A.T.I.: OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFERIMENTO DI MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA O FUNZIONI DI CAPOGRUPPO. Non comporta esclusione dalla gara.
Data: 05/11/2007
Argomento: A.T.I.


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione n. 138 del 9.05.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Cogeman s.a.s. - lavori di completamento del centro sportivo polivalente La Bandita in localita' Monte Livata. S.A. Comune di Subiaco.

In data 5 aprile 2007 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'impresa Cogeman s.a.s. mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con l'impresa Elettroimpianti 84 ha rappresentato la controversia insorta con il Comune di Subiaco in seguito all'esclusione dalla gara indicata in oggetto per non aver indicato il concorrente, in caso di aggiudicazione, l'impresa alla quale sara' conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo nella loro qualita' di associazione temporanea di imprese non ancora costituita.

In sede di istruttoria procedimentale, il costituendo raggruppamento ha evidenziato di aver effettuato una autonoma dichiarazione concernente le indicazioni richieste dal punto 14 del disciplinare di gara e pertanto ritiene illegittima l'esclusione operata dal Comune.

L'autorita', dopo le opportune considerazioni:

HA RITENUTO che l'esclusione dalla gara del costituendo raggruppamento di imprese di che trattasi NON È CONFORME AL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS e viola l'interesse dell'amministrazione all'effettuazione di un confronto fra il maggior numero possibile di imprese. 

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