Gazzetta Ufficiale: Gazz.uff.. "Disposizioni urgenti in materia finanziaria"
27/08/2007 |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 Luglio 2007, n. 81 - Testo del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5) recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria". (GU n. 190 del 17-8-2007 - Suppl. Ordinario n.182)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 Luglio 2007 , n. 81
Testo del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, coordinato con la legge
di conversione 3 agosto 2007, n. 127 (in questo stesso supplemento
ordinario alla pag. 5) recante: "Disposizioni urgenti in materia
finanziaria".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Destinazione maggiori entrate
1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali
pari a 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009, incluse per l'anno 2007 nel provvedimento previsto dall'art.
17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla
realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione
vigente definiti dal Documento di programmazione
economico-finanziaria 2008-2011.
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari
degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le
misure di sviluppo ed equita' sociale di cui all'art. 1, comma 4,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 1-bis.
Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di calcolo
del saldo finanziario per l'anno 2007 ai fini del patto di stabilita'
interno.
(( 1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' inserito il seguente:
"683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile
per il rispetto del patto di stabilita' interno non sono considerate
le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni
per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente,
i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni
singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per
l'anno 2007".))
Art. 2.
Utilizzo quota avanzo di amministrazione
1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di
stabilita' interno relativo alle province e ai comuni che negli
ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilita' interno le
spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo
di una quota dell'avanzo di amministrazione.
2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di
investimento e' commisurata all'avanzo di amministrazione accertato
al 31 dicembre 2005 e determinata:
(( a) nella misura del 17 per cento per le province la cui media
triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti
dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
risulta positiva. Per le restanti province la misura e' del 2,6 per
cento;
b) nella misura del 18,9 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media
triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti
dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia
demografica la misura e' del 2,9 per cento;
c) nella misura del 7 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo
2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1,
comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva.
Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura e'
dell'1,3 per cento.))
Art. 3.
Recupero maggiore gettito ICI
1. All'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 39 e' sostituito dal seguente:
"39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono
ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle
disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione
da parte del comune interessato, le cui modalita' sono definite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno. ((Con il predetto decreto, in particolare,
si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in
relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto
a quello previsto";))
b) il comma 46 e' sostituito dal seguente:
"46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono
ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle
disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione
da parte del comune interessato, le cui modalita' sono definite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si
prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione
all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello
previsto".
2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei
maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle
certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del
presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario
spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla
maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero
dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e
per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo
periodo, in deroga all'art. 179 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed
accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta
comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata
per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale
effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli
importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.
3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini
della determinazione del risultato contabile di amministrazione di
cui all'art. 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000,
affluendo tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia sufficiente,
l'ente e' tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un
importo pari alla differenza.
4. Ai soli fini del patto di stabilita' interno per i comuni tenuti
al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di
cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e
riscossi nell'esercizio di competenza e conseguentemente i
trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di
cui allo stesso comma 2.
5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come
sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il
maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di
cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a
decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle
minori disponibilita' derivanti dalla riduzione di cui al comma 2.
L'onere e' posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel
limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in
misura proporzionale ai maggiori oneri certificati....
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