Gazz.Uff.: Modalita' di adeguamento della procedura del mandato informatico agli standard del SIPA
Data: 06/11/2007
Argomento: Fisco


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 3 Ottobre 2007 - Modalita' di adeguamento della procedura del mandato informatico agli standard del SIPA - Sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione. (GU n. 247 del 23-10-2007 )

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 3 Ottobre 2007 

Modalita' di adeguamento della procedura del mandato informatico agli
standard  del  SIPA  -  Sistema  informatizzato  dei  pagamenti della
pubblica amministrazione.

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto   il   regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto  23 maggio  1924,  n. 827, riguardante il
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' generale dello Stato;
  Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante la riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984,
n.  21,  concernente  le modalita' agevolative per la riscossione dei
titoli di spesa dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,   riguardante   il   regolamento   recante   semplificazione   e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
  Visto   il   protocollo   d'intesa  per  la  gestione  del  mandato
informatico sottoscritto in data 18 dicembre 1998 fra il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia;
  Visto  il  Protocollo  d'intesa  quadro per lo sviluppo del Sistema
informatizzato  dei  pagamenti della pubblica amministrazione (SIPA),
sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l'Autorita' per l'informatica
nella  pubblica  amministrazione,  il  Dipartimento  della Ragioneria
generale dello Stato, la Corte dei conti e la Banca d'Italia;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001,
n.  482  di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per
l'estero delle amministrazioni statali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n.
123, in materia di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri
a carico del bilancio dello Stato;
  Visto  gli  articoli 1,  comma 2,  lettera b) e 3, commi 3 e 4, del
decreto  ministeriale 31 ottobre 2002, riguardante il pagamento degli
stipendi    e   degli   altri   assegni   fissi   emessi   in   forma
dematerializzata;
  Visto  l'art.  4,  comma 3, del decreto ministeriale 6 giugno 2003,
riguardante  le  modalita'  per  l'informatizzazione  degli ordini di
prelevamento dai fondi dai conti correnti di tesoreria centrale;
  Visto  il  Protocollo  d'intesa  per  l'emissione  degli  Ordini di
prelevamento  fondi  sottoscritto  in  data  11 settembre 2003 fra il
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e  la  Banca
d'Italia;
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare  le procedure del mandato
informatico   alle   modalita'  operative  e  di  colloquio  previste
nell'ambito del SIPA;
  Sentita  la  Banca d'Italia in qualita' di Istituto che gestisce il
servizio di tesoreria statale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Estinzione dei mandati informatici
  1.  I  mandati  informatici da pagare in contanti presso gli uffici
postali  e presso gli istituti di credito sono estinti, sotto la data
di  esigibilita'  indicata  nel relativo flusso informatico, mediante
commutazione in "bonifico domiciliato".
  2.  L'estinzione  dei  mandati  informatici  da  pagare in contanti
presso   le   Tesorerie   dello  Stato  avviene,  sotto  la  data  di
esigibilita'   indicata  nel  relativo  flusso  informatico,  con  il
versamento  del  relativo  importo sul conto corrente aperto a favore
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di cui all'art. 4,
comma 3,  del  decreto  ministeriale  6 giugno  2003, in attesa che i
creditori si presentino per la riscossione.
  3.  I  mandati  informatici  da  pagare  in  contanti sia presso le
Tesorerie  sia  presso  gli  uffici postali e gli istituti di credito
possono  essere  riscossi  dai  beneficiari  entro  il  secondo  mese
successivo a quello di esigibilita'.
  4.  I  mandati informatici recanti data di esigibilita' 31 dicembre
sono  estinti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31
sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il
relativo  importo  nel  conto  di  cui  al  comma 2, in attesa che il
pagamento  venga  finalizzato  il  primo  giorno lavorativo dell'anno
successivo.
  5.  La  Societa'  Poste  Italiane  Spa  riversa  nella contabilita'
speciale  "Poste  Italiane  Spa  -  Servizio  di  tesoreria" le somme
relative  ai  pagamenti  di  propria competenza affluite sul conto di
gestione che la stessa detiene presso la Banca d'Italia.

        
      
                               Art. 2.
         Restituzione degli importi dei mandati informatici
         da pagare in contanti e non riscossi dai creditori
  1.  Gli  uffici  pagatori di cui all'art. 1, comma 1, restituiscono
gli  importi  dei  mandati informatici non riscossi alla scadenza del
termine  di cui al comma 3 dello stesso articolo, alla Banca d'Italia
mediante    storni   di   bonifico;   tali   importi   sono   versati
cumulativamente   sul  conto  corrente  n.  20353  aperto  presso  la
tesoreria   centrale,  intestato  al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale per la finanza delle
pubbliche amministrazioni.
  2.  Sul  conto  corrente 20353 di cui al comma 1 sono versati anche
gli  importi  dei mandati informatici da pagare in contante presso le
Tesorerie non riscossi entro il termine di cui all'art. 1, comma 3.
  3.  Le  informazioni  relative  ai singoli mandati non riscossi e i
dati  dell'accreditamento  del  relativo  importo  nel conto corrente
20353,  sono  comunicati  per  via telematica dalla Banca d'Italia al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

        
      
                               Art. 3.
                        Pagamenti in contante
  1.  Il  pagamento  in  contanti  e'  documentato  da  quietanza del
beneficiario del mandato informatico, ovvero di colui che ne abbia la
rappresentanza  ai  sensi  degli  articoli 296  e  seguenti del regio
decreto   23 maggio   1924,   n.  827,  apposta  su  apposito  modulo
predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite
dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  2.  I  moduli  quietanzati  comprovanti  i  pagamenti eseguiti sono
conservati  dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni dalla
data di esigibilita' indicata nel relativo flusso informatico.

        
      
                               Art. 4.
                          Entrata in vigore
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  del presente decreto il Dipartimento
della  Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia provvedono
ad  adeguare  le  procedure  di  colloquio  e di scambio dei dati e a
stipulare  un  nuovo  protocollo d'intesa per la gestione del mandato
informatico,  che sostituisce quello sottoscritto in data 18 dicembre
1998.
  2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato stabilisce
con  proprio  provvedimento,  sentita  la  Banca d'Italia, la data di
avvio della procedura di cui al presente decreto.
    Roma, 3 ottobre 2007
                                          Il Ministro: Padoa Schioppa






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