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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
07/12/2006

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n.262 - Testo del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.». (GU n. 277 del 28-11-2006- Suppl. Ordinario n.223)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n.262

Testo del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  230 del 3 ottobre 2006), coordinato con la
legge  di  conversione  24  novembre  2006,  n. 286 (in questo stesso
Supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria.».

Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
    Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale,
  nonche' potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria
  1.  Con  determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da
adottarsi  entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del
presente   decreto,   sono   stabiliti   tempi  e  modalita'  per  la
presentazione esclusivamente in forma telematica:
    a) dei   dati   relativi   alle   contabilita'  degli  operatori,
qualificati  come  depositari  autorizzati,  operatori professionali,
rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti
l'attivita'  svolta  nei  settori  degli  oli minerali, dell'alcole e
delle  bevande  alcoliche  e  degli  oli  lubrificanti  e  bitumi  di
petrolio,  a  norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo
unico  delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504;
    b) del  documento di accompagnamento previsto per la circolazione
dei  prodotti  soggetti  o  assoggettati  ad  accisa  ed  alle  altre
imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al
decreto  legislativo  26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli
6, 10, 12, 61 e 62;
    c) delle  dichiarazioni  di consumo per il gas metano e l'energia
elettrica  di  cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2.  All'articolo  50-bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis.  I  soggetti  esercenti  le  attivita' di cui al comma 1,
anteriormente   all'avvio  della  operativita'  quali  depositi  IVA,
presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente
competenti,  apposita  comunicazione anche al fine della valutazione,
qualora  non  ricorrano  i  presupposti  di  cui  al  comma 2, quarto
periodo,  della  congruita' della garanzia prestata in relazione alla
movimentazione complessiva delle merci.».
  3.  In  applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del
regolamento  (CE)  n.  1383/2003  del  Consiglio, del 22 luglio 2003,
l'ufficio  doganale  competente,  previo  consenso  del  titolare del
diritto  di  proprieta'  intellettuale e del dichiarante, detentore o
proprietario  delle  merci  sospettate,  puo'  disporre,  a spese del
titolare  del  diritto, la distruzione delle merci medesime. E' fatta
salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con  i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico,
sono definite modalita' e tempi della procedura di cui al comma 3.
((    4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis.   Al   fine  del  contenimento  dei  costi  necessari  al
mantenimento  dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia
dei  tabacchi  lavorati,  decorso  un anno dal momento del sequestro,
procede   alla  distruzione  dei  prodotti,  previa  campionatura  da
effettuare  secondo  modalita'  definite  con  decreto  del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministero della
giustizia,  da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente norma». ))
  5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'ultimo  periodo, le parole: «di cui all'articolo 52» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;
((       b) e'   aggiunto,   in   fine,   il  seguente  periodo:  «Le
autorizzazioni  per  le  richieste  di  cui  al  numero  6-bis) e per
l'accesso  di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.». ))
  6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte
sui  redditi  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il seguente:
((      «12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche
alle  prestazioni  di  servizi rese dai professionisti domiciliati in
Stati  o  territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi
fiscali privilegiati.». ))
  7.  All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  primo  periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e  dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi
in  relazione ai quali la societa' percepisce somme per il diritto di
sfruttamento dell'immagine»;
    b) e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto,
le modalita' ed i termini delle trasmissioni telematiche.».
((     8. Il   comma  2  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:
    «2.  Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  nel  corso di un
quinquennio,  tre  distinte  violazioni  dell'obbligo  di emettere la
ricevuta  fiscale  o  lo  scontrino  fiscale, anche se non sono state
irrogate  sanzioni  accessorie in applicazione delle disposizioni del
citato   decreto   legislativo  n.  472  del  1997,  e'  disposta  la
sospensione   della   licenza   o  dell'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'  ovvero  dell'esercizio dell'attivita' medesima per un
periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7,
del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di
sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei
corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000
la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi».
  8-bis.  Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n.  471,  come  sostituito  dal comma 8 del presente
articolo, sono inseriti i seguenti:
    «2-bis.  La  sospensione  di  cui  al  comma  2 e' disposta dalla
direzione   regionale   dell'Agenzia  delle  entrate  competente  per
territorio  in  relazione  al domicilio fiscale del contribuente. Gli
atti  di  sospensione  devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro sei mesi da quando e' stata contestata la terza violazione.
    2-ter.  L'esecuzione  e  la  verifica  dell'effettivo adempimento
delle  sospensioni di cui al comma 2 e' effettuata dall'Agenzia delle
entrate,  ovvero  dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    2-quater.  L'esecuzione  della  sospensione  di cui al comma 2 e'
assicurata   con   il   sigillo   dell'organo  procedente  e  con  le
sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo
a indicare il vincolo imposto a fini fiscali».
  8-ter.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  12,  commi  da 2 a
2-quater,  del  decreto  legislativo  18  dicembre 1997, n. 471, come
modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si
applicano  alle  violazioni  constatate  a  decorrere  dalla  data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto.
Per  le violazioni gia' constatate alla medesima data si applicano le
disposizioni previgenti. ))
  9.  Ai  fini  dell'immatricolazione  o  della successiva voltura di
autoveicoli,  motoveicoli  e  loro  rimorchi, anche nuovi, oggetto di
acquisto  intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e'
corredata  di  copia del modello F24 (( per il versamento unitario di
imposte,  contributi  e  altre  somme,  a  norma dell'articolo 17 del
decreto   legislativo   9   luglio   1997,   n.   241,  e  successive
modificazioni,  )) recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero
telaio  e  l'ammontare  dell'IVA  assolta  in  occasione  della prima
cessione  interna.  A  tale  fine,  con  provvedimento  del Direttore
dell'Agenzia   delle  entrate,  al  modello  F24  sono  apportate  le
necessarie integrazioni.
  10.  Per  i  veicoli  di  cui  al comma 9, oggetto di importazione,
l'immatricolazione    e'   subordinata   alla   presentazione   della
certificazione  doganale  attestante  l'assolvimento  dell'IVA  ((  e
contenente  il  riferimento  all'eventuale  utilizzazione,  da  parte
dell'importatore,  della  facolta'  prevista dall'articolo 8, secondo
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, nei limiti ivi stabiliti. ))
  11.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e'
fissata  la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni
di  cui  ai  commi  9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione
dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.
  12.  Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  le  parole  da:  «Con  la  convenzione»  a:  «e' definita» sono
sostituite  dalle seguenti: «La convenzione prevista dall'articolo 1,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, e' gratuita e definisce anche».
  13.   All'articolo 7,   quattordicesimo   comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse
le parole: «mediante posta elettronica certificata».
  14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo, accertamento
e  riscossione  dei  tributi  erariali sono impegnati ad orientare le
attivita'  operative  per  una  significativa  riduzione  della  base
imponibile   evasa  ed  al  contrasto  dell'impiego  del  lavoro  non
regolare,   del   gioco   illegale   e   delle   frodi  negli  scambi
intracomunitari  e  con  Paesi esterni al mercato comune europeo. Una
quota  parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per
un  ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30
milioni  di euro annui a decorrere dall'anno 2008, e' destinata ad un
apposito  fondo  destinato  a finanziare, nei confronti del personale
dell'Amministrazione   economico-finanziaria,   ((  per  meta'  delle
risorse, )) nonche' delle amministrazioni statali, (( per la restante
meta'  delle  risorse,  ))  la concessione di incentivi all'esodo, la
concessione di incentivi alla mobilita' territoriale, l'erogazione di
indennita'   di   trasferta,   nonche'  uno  specifico  programma  di
assunzioni  di  personale qualificato. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
  15.   Con   il   regolamento   di   organizzazione   del  Ministero
dell'economia  e  delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4
del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla
data  di  entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede,
senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche
al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli   di   Stato.   Al   fine  di  razionalizzare  l'ordinamento
dell'Amministrazione    economico-   finanziaria,   potenziando   gli
strumenti  di  analisi  della  spesa  e  delle  entrate  nei  bilanci
pubblici,  di valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione
di  contrasto  dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto
regolamento   si   dispone,   in   particolare,   anche  la  fusione,
soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.
  16. Lo schema di regolamento (( previsto dal comma 15, corredato di
relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso
contenute,  e'  trasmesso  alle  Camere  per l'aquisizione dei pareri
delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  per le
conseguenze  di  carattere finanziario, )) le quali rendono il parere
entro  trenta  giorni  dall'assegnazione. Decorso il predetto termine
senza  che  le  Commissioni  abbiano  espresso i pareri di rispettiva
competenza, il regolamento puo' essere comunque emanato.
  17.  Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli
organismi   collegiali   la   struttura   interdisciplinare  prevista
dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  ((  il  comitato  di  coordinamento  del Servizio consultivo ed
ispettivo  tributario,  il  Comitato  di  indirizzo  strategico della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonche' la Commissione
consultiva  per la riscossione sono soppressi. )) L'autorizzazione di
spesa  prevista dall'art. 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e successive modificazioni, e' soppressa. L'autorizzazione di
spesa prevista per l'attivita' della Scuola superiore dell'economia e
delle finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge
23 dicembre  2003,  n.  350, e' ridotta a 4 milioni di euro annui; la
meta'    delle    risorse    finanziarie    previste   dall'anzidetta
autorizzazione  di  spesa,  come  ridotta  dal presente periodo, puo'
essere  utilizzata  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze per
l'affidamento, anche a societa' specializzate, di consulenze, studi e
ricerche   aventi   ad   oggetto   il  riordino  dell'amministrazione
economico-finanziaria.
  18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e  successive  modificazioni,  il  secondo  ed  il  terzo periodo del
comma 3  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Meta' dei componenti sono
scelti  tra  i  professori  universitari  e i dipendenti di pubbliche
amministrazioni   dotati   di   specifica   competenza  professionale
attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti
sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».
  19.  In  sede  di  prima  applicazione della disposizione di cui al
comma 18  i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla
data   di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto  cessano
automaticamente il trentesimo giorno successivo.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 5, 6, 8, 9, 10,
          12,  25,  26,  29,  55,  61  e  62  del decreto legislativo
          26 ottobre  1995,  n.  504  (Testo unico delle disposizioni
          legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative):
              «Art.   5  (Regime  del  deposito  fiscale).  -  1.  La
          fabbricazione,  la lavorazione e la detenzione dei prodotti
          soggetti  ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate
          in  regime  di  deposito fiscale. Sono escluse dal predetto
          regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.
              2.  Il  regime  del  deposito  fiscale  e'  autorizzato
          dall'amministrazione  finanziaria. L'esercizio del deposito
          fiscale  e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo
          le  disposizioni  di  cui  all'art.  63. A ciascun deposito
          fiscale e' attribuito un codice di accisa.
              3. Il depositario e' obbligato:
                a) fatte   salve  le  disposizioni  stabilite  per  i
          singoli  prodotti,  a prestare cauzione nella misura del 10
          per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di
          prodotti  che possono essere detenuti nel deposito fiscale,
          in  relazione  alla  capacita'  di  stoccaggio dei serbatoi
          utilizzabili.  In  ogni  caso, l'importo della cauzione non
          puo'   essere   inferiore  all'ammontare  dell'imposta  che
          mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza
          di  cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta
          dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate
          dall'obbligo    di    prestazione    della    cauzione   le
          amministrazioni  dello  Stato  e  degli  enti pubblici e le
          aziende  municipalizzate.  L'amministrazione finanziaria ha
          facolta'   di  esonerare  dal  predetto  obbligo  le  ditte
          affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere
          revocato  in  qualsiasi  momento ed in tal caso la cauzione
          deve  essere  prestata entro quindici giorni dalla notifica
          della revoca;
                b) a  conformarsi  alle  prescrizioni  stabilite  per
          l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
                c) a  tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e
          movimentati nel deposito fiscale;
                d) a  presentare  i  prodotti  ad ogni richiesta ed a
          sottoporsi a controlli o accertamenti.
              4.   I  depositi  fiscali  si  intendono  compresi  nel
          circuito   doganale   e   sono   assoggettati  a  vigilanza
          finanziaria;  la  vigilanza  finanziaria  deve  assicurare,
          tenendo  conto  dell'operativita'  dell'impianto, la tutela
          fiscale   anche   attraverso   controlli   successivi.   Il
          depositario  autorizzato  deve  fornire i locali occorrenti
          con  l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere
          le  relative  spese per il funzionamento; sono a carico del
          depositario  i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e
          di  controllo  svolta,  su sua richiesta, fuori dell'orario
          ordinario d'ufficio.
              5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi
          fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi
          stabiliti  dal  presente  articolo  nonche'  del divieto di
          estrazione  di  cui  all'art. 3, comma 4, indipendentemente
          dall'esercizio  dell'azione  penale  per  le violazioni che
          costituiscono  reato,  comporta  la  revoca  della  licenza
          fiscale di esercizio.».
              «Art.  6 (Circolazione di prodotti soggetti ad accisa).
          -  1.  La  circolazione  nello Stato e nel territorio della
          Unione  europea  dei prodotti soggetti ad accisa, in regime
          sospensivo,  deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto
          salvo quanto stabilito dall'art. 8.
              2.  Il titolare del deposito fiscale mittente e' tenuto
          a  fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o
          con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui
          prodotti  trasportati. In luogo del depositario autorizzato
          mittente la garanzia puo' essere prestata dal trasportatore
          o  dal  proprietario  della  merce. La garanzia deve essere
          prestata  in  conformita' delle disposizioni comunitarie e,
          per  i  trasferimenti intracomunitari, deve avere validita'
          in  tutti  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea e ne e'
          disposto lo svincolo quando e' data la prova della presa in
          carico    del   prodotto   da   parte   del   destinatario.
          L'amministrazione  finanziaria  ha facolta' di concedere ai
          depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria
          solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia
          per  i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari, di
          oli  minerali  effettuati  per  via  marittima o a mezzo di
          tubazioni.
              3.  La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti
          soggetti  ad  accisa  deve  avvenire  con  il  documento di
          accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria.
              4.  Il  documento  di accompagnamento di cui al comma 3
          non  e' prescritto per la circolazione di prodotti soggetti
          ad  accisa,  provenienti  da  Paesi  terzi o ivi destinati,
          quando  sono  immessi  in  una zona franca o in un deposito
          franco   o   quando  sono  sottoposti  ad  uno  dei  regimi
          sospensivi  doganali  elencati  nell'art.  84, paragrafo 1,
          lettera a),  del  regolamento  CEE n. 2913/92 del Consiglio
          del  12 ottobre  1992,  istitutivo  di  un  codice doganale
          comunitario,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita'  europee n. L 302 del 19 ottobre 1992. I prodotti
          soggetti  ad  accisa, spediti da un depositario autorizzato
          insediato  in  un  determinato  Stato  membro,  per  essere
          esportati  attraverso uno o piu' Stati membri, circolano in
          regime  sospensivo  con  la  scorta del documento di cui al
          comma 3, da appurare mediante certificazione da parte della
          dogana  di  uscita  dalla  Comunita'  che  i prodotti hanno
          effettivamente lasciato il territorio comunitario.
              5.  Nel  caso  di  spedizioni  di  prodotti soggetti ad
          accisa  effettuate  da  Stati  membri  verso un altro Stato
          membro  o  un Paese EFTA, attraverso uno o piu' Paesi terzi
          non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento
          sostituisce  quello  previsto  dal  comma 3.  Nel  caso  di
          spedizioni  di  prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra
          gli  Stati  membri, con attraversamento di Paesi EFTA, o da
          uno  Stato  membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime
          di  transito  comunitario  interno  per mezzo del documento
          amministrativo  unico,  questo documento sostituisce quello
          previsto  dal  comma 3;  in  tale  ipotesi,  dal  documento
          amministrativo   unico   deve  risultare  che  trattasi  di
          prodotto  soggetto  ad  accisa ed un esemplare dello stesso
          deve  essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.
          Negli   altri  casi,  i  documenti  saranno  integrati  con
          l'osservanza  delle modalita' di applicazione stabilite dai
          competenti organi comunitari.
              6.  Le  disposizioni  del comma 3 si applicano anche ai
          prodotti  assoggettati  ad accisa e gia' immessi in consumo
          quando,  su  richiesta di un operatore nell'esercizio della
          propria  attivita'  economica,  sono avviati ad un deposito
          fiscale;  la  domanda  di rimborso dell'imposta assolta sui
          prodotti   deve   essere   presentata   prima   della  loro
          spedizione.  Per  il  rimborso si osservano le disposizioni
          dell'art. 14.».
              «Art. 8 (Operatore professionale). - 1. Destinatario di
          prodotti  spediti  in  regime  sospensivo  puo'  essere  un
          operatore  che  non sia titolare di deposito fiscale e che,
          nell'esercizio  della  sua  attivita'  professionale, abbia
          chiesto,  prima  del  ricevimento  dei  prodotti, di essere
          registrato  come  tale presso l'ufficio tecnico di finanza,
          competente  per  territorio.  All'operatore  registrato  e'
          attribuito un codice d'accisa.
              2.  L'operatore  di  cui  al  comma 1 deve garantire il
          pagamento  dell'accisa  relativa  ai prodotti che riceve in
          regime  sospensivo,  tenere la contabilita' delle forniture
          dei  prodotti,  presentare  i  prodotti ad ogni richiesta e
          sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.
              3.  Se  l'operatore  di  cui  al  comma 1 non chiede di
          essere  registrato,  puo' ricevere nell'esercizio della sua
          attivita'  professionale  e  a titolo occasionale, prodotti
          soggetti  ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della
          spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione
          all'ufficio  tecnico di finanza, competente per territorio,
          e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi
          a  qualsiasi  controllo  inteso  ad  accertare  l'effettiva
          ricezione  della  merce  ed il pagamento dell'accisa. Copia
          della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia
          prestata,  vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha
          ricevuta,    deve   essere   allegata   al   documento   di
          accompagnamento  previsto  dall'art.  6,  comma 3,  per  la
          circolazione del prodotto.
              4.     Nelle     ipotesi    previste    dal    presente
          articolo l'accisa  e'  esigibile  all'atto  del ricevimento
          della  merce  e  deve  essere  pagata, secondo le modalita'
          vigenti,  entro  il  primo  giorno  lavorativo successivo a
          quello di arrivo.».
              «Art.  9  (Rappresentante fiscale). - 1. Per i prodotti
          soggetti  ad accisa provenienti da altro Stato della Unione
          europea, il depositario autorizzato mittente puo' designare
          un   rappresentante   fiscale  con  sede  nello  Stato  per
          provvedere,  in  nome  e per conto del destinatario che non
          sia  depositario  autorizzato od operatore professionale di
          cui  all'art.  8,  agli  adempimenti previsti dal regime di
          circolazione intracomunitaria.
              2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:
                a) garantire  il  pagamento  della  accisa secondo le
          modalita'   vigenti,   ferma  restando  la  responsabilita'
          dell'esercente  l'impianto che effettua la spedizione o del
          trasportatore;
                b) pagare   l'accisa   entro  il  termine  e  con  le
          modalita' previste dall'art. 8, comma 4;
                c) tenere una contabilita' delle forniture ricevute e
          comunicare  all'ufficio  finanziario competente gli estremi
          dei documenti di accompagnamento della merce ed il luogo in
          cui la merce viene consegnata.
              3.  I  soggetti  che  intendono svolgere le funzioni di
          rappresentante   fiscale   devono  chiedere  la  preventiva
          autorizzazione  alla direzione compartimentale delle dogane
          e  delle  imposte  indirette,  competente per territorio in
          relazione   al   luogo  di  destinazione  delle  merci.  Si
          prescinde  da  tale  autorizzazione  per  gli spedizionieri
          abilitati  a  svolgere  i  compiti  previsti  dall'art.  7,
          comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
          n. 66. Ai rappresentanti fiscali e' attribuito un codice di
          accisa.».
              «Art.  10  (Circolazione  di  prodotti  assoggettati ad
          accisa  e  gia'  immessi in consumo in altro Stato membro).
          - 1.  Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo
          in   altri  Stati  membri  che  vengono  detenuti  a  scopo
          commerciale nel territorio dello Stato.
              2.  La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve
          avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto
          previsto  dalla  normativa  comunitaria,  con  l'osservanza
          delle modalita' stabilite dai competenti organi comunitari.
              3.  L'accisa  e'  dovuta  dal  soggetto che effettua la
          fornitura  o  dal  soggetto  che  la  riceve.  Prima  della
          spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita
          dichiarazione  all'ufficio  tecnico  di finanza, competente
          per  territorio  in  relazione  al luogo di ricevimento dei
          prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa.
          Il  pagamento  deve  avvenire  secondo le modalita' vigenti
          entro  il  primo  giorno  lavorativo  successivo  a  quello
          dell'arrivo   e  il  soggetto  che  riceve  la  merce  deve
          sottoporsi  ad  ogni  controllo  che  permetta di accertare
          l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.
              4.   Quando   l'accisa   e'   a  carico  del  venditore
          comunitario e in tutti i casi in cui l'acquirente nazionale
          non  ha  la  qualita' di esercente un deposito fiscale, ne'
          quella   di   operatore   professionale  registrato  o  non
          registrato,  l'accisa deve essere pagata dal rappresentante
          fiscale   del   venditore,   avente   sede   nello   Stato,
          preventivamente   autorizzato   secondo  le  norme  di  cui
          all'art. 9.».
              «Art.   12   (Deposito   e   circolazione  di  prodotti
          assoggettati  ad  accisa). - 1. Fatte salve le disposizioni
          stabilite  per  i singoli prodotti, i prodotti assoggettati
          ad  accisa  sono  custoditi  e  contabilizzati  secondo  le
          modalita'  stabilite  e circolano con un apposito documento
          di  accompagnamento,  analogo  a  quello  previsto  per  la
          circolazione  intracomunitaria.  Nel caso di spedizioni fra
          localita'  nazionali  con attraversamento del territorio di
          un  altro  Stato  membro, e' utilizzato il documento di cui
          all'art.  10,  comma 2,  ed  e'  presentata,  da  parte del
          mittente  e  prima  della  spedizione delle merci, apposita
          dichiarazione  all'ufficio  tecnico  di finanza, competente
          per il luogo di provenienza.
              2.  Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1
          non  si  applicano  per  i prodotti custoditi e movimentati
          dalle amministrazioni dello Stato.».
              «Art.  25  (Deposito  e  circolazione  di  oli minerali
          assoggettati  ad  accisa).  -  1.  Gli  esercenti  depositi
          commerciali  di  oli minerali assoggettati ad accisa devono
          denunciarne  l'esercizio  all'ufficio  tecnico  di finanza,
          competente  per  territorio, qualunque sia la capacita' del
          deposito.
              2.  Sono  altresi'  obbligati  alla  denuncia di cui al
          comma 1:
                a) gli  esercenti  depositi per uso privato, agricolo
          ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi;
                b) gli  esercenti  impianti di distribuzione stradale
          di carburanti;
                c) gli    esercenti   apparecchi   di   distribuzione
          automatica  di  carburanti  per  usi  privati,  agricoli ed
          industriali,  collegati a serbatoi la cui capacita' globale
          supera i 10 metri cubi.
              3.  Sono  esentati  dall'obbligo  di denuncia di cui al
          comma 1  le  amministrazioni  dello Stato per i depositi di
          loro  pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
          minuto,  purche'  la  quantita' di oli minerali detenuta in
          deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.
              4.   Gli   esercenti   impianti   e  depositi  soggetti
          all'obbligo  della denuncia sono muniti di licenza fiscale,
          valida  fino  a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i
          prodotti  in  apposito  registro  di  carico e scarico. Nei
          predetti  depositi  non  possono  essere custoditi prodotti
          denaturati  per  usi  esenti.  Sono  esonerati dall'obbligo
          della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti
          depositi   di   oli   combustibili,   per   uso  privato  o
          industriale.  Gli  esercenti la vendita al minuto di gas di
          petrolio  liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
          luogo  della  denuncia,  a  dare comunicazione di attivita'
          all'ufficio  tecnico di finanza, competente per territorio,
          e  sono  esonerati  dalla  tenuta  del registro di carico e
          scarico.
              5.  Per  i  depositi  di  cui al comma 1 ed al comma 2,
          lettera a),  nei  casi previsti dal secondo comma dell'art.
          25  del  regio  decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza
          viene  rilasciata  al  locatario al quale incombe l'obbligo
          della  tenuta  del  registro  di  carico e scarico. Per gli
          impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
          e'  intestata  al titolare della gestione dell'impianto, al
          quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
          e  scarico.  Il  titolare  della concessione ed il titolare
          della  gestione  dell'impianto  di  distribuzione  stradale
          sono,  agli  effetti fiscali, solidalmente responsabili per
          gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
              6.  Le  disposizioni  dei  commi 1,  2,  3,  4  e  5 si
          applicano  anche  ai  depositi  commerciali di oli minerali
          denaturati.  Per  l'esercizio  dei predetti depositi, fatta
          eccezione  per  i  depositi  di  gas di petrolio liquefatti
          denaturati   per  uso  combustione,  deve  essere  prestata
          cauzione  nella misura prevista per i depositi fiscali. Per
          gli  oli  minerali denaturati si applica il regime dei cali
          previsto dall'art. 4.
              7.  La  licenza  di  esercizio dei depositi puo' essere
          sospesa,  anche  a  richiesta dell'amministrazione, a norma
          del    codice    di   procedura   penale,   nei   confronti
          dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per
          violazioni    commesse    nella   gestione   dell'impianto,
          costituenti  delitti, in materia di accisa, punibili con la
          reclusione   non  inferiore  nel  minimo  ad  un  anno.  Il
          provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia
          di   proscioglimento  o  di  assoluzione;  la  sentenza  di
          condanna   comporta   la   revoca   della  licenza  nonche'
          l'esclusione  dal  rilascio di altra licenza per un periodo
          di 5 anni.
              8.  Gli  oli  minerali  assoggettati  ad  accisa devono
          circolare  con  il  documento  di  accompagnamento previsto
          dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli oli minerali
          trasferiti in quantita' non superiore a 1.000 chilogrammi a
          depositi  non  soggetti  a  denuncia  ai sensi del presente
          articolo   ed   i   gas  di  petrolio  liquefatti  per  uso
          combustione   trasferiti  dagli  esercenti  la  vendita  al
          minuto.
              9.  Il  trasferimento  di  oli minerali assoggettati ad
          accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente
          comunicato  dallo  speditore  e  confermato  all'arrivo dal
          destinatario,  entro lo stesso giorno di ricezione, anche a
          mezzo  fax,  agli  uffici  tecnici  di  finanza  nella  cui
          circoscrizione   territoriale   sono   ubicati  i  depositi
          interessati alla movimentazione.».
              «Art.  26 (Disposizioni particolari per il gas metano).
          -  1. E' sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711
          29  00)  destinato all'autotrazione ed alla combustione per
          usi civili e per usi industriali [1].
              2. Ai fini della tassazione si considerano metano anche
          le  miscele  con aria o con altri gas nelle quali il metano
          puro  e'  presente in misura non inferiore al 70 per cento,
          in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in
          misura  inferiore  al 70 per cento, in volume, l'imposta si
          applica   sul   contenuto   di   metano,   fermo   restando
      &nb

 


 
 
 
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