Approvazione definitiva della nuova Legge sugli appalti nella Regione Sicilia, nella seduta dell'Assemblea Regionale Siciliana del 8 agosto 2007.
Il testo del Disegno di Legge e' il seguente:
«Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante norme in materia di lavori pubblici. Norme in materia di concessione di acque pubbliche. Revisione dei prezzi dei materiali da costruzione. Proroga termini in materia di edilizia agevolata-convenzionata. Disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri” (nn. 611-603/A)
La Legge Entrera' in vigore il giorno successivo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Pubblichiamo di seguito l'ultimo testo del disegno di legge (nn. 611-603/A )
presente nel sito dell'assemblea Regionale Siciliana. ( per il testo ufficiale consigliamo di aspettare la pubblicazione nella Gazzetta)
RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA
'AMBIENTE E TERRITORIO: Lavori pubblici, assetto del
territorio, ambiente, foreste, comunicazioni,
trasporti, turismo e sport'
Composta dai deputati:
Adamo Giulia, Presidente; Gennuso Giuseppe,
Vicepresidente; Villari Giovanni, Vicepresidente;
Ruggirello Paolo, Segretario; Parlavecchio, relatore;
Ammatuna Roberto; Apprendi Giuseppe; Ardizzone Giovanni;
Confalone Giancarlo; Cristaudo Giovanni; Falzone Dario;
Galletti Giuseppe; Mario; Pogliese Salvatore; Ragusa
Orazio; Termine Salvatore.
Presentata il 24 luglio 2007
Onorevoli colleghi,
il presente disegno di legge detta disposizioni in
materia di lavori pubblici ed e' stato esaminato ed
approvato dalla Commissione nelle sedute nn. 54 e 55
rispettivamente del 17 luglio 2007 e del 24 luglio 2007, al
termine di incontri, tenuti in sede di audizione, con
l'associazione dell'ANCE-Sicilia e dell'Unione regionale
delle province siciliane.
Con l'articolo 1 sono previste alcune modifiche alla
legge n. 109 del 1994, come introdotta nell'ordinamento
regionale dalla legge regionale n. 7 del 2002 e successive
modifiche e integrazioni.
In particolare si segnala il comma 2, che interviene
sulla normativa relativa all'Ufficio regionale per
l'espletamento delle gare d'appalto anche con riguardo ai
componenti, dipendenti regionali, delle commissioni.
Con il comma 6 sono state rimodulate le somme a
disposizione dell'amministrazione nell'importo dei progetti
relativi ad opere marittime e portuali e ad interventi
demaniali di proprieta' regionale, finanziati dalla Regione.
Di particolare rilievo si presentano le previsioni
contenute nei commi 8, 9 e 10 del predetto articolo 1
riguardanti la complessa materia dei criteri di
aggiudicazione delle gare di appalto di valore inferiore
alla soglia comunitaria. Allo scopo di attenuare il
fenomeno della concentrazione delle offerte, e' stato
previsto un correttivo della norma relativa
all'aggiudicazione dei lavori di valore inferiore alla
soglia comunitaria, unitamente ad alcune modifiche di
natura prettamente tecnica, finalizzate a rimuovere
problemi procedurali rilevati dalle commissioni presso
l'ufficio regionale per l'espletamento di gare d'appalto.
Il legislatore siciliano - al fine di porre rimedio
all'anomalia del sistema di gara che in passato era
risultato spesso infiltrato dalla criminalita' organizzata
dal momento che restava possibile a centrali operative'
graduare preventivamente le offerte e pilotare quindi
l'aggiudicazione, preoccupato degli eccessivi ribassi di
aggiudicazione che si erano attestati attorno ad una media
del 26 per cento, per i lavori sottosoglia - e' intervenuto
con la legge regionale n. 16 del 2005, prevedendo che
l'offerta venisse formulata con tre cifre decimali oltre ad
un sistema per il taglio delle ali' non definibile in
termini preventivi alla gara.
L'esame delle gare, condotto con il nuovo sistema, ha
evidenziato il fenomeno della concentrazione dei ribassi
offerti (valori delle offerte percentuali dislocati tutti
all'interno di qualche punto percentuale), molto diffuso.
Inoltre, si sono verificati casi in cui e' stata omessa
l'operativita' del taglio delle ali in quanto le offerte
presentate coincidevano tutte tra loro.
Detto fenomeno e' stato oggetto di attenzione sia da parte
dell'Autorita' che da parte dell'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici. In particolare, e' stato evidenziato che le
offerte non scaturiscono da un'analisi dei costi e
dall'utile all'impresa, ma semplicemente da una stima del
valore medio, cui possono tendere le offerte, che si e'
attestata intorno al 7-8 per cento.
Finalita' dell'articolo 2 e' pervenire ad una rivisitazione
della materia relativa alla concessione di derivazione
acque per usi civili.
La materia, e segnatamente le concessioni di acque
pubbliche, e' regolamentata dal testo unico sulle acque ed
impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775.
La legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge Galli', entrata
nell'ordinamento giuridico siciliano con la legge regionale
n. 10 del 1999 ed oggi abrogata dal decreto legislativo n.
152 del 2006 (cosiddetto testo unico ambientale), ha
profondamente innovato la normativa relativa al settore
delle risorse idriche, prevedendo in particolare:
- l'unificazione verticale dei diversi segmenti di
gestione mediante l'istituzione del Servizio idrico
integrato (S.I.I.), inteso come l'insieme dei servizi
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione
dell'acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle
acque reflue;
- l'individuazione di Ambiti territoriali ottimali (ATO),
tali da consentire adeguate dimensioni gestionali, superare
la frammentazione delle gestioni locali e realizzare
economie di scala con un bacino di utenza in grado di
generare introiti tali da coprire i costi di gestione e gli
investimenti necessari, remunerando il capitale investito.
In riferimento alle disposizioni introdotte dalla
suddetta norma, la Regione ha provveduto a dare un assetto
al proprio territorio il quale e' stato suddiviso in nove
ATO, uno per provincia, risultanti dall'aggregazione dei
vari Comuni ed in un Sovrambito', il quale e' stato
affidato alla Siciliacque S.p.A., che gestira' il servizio
di fornitura dell'acqua all'ingrosso' per usi civili,
attraverso i 13 grandi acquedotti sovra-provinciali.
Le disposizioni della legge n. 36 del 1994 sono quasi
state interamente trasfuse, sia pure con modificazioni,
negli articoli 141-176 del sopraccitato decreto legislativo
n. 152 del 2006. L'articolo 141, comma 1, del citato
decreto legislativo pur qualificando come fondamentali le
funzioni dei comuni, citta' metropolitane e province in
materia dei servizi idrici, attribuisce tuttavia alle
autorita' d'ambito la tutela dei beni demaniali nonche'
l'esercizio delle competenze ad esse spettanti in materia
di gestione delle risorse idriche ai sensi dell'articolo
148 della norma anzidetta.
Nelle more dell'attivazione del S.I.I., numerosi
soggetti, sia essi pubblici che privati, continuano a
intestarsi la facolta' di proseguire nella gestione
dell'acqua per gli usi civili, come in passato, con la
presentazione di istanze di concessione, in modo del tutto
scoordinato rispetto sia alle previsioni dei piani d'ambito
che del piano regolatore generale degli acquedotti (PRGA).
Il comma 1 persegue l'obiettivo di riordinare la
normativa di settore, connessa al rilascio delle
concessioni idriche per gli usi civili, che di fatto viene
resa coerente con i principi ispiratori dalla citata norma
di settore, coniugando la coesistenza del nuovo assetto del
S.I.I., con la presenza, nel territorio della Regione, di
taluni soggetti privati, in atto, fornitori di un servizio
pubblico e proprietari di strutture di captazione ed
adduzione acqua per usi civili. I predetti soggetti
privati, pur continuando a svolgere tale attivita', sino
alla scadenza delle relative concessioni e comunque per un
periodo transitorio di cinque anni, verrebbero tuttavia
assoggettati alla vigilanza ed al controllo dell'autorita'
d'ambito, nelle forme e con i modi delle convenzioni
previste dalle norme vigenti. La suddetta proposta si pone,
altresi', nella prospettiva di scoraggiare i tentativi di
sanare situazioni pregresse di illegittimita', che cercano
di inserirsi nel contesto di taluni spazi che
inevitabilmente affiorano nell'ambito di un quadro
normativo assai complesso ed a volte scoordinato. La norma
in argomento tiene conto, altresi', del nuovo assetto
gestionale venutosi a creare nella Regione con la messa in
liquidazione dell'E.A.S. nella cui titolarita', per quanto
concerne il sovrambito e sempre con riguardo alle
concessioni di derivazioni acque pubbliche, subentrerebbe
l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, come
istituita con la legge regionale n. 19 del 2005 e
successive modifiche ed integrazioni, in quanto organismo
regionale dotato di personalita' giuridica pubblica. E cio'
in assenza di un'autorita' sovrambito regionale.
Con il comma 4 si dispone in materia di licenze di
attingimento.
L'articolo 70 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana n. 20 del 30 aprile 1999, ha stabilito che nelle
more dell'adozione organica della disciplina in materia di
acque pubbliche di cui all'articolo 69, le licenze di
attingimento di cui all'articolo 56 del Regio decreto n.
1775 del 1933, rilasciate dopo l'entrata in vigore della
legge regionale 15 marzo 1994 n. 5, articoli 1 e 2, e gia'
rinnovate per cinque volte, si intendono annualmente
rinnovate su richiesta dell'interessato e previo versamento
del canone relativo, sino alla decisione sulla richiesta di
concessione e per un periodo non superiore a tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge'.
L'articolo 16 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4,
ha modificato il suddetto articolo 70, introducendo il
silenzio-assenso, trascorsi i trenta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza di rinnovo della predetta
autorizzazione ed eliminando il limite temporale dei tre
anni. Tale modifica, se da un lato, con il silenzio-
assenso, ha snellito l'iter autorizzatorio, da parte degli
uffici del Genio civile, dall'altro ha notevolmente
rallentato la compiuta istruttoria delle pratiche
concessorie che, in tal modo, viene postergata senza alcun
limite, in contrasto con i principi ispiratori della norma
e delle legittime aspettative degli utenti.
Con la presente proposta, fermo restando l'istituto del
silenzio assenso da parte degli uffici istruttori, viene
reintrodotto il limite temporale massimo dei tre anni alla
scopo di determinare una accelerazione nella definizione
delle procedure istruttorie, anche alla luce degli
snellimenti che in questi ultimi anni si sono registrati.
In ordine al contenuto dell'articolo 3, si evidenzia che
con legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, e' stata
introdotta la disciplina della revisione dei prezzi
contrattuali sugli appalti delle opere pubbliche. Con la
legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, sono state
introdotte le nuove tabelle per il calcolo d'incidenza
della revisione dei prezzi. Con la legge regionale 7 agosto
1990, n. 30, e' stata recepita la normativa nazionale che
porta l'aggiornamento delle tabelle di riferimento da
bimestrale a semestrale. Infine, con la legge regionale 16
ottobre 1993, n. 10, e' stata abrogata la disciplina della
revisione dei prezzi.
Al fine di una semplificazione delle procedure, con il
predetto articolo 3 e' stata prevista l'abolizione delle
predette tabelle dei numeri indice ed una rivisitazione
della composizione della commissione che permetta, con
l'istituto della delega, una piu' compiuta operativita', con
l'inserimento di professionalita' attinenti al ruolo dei
docenti universitari.
L'articolo 4 detta disposizioni in materia di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri
temporanei e mobili, prevedendo che, al fine di dare
attuazione alle disposizioni previste dalla normativa
statale vigente, con particolare riferimento all'attivita'
di informazione, consulenza ed assistenza, l'attivita' di
coordinamento faccia capo al Dipartimento regionale dei
lavori pubblici dell'Assessorato regionale dei lavori
pubblici.
L'articolo 5 detta disposizioni in materia di programmi
di edilizia agevolata e convenzionata prevedendo, per le
cooperative edilizie e le imprese, la proroga sino al 31
dicembre 2008 dei termini per pervenire all'inizio dei
lavori riguardanti la realizzazione dei suddetti programmi
di edilizia agevolata e convenzionata.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE (*)
Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7, recante norme in materia di lavori pubblici. Norme in
materia di concessione di acque pubbliche. Revisione dei
prezzi dei materiali da costruzione. Proroga di termini
in materia di edilizia agevolata e convenzionata.
Disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori nei cantieri
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7
e successive modifiche ed integrazioni
1. Al comma 28 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 3 della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e
integrazioni, sostituire le parole Dipartimento regionale
lavori pubblici' con le parole Ufficio speciale
osservatorio regionale dei lavori pubblici'.
2. All'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n.
109, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale
2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' cosi' sostituito:
3. L'Ufficio costituisce struttura intermedia
dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei
lavori pubblici ed e' articolato in servizi.';
b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12 bis. Con provvedimento dell'Ispettore generale
dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei
lavori pubblici sono nominati i dirigenti preposti alle
segreterie tecnico-amministrative ed il personale da
assegnare.';
c) al comma 15, primo periodo, dopo le parole due anni'
sono aggiunte le parole ed in caso di prima nomina detto
termine puo' essere prorogato di ulteriori anni due.';
d) al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole della
commissione' sono aggiunte le parole , fatto salvo quanto
disposto al primo periodo,';
e) al comma 16 dopo le parole amministrazioni di
provenienza' e' aggiunto il seguente periodo: Ai componenti
le commissioni, dipendenti dell'Amministrazione regionale,
a decorrere dall'anno 2008, in luogo dell'indennita' annua
lorda e' corrisposto, fermo restando il disposto di cui al
comma 1, dell'articolo 36 del decreto del Presidente della
Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui
alle lettere d) ed e) dell'articolo 35 del medesimo decreto
presidenziale, per importo complessivo equivalente
all'indennita' di cui all'articolo 2, comma secondo, del
decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n.
1.'.
3. Il comma 17 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 11 della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e
integrazioni, e' sostituito dal seguente:
17. Nel caso in cui il valore delle attivita' di
progettazione e direzione lavori superi complessivamente la
soglia di applicazione della direttiva comunitaria in
materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori
al progettista e' consentito soltanto ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione.'
4. Dopo il comma 17 dell'articolo 17 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 11
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche e integrazioni, e' aggiunto il seguente:
'17 bis. Per le opere degli enti ecclesiastici, il
responsabile unico del procedimento e' nominato tra i
dipendenti degli enti ecclesiastici stessi aventi i
requisiti di legge, e solo in caso di dichiarata assenza,
dagli enti locali attuatori.'
5. Al comma 1 dell'articolo 17 bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 12
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche e integrazioni, le parole rubrica Ispettorato
tecnico lavori pubblici sono sostituite con le parole
rubrica Dipartimento regionale dei lavori pubblici
6. Il comma 1 bis dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 12
della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e successive
modifiche e integrazioni, e' cosi' sostituito:
1 bis. Nell'importo dei progetti relativi ad opere
marittime e portuali e ad interventi sugli immobili
demaniali in uso o di proprieta' regionale, finanziati dalla
Regione, redatti dagli organismi ed uffici di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 e dagli uffici
tecnici delle stazioni appaltanti, e' previsto, tra le somme
a disposizione dell'amministrazione:
a) l'aliquota fino all'1 per cento sull'importo dei
lavori a base d'asta che viene utilizzata per indennita' di
missione e di viaggio, per rilievi ed attrezzature, per
spese di funzionamento e di gestione ivi comprese le spese
postali, telefoniche, telegrafiche e per la riproduzione di
elaborati progettuali. Qualora gli interventi progettuali
siano localizzati nelle isole minori, la predetta aliquota
puo' essere maggiorata fino al 100 per cento;
b) l'importo delle prestazioni di lavoro straordinario
del personale addetto all'assistenza in cantiere;
c) l'importo delle attrezzature per l'attivita' del
responsabile del procedimento.'.
7. Al comma 12 bis dell'articolo 19 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 1,
comma 12, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, le
parole dell'ultimo periodo per quattro mesi' sono
sostituite con le parole per tre mesi'.
8. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 17 della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e
integrazioni, e' sostituito dal seguente:
1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico
incanto e' effettuata di norma con il criterio del prezzo
piu' basso inferiore a quello posto a base di gara,
determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a
misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in
cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali,
sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare
uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara.
Non si terra' conto delle cifre decimali successive alla
quarta.'
9. Al comma 1 bis dell'articolo 21 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 17
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche e integrazioni, le parole da Relativamente ai
soli appalti ' alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: Relativamente ai soli appalti di lavori
pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata aggiudica l'appalto
all'offerta, espresse in cifre percentuali di ribasso, che
risulta pari, o in mancanza, che piu' si avvicina per
difetto alla media aritmetica dei ribassi individuata con
le modalita' di cui ai commi 1 bis 1 e 1 bis 2. Le medie
sono calcolate sino alla quarta cifra decimale, arrotondata
alla unita' superiore qualora la quinta cifra decimale sia
pari o superiore a cinque'.
10. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 21 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 17
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche e integrazioni, aggiungere i seguenti:
1 bis 1. La commissione aggiudicatrice dopo la fase di
ammissione delle offerte, in pubblica seduta, ai soli fini
della determinazione della media di riferimento, procede ad
escludere fittiziamente il 50 per cento delle offerte
ammesse. A tal fine, sorteggia un numero intero da 11 a 40;
il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa
al numero delle offerte di minor ribasso; la differenza tra
50 ed il numero sorteggiato costituisce la percentuale
relativa al numero delle offerte di maggior ribasso. I
numeri delle offerte da eliminare fittiziamente,
corrispondenti a tali percentuali, sono determinati senza
tenere conto di eventuali cifre decimali. Tale procedura
non e' esercitabile qualora il numero di offerte valide
risulti inferiore a cinque.
1 bis 2. La commissione aggiudicatrice calcola la media
aritmetica delle offerte che restano dopo l'operazione di
esclusione fittizia di cui al comma 1 bis 1: se il numero
sorteggiato e' compreso tra 11 e 25, l'aggiudicazione viene
effettuata all'offerta che risulti pari o che, in mancanza,
piu' si avvicini per difetto alla media come sopra
determinata, incrementata dello scarto medio aritmetico
delle offerte di maggior ribasso rimaste dopo le operazioni
di esclusione fittizia. Se il numero sorteggiato risulta
compreso tra 26 e 40 non si da' luogo all'incremento della
media del ribasso.
1 bis 3. Ove si sia in presenza di piu' aggiudicatari con
offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del
primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi
altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere
effettuato, in seduta pubblica, entro dieci giorni dalla
data di apertura delle offerte economiche ed il presidente
di gara ne da' tempestivo preavviso, esclusivamente a mezzo
telefax, a tutti i soggetti interessati al sorteggio.
1 bis 4. Nel caso di presentazione alla gara di piu'
offerte aventi identico ribasso, l'esclusione fittizia
delle offerte, ai sensi del comma 1 bis 1, non puo' essere
superiore in termini numerici al 50 per cento delle offerte
presentate, non rilevando a tal fine l'ipotesi in cui le
offerte presentino un identico ribasso e si collochino a
cavallo delle due soglie di esclusione. Essendo fittizia
l'esclusione del 50 per cento delle offerte ammesse per la
formazione della media, tutte le offerte ammesse concorrono
alle successive fasi di aggiudicazione della gara.
1 bis 5. Per le procedure di gara di competenza
dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare
d'appalto, di cui all'articolo 7 ter della legge 11
febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'articolo 5 della
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche
e integrazioni, la sub commissione per la verifica delle
offerte anomale, di cui all'articolo 9 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Regione 14
gennaio 2005, n. 1, e' integrata con un dirigente dei
servizi dell'ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale
dei lavori pubblici, designato dall'ispettore generale
dello stesso ispettorato. Per la predetta attivita', con
decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, su
proposta dell'ispettore generale dell'ispettorato tecnico,
sono determinati i compensi da corrispondere ai dirigenti
dell'ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei
lavori pubblici, da inserire nel quadro economico del
progetto tra le somme a disposizione della stazione
appaltante.
1 bis 6. Il responsabile unico del procedimento, di cui
all'articolo 7, comma l, della legge 11 febbraio 1994 n.
109, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale
2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni,
puo' essere audito dalla sub commissione per la verifica
delle offerte anomale, prevista dall'art. 9 del
regolamento, approvato con decreto del Presidente della
Regione 14 gennaio 2005, n. l'.
11. Sono fatti salvi i bandi gia' pubblicati alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
Norme in materia di concessione di acque pubbliche
1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche, per
gli usi civili, assentite dall'Assessorato regionale dei
lavori pubblici, ai sensi del testo unico sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con il regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, dopo l'avviamento del servizio
idrico integrato di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, sono
accordate:
a) alle autorita' d'ambito territoriale ottimale, per
quanto riguarda le utenze di pertinenza dei relativi ambiti
territoriali ottimali, nell'interesse dei comuni
destinatari della risorsa, anche su proposta del soggetto
gestore, in quanto dotate di personalita' giuridica
pubblica;
b) all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, quale
autorita' di regolazione dei servizi idrici ed in quanto
dotata di personalita' giuridica pubblica, per quanto
riguarda le risorse di pertinenza del sovrambito.
2. I soggetti privati, proprietari di impianti
acquedottistici e titolari di concessione di derivazione
acque, fornitori di pubblico servizio, sono legittimati a
proseguire le derivazioni in atto, sino alla scadenza della
relativa concessione e comunque per un periodo non
superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge anche per quelle che prevedono una
scadenza successiva e comunque assoggettati alla vigilanza
e controllo da parte dell'autorita' d'ambito, nelle forme
previste dalle norme vigenti.
3. Alla scadenza delle concessioni di cui al comma 2, le
stesse sono trasferite ai soggetti pubblici di cui al comma
1.
4. L'articolo 70 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito
dal seguente:
Art. 70 - 1. Nelle more dell'adozione organica della
disciplina in materia di acque pubbliche, le licenze di
attingimento, di cui all'articolo 56, del testo unico
approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
si intendono annualmente rinnovate, su richiesta
dell'interessato e previo versamento del canone annuo, dal
Genio civile competente e salvo diverso avviso di
quest'ultimo da esprimere entro trenta giorni, per un
periodo non superiore a tre anni'.
5. Il termine non superiore a tre anni, di cui al comma
4, decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 3.
Revisione dei prezzi dei materiali da costruzione
1. L'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n.
22 e successive modifiche e integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
Art. 5 - 1. L'Assessore regionale per i lavori
pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con
proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione piu'
significativi a mezzo dell'ispettorato tecnico lavori
pubblici, sentita una commissione, nominata con decreto
dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, composta
da:
a) l'ispettore generale dell'ispettorato tecnico
dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che la
presiede, o un suo delegato;
b) il dirigente generale del dipartimento dei lavori
pubblici od un suo delegato;
c) l'ispettore generale dell'ispettorato tecnico
regionale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o
un suo delegato;
d) due dirigenti dell'Ispettorato tecnico
dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, di cui uno
e' il dirigente del servizio competente per materia
dell'Ispettorato tecnico, e da due dirigenti
dell'Ispettorato tecnico regionale, tutti designati
dall'Assessore regionale per i lavori pubblici;
e) un rappresentante delle associazioni dei costruttori
che abbiano organizzazione a carattere regionale,
rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti
di lavoro nel settore delle costruzioni edili, scelto
dall'Assessore regionale per i lavori pubblici in base ad
una terna di soggetti proposta dalle predette associazioni;
f) un rappresentante delle associazioni delle societa'
cooperative, scelto dall'Assessore regionale per i lavori
pubblici in base ad una terna di soggetti proposta dalle
predette associazioni;
g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano
contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili,
in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette
organizzazioni;
h) un rappresentante per ciascuna delle categorie
professionali degli ingegneri, degli architetti, dei
geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei
geologi e dei dottori agronomi e forestali;
i) un docente universitario esperto in materia di lavori
pubblici, designato dall'Assessore regionale per i lavori
pubblici.
2. Sono abolite le tabelle dei numeri indice bimestrali e
semestrali per la revisione dei prezzi di appalto per le
opere pubbliche, di cui all'articolo 5 della legge
regionale 23 ottobre 1964, n. 22, e all'articolo 6 della
legge regionale 7 agosto 1990, n. 30.
Art. 4.
Disposizioni in materia di tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori nei cantieri
1. Nell'Amministrazione della Regione siciliana,
l'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 24
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal
decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, nonche' dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche e integrazioni, per l'attivita' di coordinamento e'
di competenza del Dipartimento regionale dei lavori pubblici
dell'Assessorato dei lavori pubblici, che cura anche i
rapporti con gli altri enti, con le Regioni, con lo Stato e
con la Comunita' europea.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante
la disponibilita' prevista nel capitolo 272513 del bilancio
della Regione.
Art. 5.
Proroga termini per la realizzazione di programmi di
edilizia agevolata e convenzionata.
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13,
i termini per le cooperative edilizie, previsti nelle
graduatorie di definizione dei bandi redatti, ai sensi della
legge 11 marzo 1988, n. 67, per pervenire all'inizio dei
lavori, relativi alla realizzazione di programmi di edilizia
agevolata-convenzionata, sono prorogati al 31 dicembre 2008.
2. I termini per le imprese, per pervenire all'inizio dei
lavori, relativi alla realizzazione di programmi di edilizia
agevolataconvenzionata, previsti nelle graduatorie di
definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto
1978, n. 457, ed 11 marzo 1988, n. 67 e della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono prorogati al 31
dicembre 2008.
Art. 6.
Testo coordinato
1. Il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
coordinato con le norme di cui alla presente legge,
predisposto dall'Ufficio legislativo e legale della
Presidenza della Regione, e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Regione contestualmente alla pubblicazione
della presente legge.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il
giorno successivo a quello di pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
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