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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Nuova definizione della pianta organica dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
01/10/2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 Luglio 2007 - Nuova definizione della pianta organica dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (GU n. 219 del 20-9-2007 )

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 Luglio 2007 

Nuova   definizione  della  pianta  organica  dell'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, con la quale e' stata
istituita l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici;
  Visto  il  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei
contratti   pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per il quale, ai
sensi  dell'art.  6, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
assume  la  denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
  Visto  in  particolare,  l'art.  8,  comma 6,  del  citato  decreto
legislativo  n.  163  del  2006,  ai  sensi del quale con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e'
istituito un apposito ruolo del personale dell'Autorita' stessa;
  Vista la proposta di detta Autorita', inviata con nota prot. RIS n.
2/06/PRES del 2 maggio 2006;
  Visto  il  proprio  decreto  del  2  maggio  2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114, con il quale e' stato
definito  il ruolo dell'Autorita', ai sensi dell'art. 8, comma 6, del
decreto  legislativo  12 aprile  2006  n. 163, comprendente di n. 474
elementi;
  Visto l'art. 1-octies, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006 n.
173,  convertito  dalla legge 12 luglio 2006 n. 228, che ha differito
al primo febbraio 2007 l'efficacia delle disposizioni di cui all'art.
8, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  Visto  il  proprio  decreto  del  23 giugno  2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'8 agosto  2006,  n.  183,  con cui e' stata
sospesa  l'efficacia  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 maggio 2006, sopra citato;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 26 gennaio 2007 n.
6,  con  cui  e'  stata  ulteriormente  prorogata  al  1° agosto 2007
l'entrata  in  vigore  delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 6,
del decreto legislativo n. 163 del 2006;
  Ritenuto   di   dover   disporre  una  diversa  quantificazione  ed
articolazione  del  personale  dell'Autorita'  alla  luce  dei  nuovi
compiti ad essa attribuiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  proprio  decreto  8 gennaio  2007  di esecutivita' della
delibera  in data 5 dicembre 2006 dell'Autorita' per la vigilanza sui
contratti  pubblici,  di lavori, servizi e forniture con la quale, ai
sensi  dell'art.  1,  commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  per  l'anno  2007,  e'  determinata la contribuzione dovuta dai
soggetti pubblici e privati;
  Vista  la nota prot. n. 37960/07/Pres/Gab del 2 luglio 2007, con la
quale  il  Presidente  dell'Autorita'  per la vigilanza sui contratti
pubblici,  di  lavori,  servizi e forniture ha inviato la proposta di
ridefinizione della tabella organica del personale che porta il tetto
massimo a n. 336 unita';
  Visto  il  proprio  decreto in data 18 maggio 2006, con il quale al
Sottosegretario  di  Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e'  stata  conferita  la delega per talune funzioni di competenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti
pubblici, di lavori servizi e forniture;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  istituito  il ruolo del personale dipendente dell'Autorita'
per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture,  quantificato  in  un  tetto  massimo  di n. 336 unita' ed
articolato  secondo  quanto  previsto  dalla  tabella  A del presente
decreto, del quale costituisce parte integrante.
  2. L'Autorita', per esigenze cui non possa far fronte con personale
in  servizio,  puo'  assumere,  nell'ambito  della  propria dotazione
organica  e  previa  selezione  pubblica,  in  numero non superiore a
cinquanta  unita',  dipendenti  con contratto a tempo determinato, di
durata  non  superiore  a  tre  anni, rinnovabile una sola volta, per
specifici  obiettivi  e contenuti professionali elevati, coerenti con
le  nuove  competenze in materia di contratti pubblici di forniture e
servizi.
  3. Fermo restando il numero complessivo delle unita' previste nella
pianta  organica di cui alla Tabella A, nell'esercizio dell'autonomia
organizzativa  di  cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n.
163  del  2006,  l'Autorita',  per  motivate  esigenze  di  carattere
funzionale,   puo'   variare,   con  propria  delibera,  con  cadenza
triennale,  la  quota  dei  dipendenti rientranti nelle categorie dei
dirigenti di seconda fascia e delle aree C, B e A di cui alla Tabella
A,  che fa parte integrante del presente decreto, entro il limite del
20 per cento. La delibera diviene esecutiva trascorsi 60 giorni dalla
trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  4.  Alla  copertura dei posti indicati nella Tabella A, l'Autorita'
provvede gradualmente, previo accertamento della disponibilita' delle
risorse  finanziarie  necessarie  per  farvi  fronte con carattere di
continuita'  e  stabilita'.  Di  detto  accertamento e' data adeguata
motivazione   nella   delibera   con  cui  si  avviano  le  procedure
concorsuali.
  5.  Ferme  restando  le  forme di reclutamento previste dal decreto
legislativo   30  marzo  2001,  n.  165,  l'Autorita'  provvede  alle
assunzioni  mediante  pubblico  concorso. In ogni caso, il numero dei
comandi  non puo' eccedere il 10% del numero complessivo delle unita'
previste nella pianta organica di cui alla Tabella A.

                                                            Tabella A
  Ruolo  del  personale dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture

  Segretario generale                         |  1
  Dirigenti di prima fascia                   |  6
  Dirigenti di seconda fascia                 |  52
  Area C                                      |  175
  Area B                                      |  97
  Area A                                      |  5
                                              |  ---
       Totale . . .                           |  336

  Il  presente decreto revoca il decreto del Presidente del Consiglio
in  data 2 maggio 2006 con effetto dal 1° agosto 2007 e in tale data,
entra in vigore.
    Roma, 23 luglio 2007
                       p. Il Presidente: Letta

 


 
 
 
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