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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Omologazioni apparecchi di controllo, carte tachigrafiche, primo montaggio e intervento tecnico
10/09/2007

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 10 Agosto 2007 - Modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. (GU n. 198 del 27-8-2007 )

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 10 Agosto 2007 

Modalita'   e   condizioni   per   il   rilascio  delle  omologazioni
dell'apparecchio  di  controllo,  delle  carte tachigrafiche, nonche'
delle  autorizzazioni  per  le  operazioni  di  primo  montaggio e di
intervento  tecnico,  ai  sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto
ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85 del 20 dicembre 1985 del
Consiglio  relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore dei
trasporti su strada;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2135/98 del 24 settembre 1998 del
Consiglio  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n. 3821/85 relativo
all'apparecchio  di  controllo nel settore dei trasporti su strada ed
il  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo del Consiglio
del  15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni
in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica
i  regolamenti  del  Consiglio  (CEE)  n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e
abroga il regolamento(CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1360/02  del 13 giugno 2002 della
Commissione,  che adegua per la settima volta al progresso tecnico il
regolamento  (CEE)  n.  3821/85 relativo all'apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  432/2004  del  5 marzo 2004 della
Commissione,  che  adegua  per l'ottava volta al progresso tecnico il
regolamento  (CEE)  n.  3821/85 relativo all'apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada;
  Vista  la  legge  25 marzo  1997,  n.  77,  recante disposizioni in
materia  di  camere di commercio ed in particolare l'art. 3, comma 4,
che   ha   innovato   la  disciplina  normativa  della  verificazione
periodica,   prevedendo   che   le  modifiche  ed  integrazioni  alla
disciplina  suddetta  siano  adottate  mediate  decreti del Ministero
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato in conformita' ai
criteri stabiliti al medesimo comma;
  Vista  la  legge  15 marzo  1991,  n.  59, concernente la delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e
50,  relativi  all'attribuzione  delle  funzioni degli uffici metrici
provinciali  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del Governo a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare
l'art.  29,  comma 2,  relativo  alla facolta' da parte del Ministero
delle  attivita' produttive di avvalersi degli uffici delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 settembre 2000, n. 256, che reca
norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale   della  regione
Friuli-Venezia  Giulia  concernente  il  trasferimento alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei
compiti degli uffici provinciali metrici;
  Visto  il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto
Adige  concernente,  tra  l'altro,  il  trasferimento  alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei
compiti degli uffici provinciali metrici;
  Visto  il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme
di   attuazione   dello  statuto  speciale  della  Regione  siciliana
concernente  il  trasferimento  alle  Camere di commercio, industria,
artigianato  e agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici
provinciali metrici;
  Vista  la  legge  regionale  20 maggio  2002,  n. 7, concernente il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdotaine des entreprises et des activites liberales;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 maggio 2003 n. 167, concernente
norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per
il  trasferimento  alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  delle  funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici metrici
provinciali  e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
  Visto  il  decreto  31 ottobre 2003, n. 361 contenente disposizioni
attuative   del   regolamento  (CE)  n.  2135/98  del  Consiglio  del
24 settembre  1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio,  relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel settore dei
trasporti su strada ed in particolare l'art. 3, comma 7;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999,  concernente  l'individuazione  dei  beni e delle risorse degli
uffici  metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio, a
decorrere  dal  1° gennaio  2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2,
che  attribuisce  le  funzioni  e  le  risorse  dell'ufficio  metrico
provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto
luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n.
532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
  Vista  la  circolare  3 agosto  2006,  n. 2/2006 DGAMTC concernente
l'applicazione  dell'art. 7 del decreto ministeriale 11 marzo 2005 ed
in  particolare  il punto 5) che rinvia ad una successiva, completa e
organica disciplina della materia;
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri;
  Ravvisata  l'esigenza  di  assicurare l'uniforme applicazione delle
disposizioni  contenute nel Regolamento (CE) n. 3821/85, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  raccordandole con quelle gia' svolte
dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Considerata  la  necessita'  di  dettare  disposizioni nazionali in
materia,  in  vista  di  un  complessivo  riassetto della materia che
consenta   l'applicazione   dei  principi  di  semplificazione  e  di
sussidiarieta'   da  parte  dalle  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura;
  Considerato   altresi'   di  dare  piena  attuazione  al  principio
comunitario   di   libera  concorrenza  per  assicurare  agli  utenti
un'effettiva  facolta'  di scelta e di comparazione delle prestazioni
offerte   sul   mercato   e   di  favorire  un  assetto  maggiormente
concorrenziale  nel  settore  del  montaggio  e dell'esecuzione degli
interventi tecnici sui tachigrafi digitali;
  Vista  la  comumcazione  al  Garante  per  la  protezione  dei dati
personali;
.sP,
                             A d o t t a
                        il presente decreto:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le modalita' di omologazione
dell'apparecchio di controllo, inclusi i suoi componenti, delle carte
tachigrafiche  nonche'  i  requisiti  che  i  Centri  tecnici  devono
possedere  per  il  primo  montaggio,  l'attivazione e gli interventi
tecnici dei tachigrafi digitali.

        
      
                               Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
    a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
    b) "centro tecnico": i soggetti che hanno come scopo l'esecuzione
materiale  degli  interventi tecnici che devono essere effettuati sui
tachigrafi  digitali,  in accordo con il regolamento (CEE) n. 3821/85
del  Consiglio  del  20 dicembre  1985,  relativo  agli apparecchi di
controllo  nel  settore  dei  trasporti  su  strada,  modificato  dal
regolamento  (CE)  n.  2135/98  del  Consiglio del 24 settembre 1998,
aggiornato  dal  regolamento  (CE) n. 1360/2002 della Commissione del
13 giugno  2002,  dal  regolamento  (CE) n. 432/2004 del 5 marzo 2004
della Commissione e altre disposizioni applicabili;
    c) "tachigrafo  digitale": l'apparecchio di controllo conforme ai
requisiti  di  cui  all'allegato  IB del regolamento (CEE) n. 3821/85
come definito all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 31 ottobre
2003, n. 361;
    d) "unita'  elettronica  di bordo": il tachigrafo digitale di cui
alla  lettera b),  escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi
di collegamento;
    e) "carta tachigrafica": una delle carte con memoria da impiegare
con l'apparecchio di controllo;
    f) "omologazione":  la  procedura in base alla quale il Ministero
certifica  che  l'apparecchio di controllo (o un suo componente) o la
carta tachigrafica in esame soddisfa i requisiti del regolamento (CE)
n. 1360/2002 della Commissione;
    g) "primo montaggio": la prima installazione di un apparecchio di
controllo su un veicolo stradale con esclusione della taratura;
    h) "montaggio": l'installazione di un apparecchio di controllo su
un veicolo stradale con inclusione della taratura;
    i) "intervento  tecnico":  una  qualsiasi delle operazioni di cui
all'art.  12  del  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  e capitoli V e VI
dell'allegato  I  B, incluse le riparazioni dell'impianto, escluse le
riparazioni  del  sensore  e  dell'unita'  elettronica  di  bordo del
tachigrafo digitale;
    j) "taratura":  l'aggiornamento  o  la conferma dei parametri del
veicolo da conservare nei dati memorizzati;
    k) "Unioncamere":  l'Unione  Italiana  delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.

        
      
                               Art. 3.
                            Omologazioni

  1.  Le omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, delle
carte  tachigrafiche  e  dei componenti dell'apparecchio di controllo
nel  settore  dei  trasporti su strada di cui al regolamento (CEE) n.
3821/85  e  successive  modificazioni e integrazioni, sono rilasciate
dal  Ministero secondo le modalita' di cui all'art. 7 del regolamento
per  la  fabbricazione  dei  pesi, delle misure e degli strumenti per
pesare  e  per  misura approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n.
226,   e   successive   modifiche,  previo  accertamento  della  loro
conformita' alle disposizioni del predetto regolamento CEE.
  2.  La  richiesta  di omologazione e' presentata dal fabbricante al
Ministero.  Essa deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante
e,  nel  caso  in  cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il
nome e l'indirizzo di quest'ultimo.
  3. La scheda di omologazione per l'apparecchio di controllo, per la
carta  tachigrafica  e per i componenti dell'apparecchio di controllo
viene  rilasciata  dal Ministero, secondo le disposizioni dell'art. 5
del  regolamento  (CEE)  N.  3821/85  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  a  seguito  della  presentazione  di un certificato di
sicurezza,   un   certificato  funzionale  e  di  un  certificato  di
interoperabilita'   di   cui  all'allegato  1  B,  capitolo  VII  del
regolamento  (CE)  n.  2135/1998,  come  sostituito dall'allegato del
regolamento (CE) 1360/2002.
  4.  Il  certificato  funzionale  viene  rilasciato dal Ministero al
fabbricante  a  seguito  dell'esecuzione,  con  esito positivo, delle
prove previste all'appendice IX del regolamento (CE) n. 1360/2002.

        
      
                               Art. 4.
                     Centri tecnici autorizzati

  1.  Possono  essere  autorizzati,  in qualita' di Centri tecnici, i
seguenti soggetti:
    a) i  fabbricanti  ed  i  rappresentanti  legali  di  fabbricanti
extracomunitari  di  veicoli con impianti di produzione in Italia sui
cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali;
    b) i  fabbricanti  di  carrozzerie per autobus e autocarri, nelle
cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali;
    c) i   fabbricanti  e  i  rappresentanti  legali  di  fabbricanti
extracomunitari   di   tachigrafi   digitali   nonche'   le  officine
concessionarie;
    d) le  officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o
elettrico.

        
      
                               Art. 5.
                          Incompatibilita'

  1.  I  soci,  i  dirigenti  ed  il personale del centro tecnico non
possono partecipare ad imprese che svolgono attivita' di trasporto su
strada.
  2.  Il  divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti dei soci,
dei  dirigenti  e del personale dei centri tecnici che partecipano ad
imprese  che  svolgono  attivita'  di  vendita  di  veicoli,  cui  e'
correlata  una attivita' di trasporto e di locazione senza conducente
di  veicoli  a  terzi,  a condizione che il centro tecnico non svolga
interventi  sui  veicoli di proprieta' dell'impresa di vendita cui e'
correlata l'attivita' di trasporto o di noleggio;
  3. Il  divieto  di  cui  al  comma 1  non  opera  nei confronti dei
dirigenti e del personale dei centri tecnici dipendenti di aziende di
trasporti  a capitale interamente pubblico a condizione che il centro
tecnico non svolga interventi sui veicoli di proprieta' dell'azienda.

        
      
                               Art. 6.
                    Requisiti dei Centri tecnici

  1.  I soggetti di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 4, che
svolgono unicamente attivita' di primo montaggio e di attivazione dei
tachigrafi   digitali,  applicano  le  procedure  di  conformita'  di
produzione dei veicoli o delle carrozzerie in base ai paragrafi 1 e 2
dell'art.  10  e  ai  punti  1 e 2 dell'allegato X della direttiva n.
70/156/CEE,  del  6 febbraio 1970, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri in tema di omologazione dei veicoli a
motore  e  dei loro rimorchi e successive modificazioni, le cui norme
di  recepimento nell'ordinamento nazionale sono contenute nel decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n.  285, recante il nuovo codice della
strada e successive modificazioni ed integrazioni. Le amministrazioni
competenti  possono  avviare,  anche per questi soggetti, ispezioni e
verifiche delle attivita' svolte.
  2.  I  soggetti  di cui all'art. 4 che richiedono di poter svolgere
gli  interventi  tecnici,  sono  autorizzati  in  qualita'  di Centri
tecnici  quando,  oltre ad essere iscritti al registro delle imprese,
soddisfano  ai  requisiti tecnici di cui al punto 1 e 2 dell'allegato
al presente decreto.
  3. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, che svolgono
soltanto  le  attivita'  di  primo  montaggio  e  di  attivazione dei
tachigrafi   digitali,  sono  autorizzati  come  Centri  tecnici  dal
Ministero  a condizione che siano iscritti nel registro delle imprese
anche per le medesime attivita'.
  4.  I  centri  tecnici,  per  essere  autorizzati  a  svolgere  gli
interventi  tecnici, devono disporre di un sistema di gestione per la
qualita'   (ISO  9000)  rilasciato  da  organismi  di  certificazione
accreditati  da  Enti  di  accreditamento  membri  di  EA  - European
Co-operation for Accreditation. Il sistema di gestione della qualita'
deve  prevedere  l'attivita'  di  taratura  e  prova  di strumenti di
misura.
  5.  Gli  organismi di certificazione si impegnano ad inviare, entro
trenta  giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in
sede  di  certificazione  o  di  sorveglianza, i relativi rapporti al
Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio.
  6. I centri tecnici devono operare nel rispetto delle norme vigenti
in   materia  di  protezione  della  salute  e  della  sicurezza  del
lavoratore  ed  in  particolare  dell'art.  4 del decreto legislativo
19 settembre  1994, n. 626, che disciplina gli obblighi del datore di
lavoro, del dirigente e del preposto.

        
      
                               Art. 7.
                  Autorizzazione dei Centri tecnici

  1.  L'autorizzazione  dei  Centri tecnici ad operare sui tachigrafi
digitali  viene rilasciata nel rispetto dell'osservanza dei requisiti
tecnici di cui all'allegato del presente decreto.
  2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, che svolgono
unicamente   le  attivita'  di  primo  montaggio  e  attivazione  dei
tachigrafi  digitali,  non sono tenuti al rispetto delle disposizioni
di  cui  al comma 1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero,
su richiesta del titolare del Centro tecnico alla Camera di commercio
competente  per  territorio,  che  provvede  ad  inviare al Ministero
l'istanza  di autorizzazione. La Camera di commercio competente, dopo
aver  accertato  la  costanza di iscrizione al registro delle imprese
per  le  attivita'  di  cui  all'art.  4,  lettere a)  e b), provvede
annualmente  al  rinnovo  dell'autorizzazione,  dandone  la  relativa
comunicazione al Ministero e all'Unioncamere.
  3.  L'autorizzazione dei Centri tecnici ad effettuare le operazioni
di  primo  montaggio,  di  attivazione  e di intervento tecnico viene
rilasciata,  dal  Ministero, previa richiesta del titolare del Centro
tecnico  alla  Camera  di  commercio  competente  per  territorio che
provvede ad inviare al Ministero l'istanza di autorizzazione completa
della documentazione ed a svolgere l'esame istruttorio preventivo. Il
Ministero  al ricevimento dell'istanza di autorizzazione comunichera'
il   codice   identificativo   del   Centro   tecnico.   Il  rilascio
dell'autorizzazione avviene successivamente al ricevimento dell'esito
dell'esame istruttorio preventivo e dopo aver accertato che il Centro
tecnico  possiede  tutti i requisiti previsti dal presente decreto La
Camera  di  commercio  inoltra la richiesta delle carte tachigrafiche
dell'officina,  che  puo' essere presentata unitamente all'istanza di
autorizzazione,  al  ricevimento  del codice identificativo. Le carte
vengono   consegnate   agli   interessati   solo   dopo  il  rilascio
dell'autorizzazione.  L'autorizzazione  ha  durata  di  un anno ed e'
rinnovabile.
  4.  Ai  fini  del  rinnovo annuale, il Centro tecnico presenta alla
Camera  di commercio una autodichiarazione, sottoscritta dal titolare
e  dal responsabile tecnico, sulla permanenza dei requisiti richiesti
per  l'autorizzazione,  che non deve essere anteriore a trenta giorni
prima  della  data  di  scadenza  dell'autorizzazione,  allegando  la
ricevuta  del  versamento  di  cui  al  decreto 29 luglio 2005, ferme
restando  le  sanzioni  penali  per  falsita' in atti o dichiarazioni
mendaci.  La Camera di commercio competente provvede ad inviare copia
dell'autodichiarazione al Ministero e all'Unioncamere.
  5.  I  titolari  dei  Centri  tecnici  di  cui alle lettere c) e d)
dell'art.  4,  al  momento  della  prima  richiesta  e dei successivi
rinnovi, presentano idonea documentazione che attesti il possesso dei
necessari  requisiti  di  conoscenza  tecnica di ciascun responsabile
tecnico  e di ciascun tecnico. Il possesso dei necessari requisiti di
conoscenza  tecnica  di  ciascun  responsabile  tecnico  e di ciascun
tecnico  puo'  essere  attestato  dalle  Camere  di  commercio, anche
mediante   le   proprie  strutture  ed  infrastrutture  di  interesse
economico generale, le cui sedi siano accreditate allo svolgimento di
attivita'   di   formazione  alle  imprese  secondo  la  legislazione
regionale,  dai  fabbricanti  dei  tachigrafi  digitali  o  da  altro
organismo  autorizzato dal Ministero. Con provvedimento del Ministero
viene  stabilito il programma della formazione, che si articola in un
corso teorico-pratico strutturato in moduli della durata di almeno 20
ore  da  suddividere in tre giornate, e viene fissata la periodicita'
dell'aggiornamento di detta formazione.
  6.  Ai  soggetti  di  cui  alle  lettere a)  e b)  dell'art. 4, che
svolgono  in sede di primo montaggio anche gli interventi tecnici, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
  7.  Le  variazioni  dei  dati del Centro tecnico di cui al comma 2,
dell'art.  8, sono comunicate al Ministero ed all'Unioncamere tramite
la  Camera  di  commercio  competente  per  territorio.  La Camera di
commercio  annota le anzidette variazioni in calce all'autorizzazione
gia'  concessa,  ovvero,  in  ragione  della  natura delle variazioni
dichiarate,  invita  il  soggetto  richiedente a presentare una nuova
domanda di autorizzazione.
  8.  Nel  caso  in  cui,  successivamente  al  rilascio o al rinnovo
dell'autorizzazione, venga nominato un nuovo responsabile tecnico del
Centro o un nuovo tecnico, per i soggetti di cui alle lettere c) e d)
dell'art.  4,  il titolare del Centro tecnico presenta alla Camera di
commercio,   che   provvede   ad   inviarla  al  Ministero,  l'idonea
documentazione  di  cui  al  comma 4  relativa a ciascun responsabile
tecnico ed a ciascun tecnico. Il Centro tecnico, contestualmente alla
presentazione   dell'idonea   documentazione,  restituisce  la  carta
tachigrafica dei soggetti non piu' in servizio o non piu' autorizzati
ad operare sul tachigrafo digitale e presenta la nuova domanda per il
rilascio della carta dell'officina ai nuovi tecnici.

        
      
                               Art. 8.
                 Codici ed elenco dei Centri tecnici

  1. Il codice identificativo assegnato al centro tecnico autorizzato
e'  conforme  alle  specifiche  di  cui  al  punto 3 dell'allegato al
presente decreto.
  2. Il Ministero comunica all'Unioncamere e alla Camera di commercio
competente  il  rilascio  di nuove autorizzazioni e le variazioni dei
dati  contenuti  nell'elenco di cui al comma 3, entro i cinque giorni
lavorativi seguenti.
  3.  Sulla  base  delle  comunicazioni  del Ministero, l'Unioncamere
forma  l'elenco  dei  centri  tecnici  autorizzati di cui al comma 5,
dell'art.  3,  del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. Tale
elenco e' reso pubblico e contiene i seguenti dati:
    a) nome,  denominazione o ragione sociale del titolare del Centro
tecnico autorizzato;
    b) indirizzo completo del centro;
    c) codice identificativo assegnato;
    d) recapito  telefonico,  di  fax ed eventuale indirizzo di posta
elettronica.
  4.  L'elenco  e'  liberamente  consultabile  dal  pubblico.  I dati
consultati  sono  utilizzabili  ai  soli fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente decreto.

        
      
                               Art. 9.
   Utilizzo delle carte tachigrafiche da parte dei Centri tecnici

  1.  Le  carte  tachigrafiche  rilasciate  ai  soggetti  di cui alle
lettere c)  e d) dell'art. 4, nonche' a quelli di cui alle lettere a)
e b)  del medesimo articolo, che intendano estendere l'attivita' agli
interventi  tecnici,  devono  essere personalizzate con l'indicazione
del nominativo del responsabile tecnico e di ciascun tecnico. Qualora
i  soggetti  di  cui  alle lettere a) e b) sopra indicati limitino la
propria attivita' al primo montaggio e all'attivazione del tachigrafo
digitale,  le  carte  tachigrafiche dell'officina verranno rilasciate
col nome o la ragione sociale del titolare dell'autorizzazione.
  2.  Ciascuna  carta  tachigrafica puo' essere utilizzata unicamente
dal responsabile tecnico o dal tecnico con il nome del quale e' stata
personalizzata.  Tuttavia  i  soggetti  di  cui  alle lettere a) e b)
dell'art.  4,  che  svolgono  solo  l'attivita'  di primo montaggio e
attivazione dei tachigrafi, possono consentire l'utilizzo delle carte
assegnate agli operatori scelti dal titolare.
  3.   Il  Centro  tecnico  e'  responsabile  dell'utilizzo  e  della
conservazione delle carte tachigrafiche.
  4.  Il  Centro tecnico deve impedire l'uso della carta tachigrafica
al responsabile tecnico o al tecnico dispensato dal servizio. In tale
caso  il Centro tecnico restituisce la carta tachigrafica alla Camera
di commercio che l'ha rilasciata.
  5.  Ogni  responsabile tecnico e ogni tecnico e' tenuto a firmare i
rispettivi   documenti,   alla  consegna  della  carta  tachigrafica,
accettando  le  condizioni  di  uso  e  conservazione  della  stessa,
impegnandosi a non divulgare il codice PIN che gli e' stato assegnato
e   ad  informare  tempestivamente  il  Centro  tecnico  in  caso  di
funzionamento non corretto, perdita o furto della carta tachigrafica.
  6.  Tutte  le  carte  tachigrafiche  rilasciate  al Centro tecnico,
debbono  essere  custodite  presso  il  centro stesso, salvo nei casi
eccezionali  citati  all'art.  11,  comma 4,  sono a disposizione del
Ministero e delle autorita' di controllo.
  7.  I  Centri  tecnici  utilizzano esclusivamente le carte che sono
state loro assegnate dalle Camere di commercio.
  8.  Il Centro tecnico e responsabile della richiesta di nuove carte
tachigrafiche   per   sostituire   quelle   scadute   o   quelle  non
correttamente funzionanti.

        
      
                              Art. 10.
                  Registro degli interventi tecnici

  1.  I  soggetti  di cui alle lettere c), d) dell'art. 4 e quelli di
cui  alle  lettere a)  e b) dello stesso articolo che hanno esteso la
propria  attivita'  agli  interventi  tecnici,  debbono  custodire un
registro,   in   conformita'   di   quanto  specificato  al  punto  4
dell'allegato  al  presente decreto, con tutti gli interventi tecnici
effettuati.   Il   registro  puo'  essere  realizzato  con  procedure
informatiche.

Guarda il testo completo direttamente sulla gazzetta ufficiale e scarica l'allegato

 


 
 
 
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