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MERCATO ENERGIA: istruzioni del Garante per tutelare privacy utenti
21/09/2007

Informare gli utenti in maniera semplice e sintetica, no a intrusioni telefoniche, dati conservati a tempo. Sono queste, in sintesi, le indicazioni contenute nella delibera adottata dal Garante per la protezione dei dati personali al termine di una procedura di cooperazione con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, per una corretta informazione degli utenti e per un corretto utilizzo dei loro dati.

La recente disciplina sulla liberalizzazione dell'energia prevede che, a partire dal 1° luglio di quest'anno, i clienti domestici possano recedere dal contratto di fornitura di energia stipulato prima di tale data con il distributore operante nel proprio ambito territoriale e scegliere un fornitore diverso. Perche' questo possa avvenire le societa' che vendono energia devono poter acquisire dalle banche dati dei distributori alcune informazioni di base relative agli utenti del mercato energetico per poter entrare in contatto con questi ultimi e formulare proposte commerciali.

Proprio riguardo agli aspetti legati al trattamento dei dati personali degli utenti e' stato chiamato ad intervenire il Garante. La deliberazione si articola in due parti: la prima contiene le indicazioni fornite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al termine di una fruttuosa collaborazione prevista per legge; la seconda detta prescrizioni direttamente agli operatori del settore.

Le societa' distributrici dovranno, dunque, informare i clienti in maniera colloquiale e sintetica della possibilita' di recedere dal contratto e di fornire alle aziende venditrici di energia alcuni dati (generalita', consumi, potenza impegnata etc.) affinche' possano far conoscere le loro migliori offerte formulate sulla base della conoscenza di un profilo "minimo" del medesimo cliente. A tale proposito il Garante ha predisposto un modello di informativa che potra' eventualmente essere adottato dalle societa'.

L'informativa dovra' essere recapitata insieme all'invio della corrispondenza ordinaria che le aziende intrattengono con i clienti per la gestione del vigente contratto di fornitura o di distribuzione (per esempio, l'invio della bolletta), ma dovra' essere messa a disposizione anche sul sito Internet e attraverso i servizi di assistenza e informazione al pubblico.

Per quanto riguarda le proposte commerciali dei venditori, queste dovranno essere rigorosamente cartacee: non e' quindi consentito il marketing telefonico o per via telematica. I dati dei clienti non possono essere comunicati a terzi.

Per quanto riguarda i tempi di conservazione dei dati, il Garante ha stabilito che i dati personali dei clienti che non rispondono alle offerte commerciali dovranno essere cancellati non piu' tardi di sei mesi dall'invio della proposta. Sulla base delle indicazioni fornite dal Garante della privacy, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviera' prossimamente una consultazione per completare la disciplina dell'accesso ai dati personali.

VISIONA LA DELIBERA N. 39 dal sito del Governo.

Fonte: Governo.it

 


 
 
 
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