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sentenze e pareri: I lavori Per la categoria OS2 non possono essere realizzati congiuntamente con altre categorie, salvo per motivazioni eccezionali.
24/10/2007

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione n. 134 del 9.05.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ATI Flooring dei F.lli Messina s.r.l./I.R.E. s.r.l./S.T.I.A. s.r.l. – lavori di ristrutturazione del Palazzo Vespignani da destinare a Museo Archeologico. S.A: Comune di Ceprano (Fr).

Nel caso specifico la categoria OS2 faceva parte di un bando con cat. prevalente OG2.

Nel bando veniva cosi indicato:

restauro e manutenzione (OG2) 71,94%, importo € 882.280,16; impianti (OG11- scorporabile non subappaltabile) 28,06%, importo € 344.101,09; superfici decorate (OS2- non subappaltabile) senza indicazione dell'incidenza percentuale e dell'importo ma con la dicitura “connesso con i lavori principali”.

Una ditta partecipante ha contestato l'esclusione dalla gara di che trattasi, in quanto non in possesso della qualificazione obbligatoria nella categoria OS2.

L'Autorita'

Ha ritenuto il bando di che trattasi non conforme all'articolo 200 del d. Lgs. n. 163/2006 nella parte in cui non individua l'importo delle lavorazioni ricadenti nella categoria OS2 ovvero l'importo di classifica della categoria OS2 richiesta ai fini della partecipazione all'appalto;

VISIONA LA DELIBERA INTEGRALE

 


 
 
 
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