DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 Luglio 2007
Ulteriore differimento, per l'anno 2007, dei termini di effettuazione
dei versamenti dovuti dai soggetti cui si applicano gli studi di
settore in vigore per l'anno 2006.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i
termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a
imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive;
Visto il regolamento recante le modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attivita'
produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 giugno 2007, concernente il differimento per l'anno 2007 dei
termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che
esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli
studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il
13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente
l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato che i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti
nel mese di agosto 2006 coincidono con il periodo di sospensione
feriale estiva delle attivita' lavorative;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti
termini per consentire ai contribuenti di fruire di un piu' congruo
periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti versamenti,
evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;
Sulla proposta del Vice Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli
articoli 17 e 20, comma 4, del decretolegislativo 9 luglio 1997, n.
241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il
giorno 20 del mese di agosto 2007, possono essere effettuati entro il
medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dello 0,40
per cento a titolo di interesse corrispettivo, dovuto ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, concernente il differimento
per l'anno 2007 dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti
dai soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono
stati elaborati gli studi di settore.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2007
Il Presidente: Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 9, foglio n. 9
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