DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 Luglio 2007
Nuova definizione della pianta organica dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, con la quale e' stata
istituita l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per il quale, ai
sensi dell'art. 6, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto in particolare, l'art. 8, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, ai sensi del quale con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e'
istituito un apposito ruolo del personale dell'Autorita' stessa;
Vista la proposta di detta Autorita', inviata con nota prot. RIS n.
2/06/PRES del 2 maggio 2006;
Visto il proprio decreto del 2 maggio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114, con il quale e' stato
definito il ruolo dell'Autorita', ai sensi dell'art. 8, comma 6, del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comprendente di n. 474
elementi;
Visto l'art. 1-octies, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006 n.
173, convertito dalla legge 12 luglio 2006 n. 228, che ha differito
al primo febbraio 2007 l'efficacia delle disposizioni di cui all'art.
8, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il proprio decreto del 23 giugno 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2006, n. 183, con cui e' stata
sospesa l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 maggio 2006, sopra citato;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 26 gennaio 2007 n.
6, con cui e' stata ulteriormente prorogata al 1° agosto 2007
l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 6,
del decreto legislativo n. 163 del 2006;
Ritenuto di dover disporre una diversa quantificazione ed
articolazione del personale dell'Autorita' alla luce dei nuovi
compiti ad essa attribuiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il proprio decreto 8 gennaio 2007 di esecutivita' della
delibera in data 5 dicembre 2006 dell'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture con la quale, ai
sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per l'anno 2007, e' determinata la contribuzione dovuta dai
soggetti pubblici e privati;
Vista la nota prot. n. 37960/07/Pres/Gab del 2 luglio 2007, con la
quale il Presidente dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici, di lavori, servizi e forniture ha inviato la proposta di
ridefinizione della tabella organica del personale che porta il tetto
massimo a n. 336 unita';
Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, con il quale al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici, di lavori servizi e forniture;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituito il ruolo del personale dipendente dell'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, quantificato in un tetto massimo di n. 336 unita' ed
articolato secondo quanto previsto dalla tabella A del presente
decreto, del quale costituisce parte integrante.
2. L'Autorita', per esigenze cui non possa far fronte con personale
in servizio, puo' assumere, nell'ambito della propria dotazione
organica e previa selezione pubblica, in numero non superiore a
cinquanta unita', dipendenti con contratto a tempo determinato, di
durata non superiore a tre anni, rinnovabile una sola volta, per
specifici obiettivi e contenuti professionali elevati, coerenti con
le nuove competenze in materia di contratti pubblici di forniture e
servizi.
3. Fermo restando il numero complessivo delle unita' previste nella
pianta organica di cui alla Tabella A, nell'esercizio dell'autonomia
organizzativa di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n.
163 del 2006, l'Autorita', per motivate esigenze di carattere
funzionale, puo' variare, con propria delibera, con cadenza
triennale, la quota dei dipendenti rientranti nelle categorie dei
dirigenti di seconda fascia e delle aree C, B e A di cui alla Tabella
A, che fa parte integrante del presente decreto, entro il limite del
20 per cento. La delibera diviene esecutiva trascorsi 60 giorni dalla
trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Alla copertura dei posti indicati nella Tabella A, l'Autorita'
provvede gradualmente, previo accertamento della disponibilita' delle
risorse finanziarie necessarie per farvi fronte con carattere di
continuita' e stabilita'. Di detto accertamento e' data adeguata
motivazione nella delibera con cui si avviano le procedure
concorsuali.
5. Ferme restando le forme di reclutamento previste dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Autorita' provvede alle
assunzioni mediante pubblico concorso. In ogni caso, il numero dei
comandi non puo' eccedere il 10% del numero complessivo delle unita'
previste nella pianta organica di cui alla Tabella A.
Tabella A
Ruolo del personale dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture
Segretario generale | 1
Dirigenti di prima fascia | 6
Dirigenti di seconda fascia | 52
Area C | 175
Area B | 97
Area A | 5
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Totale . . . | 336
Il presente decreto revoca il decreto del Presidente del Consiglio
in data 2 maggio 2006 con effetto dal 1° agosto 2007 e in tale data,
entra in vigore.
Roma, 23 luglio 2007
p. Il Presidente: Letta
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