Con una Circolare del 6 agosto u.s. (pubblicata sulla G.U. n. 190 del 17 agosto), il Ministero dell'Economia e delle Finanze si e' pronunciato sull'immediata applicabilita' dell'art.48-bis del D.P.R. n.602/1973.
Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche
(comprese le societa' a prevalente partecipazione pubblica) prima di effettuare,
a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro,
verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso
affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente
della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attivita'
di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Le modalita' attuative della norma dovevano essere dettate da
un apposito regolamento, ma il Ministero ha ritenuto nella menzionata circolare
"che non sussistono dubbi circa l'immediata applicabilita' delle
disposizioni".
Il Ministero ha ritenuto peraltro di fornire alle
amministrazioni alcune linee guida da seguire nelle operazioni di riscontro,
disponendo che "gli uffici riscontranti ed i revisori, nell'ambito
dell'espletamento dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile di
propria competenza, avranno cura di appurare che le amministrazioni pubbliche,
nel caso di pagamenti superiori alla soglia di diecimila euro, abbiano
provveduto ad esperire le opportune e preliminari verifiche presso Equitalia
S.p.A. nella sua qualita' di agente della riscossione.
Tale verifica da parte delle amministrazioni potra' essere
effettuata utilizzando, oltre ai tradizionali strumenti di comunicazione
(servizio postale, telefax, eccetera), preferibilmente le piu' economiche e
veloci procedure telematiche (posta elettronica). In alternativa alle esposte
modalita' di verifica, si puo' ritenere sufficiente l'acquisizione, da parte
dell'Amministrazione che dispone il pagamento, di una dichiarazione, da
accludere al mandato di pagamento, resa dal beneficiario dalla quale risulti
l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente
dovute."La circolare precisa, inoltre, che tale dichiarazione dovra' essere
in un arco temporale ragionevole ed, a titolo orientativo, si ritiene che tale
dichiarazione non debba riferirsi ad un periodo antecedente venti giorni
l'emissione del mandato.
Una successiva Circolare del 4 Settembre u.s. , in
allegato,ha fornito ulteriori chiarimenti prevedendo che la verifica
dell'eventuale morosita' debba essere effettuata prioritariamente attraverso
dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dai soggetti interessati;
nel caso in cui i medesimi soggetti non intendano rendere tale dichiarazione, le
Amministrazioni dovranno verificare la morosita' presso Equitalia.
Fonte: ANIEM
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LA CIRCOLARE DAL SITO DELL'ANIEM
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