Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle
controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n.
163/2006 presentata dalla soc. coop. FINCOOP – servizio pulizie
dei locali adibiti ad uffici e saloni di rappresentanza della Prefettura di
Pistoia.
L'impresa ritiene illegittima l'esclusione dalla gara in quanto non sussiste a carico della societa' alcun provvedimento definitivo emanato dall'Agenzia delle Entrate.
L'accertamento effettuato dalla stazione appaltante, prosegue l'impresa, si riferisce a ruoli mai notificati alla societa' emanati dall'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, precedente comune di residenza della cooperativa.
L'impresa ritiene che la notifica della cartella esattoriale effettuata presso la casa comunale, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., e' da ritenersi inesistente o nulla, in quanto al deposito presso la casa comunale non ha fatto seguito la comunicazione dello stesso tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
L'impresa impresa ritiene, inoltre, che la stazione appaltante avrebbe dovuto rivolgersi all'Agenzia delle Entrate di Forli', unica competente per territorio.
A parere della stazione appaltante, secondo quanto riportato nelle considerazioni dedotte in sede di contraddittorio documentale, nulla vieta all'amministrazione di effettuare le proprie verifiche presso diverse sedi dell'Amministrazione Finanziaria, soprattutto nel caso in cui si rilevino, nell'ambito di dette verifiche, degli elementi di irregolarita'.
La stazione appaltante rappresenta la correttezza del proprio operato in quanto dalla certificazione acquisita risulta che la notifica e' stata effettuata in data 26.5.2006 e non e' stata impugnata.
L'autorita' dopo le opportune considerazioni
Non ha rilevato elementi di non conformita' nell'esclusione dell'impresa
dalla gara di che trattasi.
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