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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Disposizioni urgenti di protezione civile
19/06/2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 Maggio 2007 - Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3591). (GU n. 128 del 5-6-2007 )

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  9 ottobre  2006,  n. 263, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: "Misure
straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata";
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
25 gennaio  2007,  con il quale e' stato da ultimo prorogato, fino al
31 dicembre  2007,  lo  stato  di  emergenza nel settore dei rifiuti,
nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti
inquinati,  e  di  tutela  delle  acque  superficiali  della  regione
Campania;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del
30 marzo  2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004,
art.  1,  comma 2,  n.  3361  dell'8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del
13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre
2004,  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del
29 dicembre  2004,  art.  2,  n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n.
3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429
del 29 aprile 2005 art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9, n. 3449
del 15 luglio 2005 art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art.
5,  comma 6,  n.  3479  del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre
2005,  n.  3491,  del  25 gennaio  2006  articoli 13  e  15,  n. 3493
dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del
13 aprile  2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527
del  16 giugno  2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del
28 luglio  2006,  art.  8,  n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n.
3546  del  12 ottobre  2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n.
3555   del  5 dicembre  2006,  articoli 9,  12  e  16,  n.  3559  del
27 dicembre  2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6
e  11, n. 3569 dell'8 marzo 2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007,
n.  3580  del  3 aprile  2007  articoli 11 e 12, n. 3582 del 3 aprile
2007, n. 3584 del 20 aprile 2007 e n. 3587 in data 11 maggio 2007;
  Vista  la  nota  del  12 aprile  2007,  con la quale il commissario
straordinario  del  consorzio  obbligatorio  intercomunale  CE4  EGEA
s.p.a.  ha chiesto di sospendere, per dodici mesi, il pagamento delle
somme dovute per l'anno 1999 ai sensi della legge n. 549 del 1995 dal
medesimo consorzio alla regione Campania;
  Vista  la  nota  del  3 maggio  2007  del  Presidente della regione
Campania;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
19 giugno  2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione  alla  grave  situazione  determinatasi  nello stabilimento
Ecolibarna  sito  in  Serravalle  Scrivia  (Alessandria),  nonche' il
successivo   decreto   del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dell'11 maggio  2007,  con  il quale il predetto stato d'emergenza e'
stato prorogato fino al 31 gennaio 2008;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304
del  30 luglio  2003,  recante:  "Disposizioni  urgenti di protezione
civile   per   fronteggiare   la   grave   situazione   di  emergenza
determinatasi   nello  stabilimento  Ecolibarna  sito  in  Serravalle
Scrivia  (Alessandria),  ed  altre disposizioni urgenti di protezione
civile" cosi' come integrata dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione
civile  n.  3333  del  2004, dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione
civile  n.  3342  del  5 marzo  2004,  dall'art.  7 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006;
  Vista la nota del 3 maggio 2007 della regione Piemonte;
  Viste le note rispettivamente del 2 marzo e del 16 aprile 2007, con
le  quali  il  Prefetto  di  Mantova, in relazione al rinvenimento di
materiali  esplosivi e di ordigni bellici presenti nel territorio del
comune  di  Ostiglia in provincia di Mantova, chiede un finanziamento
straordinario da destinare all'intervento in questione;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400
dell'8 febbraio  2005,  recante  "Ulteriori  interventi di protezione
civile  diretti  a  fronteggiare  la grave situazione di inquinamento
ambientale  che  ha  interessato  il  territorio dei comuni di Asti e
Cirie";
  Visto  l'art.  4  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3536 del 2006, con la quale sono stati prorogati, fino al
31 gennaio 2007, i poteri conferiti al commissario delegato - sindaco
di Asti;
  Vista   la  nota  del  22 dicembre  2006  del  sindaco  di  Asti  -
commissario delegato;
  Vista la nota del 10 aprile 2007 della regione Piemonte;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 dicembre  2006,  con  il quale gli stati d'emergenza relativi agli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e
Puglia sono stati prorogati, da ultimo, fino al 31 dicembre 2007;
  Visto  l'art.  10  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n. 3555 del 5 dicembre 2006, recante: "Disposizioni urgenti
di protezione civile";
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 marzo 2003, n. 3271;
  Vista  la  nota  del  3 aprile  2007  del  Presidente della regione
Puglia;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
2 febbraio  2007,  recante la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello
stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia
di  Cosenza,  interessato  da  gravissimi  dissesti idrogeologici con
conseguenti diffusi movimenti franosi;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3427  del  29 aprile  2005,  n. 3472 del 21 ottobre 2005, n. 3485 del
22 dicembre 2005 e n. 3520 del 2 maggio 2006;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale  e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della
provincia  di  Vibo  Valentia  colpito  dagli  eventi alluvionali del
giorno 3 luglio 2006;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531
del  7 luglio 2006, recante: "Interventi urgenti di protezione civile
diretti  a  fronteggiare  i danni conseguenti agli eccezionali eventi
atmosferici  che  hanno colpito il territorio della provincia di Vibo
Valentia il giorno 3 luglio 2006";
  Visto  l'art.  1,  comma 1015, della legge 7 dicembre 2006, n. 296,
concernente  l'assegnazione  della  somma  di  8  milioni  di euro da
destinare   alla   prosecuzione   degli  interventi  delle  opere  di
ricostruzione  nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio
2006 nel territorio della provincia di Vibo Valentia;
  Vista  la  nota  del  6 aprile  2007,  con  la quale il commissario
delegato - presidente della regione Calabria ha relazionato in ordine
alle  iniziative  poste  in  essere  per  il superamento del contesto
emergenziale  inerente  agli eventi calamitosi che il giorno 3 luglio
2006  hanno  colpito  il territorio della provincia di Vibo Valentia,
rappresentando   la   necessita'   di   acquisire  ulteriori  risorse
finanziarie;
  Tenuto  conto che con nota del 19 aprile 2007 il Dipartimento della
protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in
ragione   della   predetta   carenza   di   risorse  finanziarie,  ha
rappresentato  la  disponibilita'  a  trasferire,  con  una  apposita
disposizione  da  inserire  in una ordinanza di protezione civile, le
predette  somme  nella contabilita' speciale intestata al commissario
delegato  per  fronteggiare  le esigenze rappresentate nella nota del
6 aprile 2007;
  Vista  la nota del 27 aprile 2007, con la quale il Presidente della
regione Calabria ha fornito la prescritta intesa di legge sulla sopra
citata proposta del Dipartimento della protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 agosto  2006,  concernente  la dichiarazione di "grande evento" in
relazione  al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani denominato
"Agora' dei giovani italiani" che si terra' a Loreto, in provincia di
Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563
del   1° febbraio   2007,   recante:   "Interventi  conseguenti  alla
dichiarazione     di     "grande     evento"    in    relazione    al
pellegrinaggio-incontro  dei  giovani italiani denominato "Agora' dei
giovani italiani" che si terra' a Loreto, in provincia di Ancona, nei
mesi di agosto e settembre 2007";
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12 gennaio 2007, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2007,  lo  stato di emergenza nel territorio del comune di Acerra, in
provincia  di  Napoli,  per fronteggiare l'inquinamento ambientale da
diossina;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 febbraio  2007,  concernente  la  proroga, fino al 31 gennaio 2008,
dello  stato  di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani,
speciali   e   speciali   pericolosi  nel  territorio  della  regione
Siciliana,  con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e
demolizione  dei  veicoli  fuori  uso  e  dei  relativi  componenti e
materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa
in materia ambientale;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio in data 8 febbraio
2007, concernente la proroga, fino al 31 gennaio 2008, dello stato di
emergenza  in  materia  di  bonifica  e di risanamento ambientale dei
suoli,  delle  falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di
tutela  delle  acque  superficiali  e  sotterranee  e  dei  cicli  di
depurazione nella regione Siciliana;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1°  giugno  2006,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza  in  conseguenza  del  sisma verificatosi il 27 maggio 2006
nella Repubblica Indonesiana;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
7 marzo 2007, con il quale e' stato dichiarato lo stato di criticita'
nel  territorio  della  Repubblica  del  Mozambico  interessato dagli
eventi alluvionali verificatisi nel corso delle ultime settimane;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
2 settembre  2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
criticita'  in  conseguenza  delle  grave  situazione in cui versa la
popolazione del sud del Sudan;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
22 dicembre   2006,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2007,  Io  stato di emergenza socio-economico-ambientale
nella  laguna  di  Venezia  in  ordine  alla  rimozione dei sedimenti
inquinati nei canali portuali di grande navigazione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
22 dicembre   2006,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2007, lo stato di emergenza in atto nel territorio delle
isole Eolie;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
24 aprile  2007,  con  il  quale  lo stato di emergenza relativo agli
eventi  alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di
Bari  e  Brindisi  nei giorni 22 e 23 ottobre 2005 e' stato prorogato
fino al 31 dicembre 2007;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475
del   18 novembre   2005,   recante:  "Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  diretti  a  fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali  eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle
province  di  Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005", cosi'
come   modificata  dall'art.  3  dell'ordinanza  n.  3485  del  2005,
dall'art.   11   dell'ordinanza   n.   3506  del  2006,  dall'art.  1
dell'ordinanza  n. 3527 del 2006, dall'art. 5, dell'ordinanza n. 3536
del 2006 e dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3540 del 4 agosto 2006;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12 gennaio  2007,  con il quale lo stato di emergenza in relazione al
grave  inquinamento della laguna di Orbetello e' stato prorogato fino
al 31 dicembre 2007;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro   dell'interno   delegato   al
coordinamento  della  protezione  civile  n. 3198 del 23 aprile 2002,
recante  "Disposizioni  urgenti  per  il risanamento ambientale della
laguna di Orbetello";
  Visto  l'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3239 del 21 agosto 2002, recante "Disposizioni urgenti di
protezione civile";
  Vista  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3261  del 16 gennaio 2003, n. 3381 dell'11 novembre 2004, n. 3540 del
4 agosto 2006, art. 8 e n. 3569 del 5 marzo 2007, art. 12;
  Vista  la  nota  in data 7 marzo 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376
del  17 settembre  2004,  recante "Modalita' di attivazione del Fondo
per  interventi  straordinari  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  istituito  ai  sensi  dell'art.  32-bis  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003, n. 326", con la quale si e' provveduto a dettare i
criteri   per   la  determinazione  dei  finanziamenti  destinati  ad
interventi  di  competenza  statale  finalizzati alla riduzione della
vulnerabilita' sismica;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502
del  9 marzo  2006, recante "Ulteriori disposizioni relative al Fondo
per  interventi  straordinari  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  istituito  ai  sensi  dell'art.  32-bis  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003, n. 326", con la quale si e' provveduto a dettare i
criteri   per   l'utilizzo  dei  finanziamenti  dell'annualita'  2005
destinati  ad  interventi  di  competenza  statale  finalizzati  alla
riduzione della vulnerabilita' sismica;
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  della sopra citata ordinanza n.
3502/2006,  che  al  comma 3,  lettera b),  ed al comma 4 prevede che
ciascuna  Amministrazione  dello Stato trasmetta entro il 31 dicembre
2006 al Dipartimento della protezione civile un ulteriore piano degli
interventi  di adeguamento o miglioramento sismico di cui all'art. 1,
comma 3, lettera b), dell'ordinanza n. 3376 del 2004;
  Considerato  che i fondi necessari per l'esecuzione delle verifiche
sismiche  propedeutiche  alla definizione dei succitati interventi di
tipo b)  sono  stati  riassegnati dal Ministero dell'economia e delle
finanze  alle  Amministrazioni  dello  Stato  solo  negli ultimi mesi
dell'anno  2006,  e  che  quindi le predette Amministrazioni non sono
state in grado di formulare i piani degli interventi di adeguamento o
miglioramento relativi entro il 31 dicembre 2006;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 dicembre   2006,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione
determinatasi   nel   territorio  dell'isola  di  Lampedusa  e  nelle
prospicienti aree marine;
  Visto   l'art.   9,  comma 2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006 con la quale, in
relazione  alla  gravita'  del  contesto  emergenziale  in  atto  nel
territorio  dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine,
il  commissario  delegato  e'  stato autorizzato a derogare ad alcune
disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1° dicembre  2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 giugno
2007,   lo   stato   di  emergenza  in  ordine  agli  eventi  sismici
verificatisi  nel  territorio  della provincia di Brescia nella notte
del 24 novembre 2004;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3385  del  10 dicembre  2004,  n. 3413 del 21 marzo 2005, n. 3469 del
13 ottobre  2005,  n.  3520  del 2 maggio 2006, n. 3534 del 25 luglio
2006, e n. 3536 del 28 luglio 2006;
  Visto  l'art.  12  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3564  del  9 febbraio  2007,  con  il  quale sono stati
prorogati,  fino  al 30 giugno 2007, i poteri conferiti al Presidente
della  regione Campania rispettivamente dalle ordinanze di protezione
civile  n.  3500  del  23 febbraio  2006 e n. 3415 del 18 marzo 2005,
cosi' come modificata ed integrata dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3506
del 23 marzo 2006;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3484
del  22 dicembre  2005,  recante  "Disposizioni  di protezione civile
dirette  a  fronteggiare  i danni conseguenti agli eccezionali eventi
alluvionali  che  hanno  colpito il territorio della regione Campania
nei giorni 4 e 5 marzo 2005", e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3521
del  2 maggio  2006,  recante "Primi interventi urgenti di protezione
civile  diretti a fronteggiare i danni diretti conseguenti all'evento
franoso verificatosi nella frazione Pilastri del comune di Ischia";
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532
del  13 luglio  2006, recante "Primi interventi urgenti di protezione
civile  diretti a fronteggiare il grave movimento franoso in atto nel
territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino";
  Vista  la  nota  del  Presidente della regione Campania del 7 marzo
2007;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 dicembre  2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 maggio
2006,  lo  stato  d'emergenza  nel  territorio della regione Lazio in
ordine   alla  situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale  nel
settore  dei  rifiuti  urbani,  speciali  e speciali pericolosi ed il
successivo con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza fino
al 31 dicembre 2007;
  Vista  la  nota  dell'8 maggio  2007  del soggetto attuatore di cui
all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3473 del
2 settembre 2005;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 dicembre  2006, concernente la dichiarazione di "grande evento" in
relazione  alla  celebrazione  del  50°  anniversario della firma dei
trattati  di Roma, denominato "Europa 2007", con il quale il Capo del
Dipartimento  della  protezione  civile e' stato nominato commissario
delegato;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562
del  25 gennaio  2007,  recante "Disposizioni per la celebrazione del
grande  evento  relativo  alla  ricorrenza del 50° anniversario della
firma dei trattati di Roma, denominato Europa 2007";
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3586
del  24 aprile  2007  recante  "primi  interventi  urgenti  diretti a
fronteggiare  la situazione di emergenza nel territorio del comune di
Acerra  in  provincia  di  Napoli  in ordine alla situazione di crisi
socio-economico-ambientale  causata  dall'inquinamento  ambientale da
diossina";
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  In  relazione  alla grave situazione di emergenza in materia di
rifiuti  in  atto  nel  territorio della regione Campania, e' sospeso
fino  alla cessazione dello stato d'emergenza, a decorrere dalla data
di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
il  pagamento delle somme dovute per l'anno 1999 ai sensi della legge
n.  549  del  1995  dal consorzio obbligatorio intercomunale CE4 Egea
s.p.a. alla regione Campania.
  2.  Al  termine  del  periodo  di  cui al comma 1 le predette somme
saranno corrisposte dal consorzio obbligatorio intercomunale CE4 Egea
s.p.a.  alla  regione Campania in 48 rate mensili decorrenti dal mese
successivo alla scadenza dei dodici mesi.

       
     
                               Art. 2.
  1.  Al  fine di garantire la prosecuzione degli interventi di somma
urgenza  finalizzati  a fronteggiare la grave situazione di emergenza
determinatasi   nello  stabilimento  Ecolibarna  sito  in  Serravalle
Scrivia  (Alessandria), e, considerata la necessita' di attribuire il
coordinamento  delle  iniziative ad una figura istituzionale in grado
di  assicurare  il  piu'  proficuo  raccordo  tra  le Amministrazioni
territoriali  competenti,  il  Prefetto  di  Alessandria  e' nominato
commissario  delegato  in  sostituzione  del  sindaco  di  Serravalle
Scrivia,  gia'  nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza
di  protezione  civile  n.  3304 del 30 luglio 2003 e si avvale della
struttura  e  dei  poteri  di  cui  alle ordinanze del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri   emanate  per  fronteggiare  il  contesto
emergenziale in rassegna.
  2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza,
il sindaco di Serravalle Scrivia provvede al passaggio delle consegne
trasmettendo  tutta  la  pertinente  documentazione  al  Prefetto  di
Alessandria.

       
     
                               Art. 3.
  1. Per fronteggiare le straordinarie esigenze di salvaguardia della
pubblica  e  privata  incolumita'  in  relazione  alle  operazioni di
disinnesco  e  bonifica degli ordigni bellici presenti nel territorio
del  comune  di  Ostiglia, in provincia di Mantova, e' assegnata alla
Prefettura di Mantova la somma di euro 50.000,00.
  2.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente
articolo si  provvede  a  carico  del Fondo di protezione civile, che
presenta le occorrenti disponibilita'.

       
     
                               Art. 4.
  1.  Allo  scopo  di  consentire  il  completamento  delle attivita'
residue finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in
atto  nel  comune  di  Asti,  le  risorse  finanziarie giacenti sulla
contabilita'  speciale  intestata  al  sindaco  di  Asti, commissario
delegato  ai  sensi  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3400 del 2005, sono trasferite al bilancio comunale in un
apposito  capitolo  di spesa da istituire per le specifiche finalita'
in questione.

       
     
                               Art. 5.
  1.  Il  termine  del  31 marzo 2007 previsto dall'art. 10, comma 2,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del
5 dicembre 2006, e' differito fino al 31 dicembre 2007.

       
     
                               Art. 6.
  1. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto, ed
all'urgenza  di  adottare gli interventi occorrenti per il definitivo
ritorno  alla  normalita', il commissario delegato per il superamento
dell'emergenza  nel  settore  della tutela delle acque superficiali e
sotterranee  e  dei cicli di depurazione nel territorio della regione
Puglia,  ferme  le  deroghe  di  cui  alle  precedenti  ordinanze  di
protezione  civile  gia'  emanate,  puo'  adottare,  ove  necessario,
determinazioni  in  deroga alle disposizioni degli articoli 103 e 104
del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico vigente.

       
     
                               Art. 7.
  1.  Al fine di dare continuita' alle iniziative poste in essere dal
soggetto  attuatore  per  il superamento del contesto emergenziale in
atto  nel  territorio  del  comune  di  Cerzeto, all'art. 1, comma 2,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del
21 ottobre   2005,  le  parole  "Direttore  del  S.I.I.T.  -  settore
infrastrutture  Lazio,  Abruzzo  e  Sardegna,"  sono sostituite dalle
parole "Prefetto di Cosenza".

       
     
                               Art. 8.
  1. Per il proseguimento delle iniziative finalizzate al superamento
del  contesto  emergenziale in atto nel territorio della provincia di
Vibo  Valentia  colpito  dagli  eccezionali  eventi  atmosferici  del
3 luglio   2006,   le  risorse  finanziarie  stanziate  dall'art.  1,
comma 1015, della legge n. 296 del 2006, sono trasferite, in deroga a
quanto  ivi  previsto,  sulla  contabilita'  speciale aperta ai sensi
dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3531  del  7 luglio  2006  ed  intestata al commissario
delegato presidente della regione Calabria.

       
     
                               Art. 9.
  1.  Il commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3563 del 1° febbraio 2007, recante
"Interventi  conseguenti  alla  dichiarazione  di  grande  evento, in
relazione  al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani denominato
"Agora' dei giovani italiani" che si terra' a Loreto, in provincia di
Ancona,  nei  mesi  di agosto  e settembre  2007",  e' autorizzato ad
assegnare  al  C.I.S.I.P.  (Comitato  italiano  per il sostegno della
pastorale  giovanile)  un  contributo  per  la  predisposizione degli
occorrenti   interventi   realizzativi   di  cui  abbia  riconosciuta
l'utilita' per la celebrazione del "grande evento".
  2. L'erogazione delle predette risorse avviene sulla base di idonee
produzioni  documentali  comprovanti le spese effettuate. Al relativo
onere  si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art.
4,  comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3563 del 1° febbraio 2007.
  3. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3563  del 1° febbraio 2007, le parole "Commissario
delegato"  sono  sostituite  dalle  parole  "Presidente della regione
Marche".

       
     
                              Art. 10.
  1.  In  relazione  alle situazioni emergenziali in atto e citate in
premessa,  ed  all'esigenza di assicurare una tempestiva informazione
attraverso  il sito internet del Dipartimento della protezione civile
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, attesa l'impossibilita'
oggettiva  di  far fronte alla predetta esigenza con risorse interne,
il  Capo  del  Dipartimento e' autorizzato a stipulare, sulla base di
una  scelta  di  carattere fiduciario, un contratto di collaborazione
coordinata  e  continuativa  con  un qualificato esperto del settore,
determinandone   altresi'  il  relativo  compenso,  anche  in  deroga
all'art. 7, comma 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  Il  comma 3  dell'art.  6  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3475  del  18 novembre  2005  e'  cosi'
sostituito:  "3.  La  composizione e l'organizzazione del comitato di
cui  al  comma 2,  sono  stabilite  dal  Capo  del Dipartimento della
protezione  civile,  utilizzando  fino  ad un massimo di 5 unita' con
contratto  di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di
una  scelta  di  carattere  fiduciario,  determinandone  il  relativo
compenso   e  utilizzando  anche  personale  in  servizio  presso  il
Dipartimento stesso".
  3.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a
carico  del  Fondo  di  protezione civile, che presenta le occorrenti
disponibilita'.

       
     
                              Art. 11.
  1.  Al  comma 2  dell'art.  12  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  5 marzo  2007, n. 3569, e' aggiunto il
seguente  periodo:  "Al soggetto attuatore e' corrisposto un compenso
pari al 60% di quello spettante al sindaco di Orbetello - commissario
delegato,  con  oneri  a carico delle risorse finanziarie poste nella
disponibilita'  della  contabilita'  speciale  intestata  al medesimo
commissario delegato.".
  2. Ai componenti comitato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 3,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del
5 marzo  2007,  e' riconosciuto un compenso da stabilire con apposito
provvedimento  del  commissario  delegato  sulla  base  delle vigenti
disposizioni  in  materia  di  contenimento  dei costi della pubblica
amministrazione,  con  oneri posti a carico delle risorse finanziarie
del commissario delegato.

       
     
                              Art. 12.
  1. Per consentire l'utilizzo delle risorse finanziarie da destinare
agli  interventi  di competenza statale diretti alla realizzazione di
interventi  infrastrutturali per la riduzione del rischio sismico, il
termine  fissato dall'art. 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006 e'
prorogato al 31 dicembre 2007.

       
     
                              Art. 13.
  1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3552  del 17 novembre 2006, le parole "all'art. 7,
comma 9; all'art. 8 commi 3 e 4;" sono sostituite con le parole "agli
articoli 6, 7 e 8;".

       
     
                              Art. 14.
  1.  Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, e
successive  modifiche  ed integrazioni, dopo le parole "per attivita'
avviate  nel  corso  dell'anno  2004" e' aggiunto il seguente periodo
"ovvero  per  i  soggetti  che  abbiano  riportato  nell'anno 2003 un
reddito negativo".

       
     
                              Art. 15.
  1.  Al  fine  di  favorire  il  rapido  espletamento  di  tutte  le
iniziative  necessarie  al definitivo rientro nell'ordinario rispetto
ai  contesti  di  criticita' di cui alle ordinanze del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3564/2006,  art.  12,  n. 3484/2005, n.
3521/2006  e  n.  3532/2006,  il  Presidente della regione Campania -
commissario  delegato,  e'  autorizzato  ad  unificare,  con  proprio
provvedimento,  le  strutture  commissariali costituite in attuazione
delle sopra citate ordinanze.

       
     
                              Art. 16.
  1.   Al  fine  di  fronteggiare  adeguatamente  il  grave  dissesto
idrogeologico  in  atto nel comune di Tufillo in provincia di Chieti,
la  regione  Abruzzo  e'  autorizzata ad assegnare al predetto comune
risorse   finanziarie  disponibili  sul  proprio  bilancio  regionale
nonche' sul Fondo regionale di protezione civile.

       
     
                              Art. 17.
  1. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto nel
territorio  della  regione  Lazio  ed  all'urgenza  di  adottare  gli
interventi   occorrenti  per  la  conclusione  dell'iter  procedurale
inerente   alla   definitiva   delocalizzazione   dei   sei   centri,
precedentemente siti in via di Tor di Quinto, in localita' di Osteria
Nuova,  il  presidente  della  regione  Lazio - commissario delegato,
ferme  le  deroghe  di  cui  alle  precedenti ordinanze di protezione
civile  gia' emanate, puo' adottare, ove necessario, nel rispetto dei
principi   generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle  direttive
comunitarie,  determinazioni  in  deroga  agli articoli 94, 101, 105,
106, 107, 110, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.
  2.  I  commi 3  e  6  dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, n. 3473, sono abrogati e
il  comma 2  del medesimo articolo e' sostituito dal seguente: "2. Il
soggetto  attuatore,  si  avvale,  per  l'adempimento  delle  proprie
funzioni,   nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie,  di  due
consulenti   aventi  specifica  competenza  in  materia  giuridica  e
urbanistico-ambientale  designati  dal  medesimo  soggetto attuatore,
nonche'  del  necessario  supporto  logistico  e strumentale da parte
della regione Lazio".

       
     
                              Art. 18.
  1.  Il commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3562  del 25 gennaio 2007, recante
"Disposizioni  per  la  celebrazione  del grande evento relativo alla
ricorrenza  del  50° anniversario  della  firma dei trattati di Roma,
denominato  Europa 2007", e' autorizzato a contribuire con le risorse
di  cui  all'art.  7,  comma 1,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3562  del  25 gennaio  2007, alle spese
sostenute  da  amministrazione,  fondazioni, associazioni ed enti per
l'organizzazione  degli  eventi  celebrativi di Europa 2007 di cui ne
riconosce l'utilita'.
  2. L'erogazione delle predette risorse avviene sulla base di idonee
produzioni documentali comprovanti le spese effettuate.

       
     
                              Art. 19.
  1.  Il  comma 1  dell'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio   dei   Ministri  n.  3586  del  24 aprile  2007  e'  cosi'
sostituito:  "Il  commissario  delegato  e' autorizzato ad erogare un
contributo, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di
aiuti  di  Stato  in  agricoltura, a favore dei titolari di attivita'
produttive  del comparto zootecnico che abbiano subito la sospensione
delle attivita' o pregiudizio dalla situazione emergenziale e che non
abbiano  usufruito  degli  indennizzi  di  cui  alla  legge regionale
14 marzo 2003, n. 6 ed alla legge 24 settembre 2003, n. 268, detratto
quanto eventualmente percepito per effetto dell'art. 8 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005".
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2007
                                                 Il Presidente: Prodi




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