, alle imprese ed alle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
3. Le amministrazioni regionali e delle province autonome
garantiscono nelle diverse tipologie di azione il principio delle
pari opportunita'.
Art. 3.
1. Le regioni e le province autonome predispongono specifiche
procedure di evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate
e trasmettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle
procedure di cui sopra, a seguito del quale il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale procede alla liquidazione delle risorse di
cui alla tabella dell'art. 2 del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale l'avvenuto impegno delle predette
risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.
3. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto e'
utilizzato nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti
di Stato (Regolamento della CE n. 68/2001 e n. 69/2001).
4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede alla revoca
delle risorse non impegnate dalle regioni e dalla province autonome
con impegni giuridicamente vincolanti. Tali risorse vengono
disimpegnate e riattribuite d'intesa con le regioni e le province
autonome.
Art. 4.
1. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 luglio di ogni anno, i
dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai
sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di
schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in accordo con le regioni e le province autonome e
con la collaborazione dell'ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono
elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di
monitoraggio coerente con le diverse filiere della formazione
continua.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a
redigere il rapporto annuale di monitoraggio degli interventi, in
attuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3 della legge n.
144 del 17 maggio 1999.
Roma, 12 aprile 2007
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
|