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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili
15/12/2006

CONFERENZA UNIFICATA - PROVVEDIMENTO 16 novembre 2006 - Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 992/CU). (GU n. 285 del 7-12-2006)


CONFERENZA UNIFICATA 

PROVVEDIMENTO 16 novembre 2006 

Intesa  in  materia  di  diritto al lavoro dei disabili in attuazione
dell'articolo 11  della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'articolo 39
del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165. Intesa, ai sensi
dell'articolo 8,   comma 6,   della  legge  5 giugno  2003,  n.  131.
(Repertorio atti n. 992/CU).

                       LA CONFERENZA UNIFICATA

  Nella odierna seduta del 16 novembre 2006:
  Visto  l'art.  9,  comma 2,  lettera c),  del  decreto  legislativo
28 agosto  1997,  n. 281, che demanda a questa Conferenza la facolta'
di  promuovere  e  sancire  accordi  tra  Governo, regioni, province,
comuni  e  comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive  competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita' di
interesse comune;
  Visto  l'art.  8,  comma 6,  della  legge 5 giugno 2003, n. 131, il
quale  prevede  che, in sede di Conferenza unificata, il Governo puo'
promuovere  la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento
di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;
  Vista  la  legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al  lavoro  dei  disabili,  con  particolare riferimento all'art. 11,
disciplinante   le   convenzioni   e   convenzioni   di  integrazione
lavorativa;
  Vista  la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni,
legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale e i diritti
delle persone handicappate;
  Visto  il  decreto  ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, concernente
regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di
cui  all'art.  18  della  legge  24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini
formativi e di orientamento;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  con particolare
riferimento all'art. 39, che prevede che le amministrazioni pubbliche
promuovono programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi
dell'art.  11  della  legge  12 marzo  1999,  n. 68, sulla base delle
direttive  impartite  dalla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della finzione pubblica e dal Ministero del lavoro della
salute e delle politiche sociali;
  Considerato  che,  in  attuazione di detta norma, la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento  della funzione pubblica, con
nota  n.  7206/U/GAB  del  21 marzo  2006,  ha trasmesso lo schema di
direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri concernente il
diritto al lavoro dei disabili;
  Considerato  che  le  regioni e gli enti locali, nel condividere la
necessita'  di  dare  corso  alle  procedure  che diano attuazione al
diritto  al  lavoro  dei  disabili, hanno chiesto che, in luogo della
direttiva  in argomento, si faccia ricorso allo strumento dell'intesa
prevista dall'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003;
  Considerato   che   l'Ufficio   legislativo   per   le   riforme  e
l'innovazione  nella pubblica amministrazione, con nota del 13 luglio
2006,  ha  reso  noto di accogliere la richiesta di fare ricorso allo
strumento  dell'intesa  prevista dall'art. 8, comma 6, della legge n.
131/2003 in luogo della richiamata direttiva;
  Considerato  che l'argomento in parola e' stato iscritto all'ordine
del  giorno delle sedute di questa Conferenza del 28 marzo 2006 e del
20 aprile 2006;
  Considerato  che,  nella  riunione,  a  livello  tecnico,  tenutasi
l'8 novembre 2006 e' stato condiviso il testo dell'intesa indicata in
oggetto  che  e'  stata  trasmessa,  in  data  10 novembre 2006, alle
amministrazioni  statali  interessate,  alle  regioni  ed  agli  enti
locali;
  Acquisito,  pertanto,  l'assenso  del Governo, delle regioni, delle
province autonome e degli enti locali;
                     Sancisce la seguente intesa

tra  il  Governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali,
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Nelle  more  dell'adozione  delle  linee  guida da emanarsi con
riferimento  alle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 12 marzo
1999,  n.  68,  la  presente  intesa  si  applica, in coerenza con la
normativa  regionale  in  materia,  alle  assunzioni  dei  lavoratori
disabili presso le amministrazioni pubbliche, disposte ai sensi della
suddetta legge con particolare riferimento ai tirocini realizzati, al
fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili.

      

                               Art. 2.
                 Determinazione del numero dei posti

  1. Ferme restando le quote di riserva di cui all'art. 3 della legge
n.  68  del  1999,  le  amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1,
comma 2,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle more
dell'adozione  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto  dall'art.  5, comma 1, della legge n. 68/1999, individuano,
entro  il mese di febbraio di ciascun anno, una percentuale di posti,
comunque   non   inferiore  al  trenta  per  cento  e  non  superiore
all'ottanta  per  cento  di  quelli  non  coperti  e da coprire con i
lavoratori  disabili,  attraverso  l'attivazione  dei tirocini di cui
all'art.  6  della  presente  intesa.  Il  quaranta  per  cento delle
percentuali  di cui sopra puo' essere destinato a lavoratori disabili
di cui all'art. 6, comma 2, della presente intesa.
  2.  Per  la  copertura  della  quota restante di posti riservati ai
lavoratori  disabili,  l'amministrazione utilizza, ai fini del totale
adempimento  degli  obblighi  di  assunzione,  gli  ordinari istituti
previsti  dalla legge n. 68/1999, ovvero attiva procedure concorsuali
riservate  o  procede  a richieste numeriche da effettuare presso gli
uffici competenti.

      

                               Art. 3.
                  Pubblicita' dei posti da coprire

  1.   Le   amministrazioni  pubbliche  provvedono  a  dare  adeguata
pubblicita', anche a mezzo stampa, mediante pubblicazione di appositi
avvisi delle proprie determinazioni in ordine alla qualita' dei posti
da coprire e alla tipologia delle funzioni da svolgere.
  2.  Gli  avvisi  di  cui  al  comma 1 devono necessariamente recare
l'indicazione:
    a) del  numero dei posti, della tipologia del rapporto di lavoro,
nonche' delle funzioni da svolgere;
    b) del   titolo   di   studio   e   dei  requisiti  scolastici  e
professionali;
    c) iscrizione  negli  elenchi  di  cui  all'art. 8 della legge n.
68/1999,  in  data  antecedente  a  quella  dell'avviso,  nell'ambito
territoriale preventivamente individuato nella convenzione;
    d) dei requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi;
    e) delle  modalita' di svolgimento del tirocinio stabilite con la
convenzione di cui al successivo art. 6.

      

                               Art. 4.
                       Ammissione al tirocinio

  1.  Fatto  salvo quanto previsto dal successivo art. 6, comma 2, le
graduatorie  per  l'ammissione  al  tirocinio, sono predisposte sulla
base  del  punteggio  risultante  dalla  graduatoria di iscrizione al
collocamento obbligatorio.
  2.  In ogni caso, qualunque sia la modalita' di scelta operata, gli
interessati  sono ammessi al tirocinio, secondo la procedura prevista
ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge n. 68 del 1999.

      

                               Art. 5.
                       Inquadramento in ruolo

  1.  Al  termine del periodo di tirocinio, debbono essere effettuati
la   verifica  della  permanenza  dello  stato  invalidante  e  delle
condizioni   di  disabilita'  di  cui  all'art.  8  del  decreto  del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   13 gennaio   2000   e
l'accertamento  delle  condizioni  di compatibilita' allo svolgimento
delle funzioni al fine di disporre l'immissione in ruolo dei soggetti
che hanno terminato il periodo di tirocinio.
  2  I  disabili,  dichiarati  idonei allo svolgimento delle mansioni
relative,   sono  inquadrati,  previa  sottoscrizione  del  contratto
individuale  di  lavoro, nei ruoli dell'amministrazione, nella area e
profilo professionale per il quale si e' svolto il tirocinio.

      

                               Art. 6.
Tirocini  realizzati nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11
                       della legge n. 68/1999

  1.  Le convenzioni, da stipularsi ai sensi dell'art. 11 della legge
12 marzo  1999,  n.  68,  e  dell'art.  39 del decreto legislativo n.
165/2001,  tra  le  singole  amministrazioni  o  le sedi e gli uffici
periferici  delle  stesse  e  i  servizi per l'impiego competenti per
territorio  di  cui  all'art.  6  della  legge n. 68 del 1999, devono
indicare:
    a) la durata della convenzione;
    b) le  linee  fondamentali in base alle quali dovra' svolgersi il
periodo  di  tirocinio  finalizzato  all'assunzione,  che  non  puo',
comunque, essere superiore a ventiquattro mesi;
    c) il numero dei posti da coprire;
    d) i  tempi  e  le  modalita'  delle  assunzioni,  che la singola
amministrazione  si  impegna  ad  effettuare  con  individuazione dei
servizi  territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio
e  di  effettuare  apposite  verifiche periodiche, con cadenza almeno
trimestrali,  volte  all'accertamento  del  regolare  svolgimento dei
tirocini e del programma di assunzione.
  2.   La  convenzione  puo'  prevedere  l'inserimento  con  chiamata
nominativa,  fino  ad  un  massimo  del  quaranta per cento dei posti
disponibili,  quale  ulteriore  modalita'  di  scelta, dei lavoratori
disabili  che presentano una riduzione della capacita' lavorativa non
inferiore  al  67%  o  invalidita'  ascritta  dalla prima alla quarta
categoria  del  testo  unico  delle pensioni di guerra, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 915/1978 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  o invalidi del lavoro, o lavoratori
disabili  con handicap intellettivo psichico, indipendentemente dalle
percentuali  di  invalidita',  da  avviare  al  tirocinio finalizzato
all'assunzione.
  3.  La  chiamata nominativa e', comunque, assoggettata a criteri di
trasparenza  e  a  procedure  aperte  alla  partecipazione di tutti i
soggetti che versino nella situazione descritta al comma 2.
  4  Le  assunzioni  obbligatorie  previste  nella convenzione di cui
all'art. 11 della legge n. 68/1999 possono essere programmate secondo
una scansione predefinita, nel corso dell'intero periodo di validita'
della convenzione medesima.
  5.  Durante  il  periodo  di  vigenza  della convenzione, i servizi
competenti  di  cui al comma 1, non procedono ad avviamenti d'ufficio
ai  sensi della legge n. 68/1999, per le unita' lavorative dedotte in
convenzione e per l'intera durata della convenzione.
  6.   Il   servizio  competente,  qualora  riscontri  nell'attivita'
periodica  di  verifica  di  cui  al  comma 1, lettera d), il mancato
adempimento  degli  obblighi assunti con la convenzione, alla cadenza
temporale  indicata,  con  atto  formale  di  diffida  ne richiedera'
l'adempimento  entro trenta giorni, decorsi i quali e, persistendo il
comportamento   inadempiente   dell'amministrazione   contraente,  la
convenzione   si   intende   immediatamente   risolta.   Il  servizio
provinciale   competente   procede   all'avviamento   d'ufficio   con
riferimento   alle   funzioni  da  svolgere  gia'  individuate  nella
convenzione.

      

                               Art. 7.
                          Norme transitorie

  1.  In  via  transitoria  le  amministrazioni pubbliche, nei limiti
previsti  dalla  legge n. 68/1999 e dalle norme vigenti in materia di
assunzione,  possono procedere all'assunzione dei lavoratori disabili
che,  alla  data  di entrata in vigore della presente intesa, abbiano
svolto  presso  le  amministrazioni  attivita' di tirocinio con esito
positivo o, comunque, attivita' lavorativa per almeno due anni.
  2. I lavoratori disabili assunti ai sensi del comma precedente sono
computati  ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3
della legge n. 68/1999.
    Roma, 16 novembre 2006
                                           Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia



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