Il provvedimento, che entrera' in vigore entro la fine del mese di luglio, subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, apporta “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al nuovo Codice appalti.
Lo scopo di questo secondo decreto correttivo - ha detto il Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro al termine della riunione
– e' quello di potenziare gli strumenti di trasparenza delle procedure, accentuando le occasioni di verificabilita' della legittimita' della condotta sia degli operatori economici, sia delle stazioni appaltanti, oltre a snellire le procedure.
In tema di trasparenza per le grandi opere, e' da sottolineare l'introduzione della possibilita' di monitorare i flussi finanziari, e dell'obbligo di denunciare eventuali tentativi di estorsione per le imprese che si aggiudicano gli appalti. nonche' ha continuato Di Pietro, le previsioni per la tutela del lavoro, sia in termini di sicurezza nei cantieri, sia in termini di garanzia retributiva e contributiva a favore dei lavoratori».
Non si conosce ancora il testo definitivo del Decreto.
La scorsa settimana, Le Commissioni parlamentari di Camera e Senato hanno formulato il parere favorevole sul secondo decreto correttivo al Codice Appalti (in allegato) con le seguenti proposte di correzione:
--- che il ricorso all'appalto integrato sia possibile solo per lavori di importo superiore a 10 milioni di euro o caratterizzati da un'elevata componente impiantistica o tecnologica e che si utilizzi quale criterio per l'aggiudicazione dell'appalto quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - dando preminenza al profilo qualitativo e al pregio tecnico della progettazione rispetto alle altre componenti dell'offerta.
--- che per i concorsi di progettazione e idee sotto soglia comunitaria sia soppressa la procedura prevista per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore ai 100.000 euro tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando come attualmente previsto dall'articolo 91, comma 2 (che, a sua volta, rinvia all'articolo 57, comma 6) del codice medesimo. Tale disposizione, infatti, comportando un irrigidimento della procedura di selezione dei progettisti, appare suscettibile di penalizzare i giovani nell'accesso al mercato della progettazione.
--- che sia ripristinato il divieto di partecipazione ad una gara di tutti i consorziati nel caso partecipi il consorzio. (il decreto correttivo prevede attualmtne l'esclusione soltanto dei consorziati indicati in sede di offerta, per i quali il consorzio concorre).
--- che sia rafforzata la posizione dei subappaltatori e dei cottimisti, proponendo di prevedere - nel caso in cui non abbia luogo il pagamento diretto del subappaltatore (o del cottimista) - l'inserimento nel contratto tra appaltatore e subappaltatore (o cottimista) di clausole che contemplino, per il pagamento del subappaltatore (o cottimista), scadenze certe e analoghe a quelle previste per il pagamento dell'appaltatore da parte della stazione appaltante.
che vengano ridotti i costi relativi alla qualificazione per le piccole e medie imprese, anche attraverso l'abolizione dei minimi tariffari.
--- che, In merito al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ed alla valutazione delle offerte, si effettuino modifiche "finalizzate a garantire e ampliare le attuali forme di pubblicita' dei lavori delle commissioni giudicatrici, nonche' modalita' di applicazione di tale criterio che siano oggettive, verificabili e predeterminate nel bando di gara".
VISIONA
la proposta di parere della Commissione della camera dei Deputati.
VISIONA
la proposta di parere della Commissione del Senato.
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