Gazz.Uff.: Disposizioni urgenti di protezione civile
Data: 07/11/2007
Argomento: Varie


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 Ottobre 2007 - Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3622). (GU n. 249 del 25-10-2007 )

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 Ottobre 2007 

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3622).

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3477
del  2  dicembre  2005,  recante: "Disposizioni urgenti di protezione
civile  dirette  a  fronteggiare  gli  eventi  calamitosi in atto nel
territorio della regione Emilia-Romagna";
  Viste  le  note del 10 aprile e 13 giugno 2007 del presidente della
provincia  di  Bologna - Commissario delegato, nonche' l'intesa della
regione Emilia-Romagna formulata con la nota del 27 luglio 2007;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
27 dicembre 2006 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine
ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna
nel  territorio  della  provincia  di  Catania ed agli eventi sismici
concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002;
  Vista  la  nota  n.  34019  del 22 agosto 2007 del Presidente della
regione Siciliana;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14  ottobre  2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza   in  ordine  alle  eccezionali  precipitazioni  meteoriche
verificatesi  il giorno 9 settembre 2005 nel territorio della regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11   febbraio  2006,  n.  3495,  recante:  "Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  dirette  a  fronteggiare i danni conseguenti agli
eventi  alluvionali  verificatisi  il  giorno  9  settembre  2005 nel
territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia";
  Vista  la  nota  del  10 agosto 2007 dell'assessore alla protezione
civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 dicembre  2006,  con  il  quale,  da ultimo, e' stato prorogato lo
stato  di  emergenza  in  ordine agli eventi sismici verificatisi nel
territorio delle regioni Molise e Puglia fino al 31 dicembre 2007;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 16
marzo   2007,   n.   3574,   recante:   "Ripartizione  delle  risorse
finanziarie,  di  cui  all'art. 1, comma 1008,della legge 27 dicembre
2006,  n.  296, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione
dei  territori  delle  regioni  Molise e Puglia, colpite dagli eventi
sismici del 2002";
  Vista  la  nota  n.  5321  del  19 aprile 2007 del Presidente della
regione Puglia - Commissario delegato;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 maggio  2007  recante  "Dichiarazione  dello stato di emergenza nei
territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati
dalla  crisi  idrica  che  sta  determinando  una situazione di grave
pregiudizio agli interessi nazionali";
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598
del  15  giugno  2006,  recante:  "Disposizioni urgenti di protezione
civile  dirette  a  fronteggiare  lo  stato  di emergenza in atto nei
territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati
dalla  crisi  idrica  che  sta  determinando  una situazione di grave
pregiudizio agli interessi nazionali";
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
luglio 2007, n. 3603;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale  e'  stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della
provincia  di  Vibo  Valentia  colpito  dagli  eventi alluvionali del
giorno 3 luglio 2006;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531
del  7 luglio 2006, recante: "Interventi urgenti di protezione civile
diretti  a  fronteggiare  i danni conseguenti agli eccezionali eventi
atmosferici  che  hanno colpito il territorio della provincia di Vibo
Valentia il giorno 3 luglio 2006", nonche' l'art. 3 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3540 del 4 agosto 2006;
  Visto   l'art.  3,  comma  4,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007;
  Vista  la  nota del 20 settembre 2007 dell'Ufficio territoriale del
Governo di Torino;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
22  dicembre  2006,  con  il  quale  e'  stato dichiarato, fino al 31
dicembre  2007,  lo  stato  di emergenza in relazione alla situazione
determinatasi  a  causa  della  criticita'  del  sistema  portuale  e
dell'approvvigionamento   idrico   nel   territorio   dell'isola   di
Pantelleria in provincia di Trapani;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589
del  15  maggio  2007,  recante:  "Disposizioni urgenti di protezione
civile  per  fronteggiare  l'emergenza  determinatasi  a  causa della
criticita'  del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel
territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani";
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
dicembre  2006  con  il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2007,  lo  stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna
di  Venezia  in  ordine  alla  rimozione  dei sedimenti inquinati nei
canali portuali di grande navigazione;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383
del  3 dicembre 2004, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza  socio economico ambientale determinatasi nella laguna di
Venezia  in  ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali
portuali  di  grande  navigazione",  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Viste  le  note  del  4 settembre 2007 del Commissario delegato per
l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di
grande navigazione della laguna di Venezia, del 12 settembre 2007 del
presidente  della  regione  Veneto  e del 14 settembre del sindaco di
Venezia;
  Visto  il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo
2006  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di emergenza in
relazione  al  movimento  franoso  che  ha  interessato  la discarica
comunale in localita' La Torre nel comune di Teramo;
  Vista  la  nota  del  27  novembre  2006  del  prefetto di Teramo -
Commissario delegato;
  Vista  la  nota  del  6  dicembre u.s. dell'assessore preposto alla
protezione civile della giunta regionale dell'Abruzzo;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
novembre  2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in  relazione  alla grave situazione determinatasi nello stabilimento
Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354
del  5  dicembre  2006,  recante: "Disposizioni urgenti di protezione
civile   per   fronteggiare   la   grave   situazione   di  emergenza
determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto
in provincia di Genova";
  Vista  la nota in data 1° agosto 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare,
nonche'  l'intesa  della  regione  Liguria  formulata con nota del 10
settembre 2007;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3525
del  24  marzo  2006,  recante:  "Ulteriori  interventi di protezione
civile diretti a fronteggiare le situazioni di criticita' in atto nel
territorio  delle  province  di  L'Aquila  e Teramo interessato dagli
interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso";
  Vista  la  nota  del 28 giugno 2007 del Commissario delegato per il
superamento dell'emergenza del Sistema Gran Sasso;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 giugno 2007, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 settembre
2007,  lo  stato di emergenza nel territorio della provincia di Massa
Carrara colpito dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei
giorni 23 e 24 settembre 2003;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione civile n. 3325 del 2003 recante:
"Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare
i  danni  conseguenti  agli eventi atmosferici che hanno colpito, nei
giorni 23 e 24 settembre 2003, il territorio della provincia di Massa
Carrara";
  Vista  la  nota  in  data  11 settembre  2007  dell'assessore  alla
protezione civile della regione Toscana - Commissario delegato;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3544
del  29  settembre  2006, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti di
protezione  civile dirette a fronteggiare la crisi idrica determinata
dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino";
  Vista  la  nota n. 15 del 30 agosto 2007 del sindaco di Tolentino -
Commissario delegato, nonche' l'intesa formulata dalla regione Marche
con nota del 2 ottobre 2007;
  Visto  l'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3569 in data 5 marzo 2007;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569
del   5 marzo  2007,  recante:  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  di
protezione";
  Vista  la  nota  del  2 luglio  2007  del  commissario delegato per
l'emergenza di Marinasco-Stra' nel comune di La Spezia;
  Vista  la  nota n. 117080 del 13 settembre 2007 dell'assessore alla
protezione civile della regione Liguria;
  Vista  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3268  del  12  marzo 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3414 del 18
marzo  2005,  n.  3491  del 25 gennaio 2006 e n. 3559 del 27 dicembre
2006;
  Viste  le  note  n.  1404  del  19  giugno  2007  e n. 19979 del 18
settembre del presidente della regione Molise - Commissario delegato;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 dicembre  2006, con il quale da ultimo e' stato prorogato, fino al
31  dicembre  2007,  lo  stato di emergenza in ordine ai gravi eventi
sismici   verificatisi  il  31  ottobre  2002  nel  territorio  della
provincia di Campobasso e Foggia;
  Vista l'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253
del 29 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  nota  del  Soggetto  attuatore  per  gli  interventi  di
ricostruzione post-sisma del 12 settembre 2007;
  Vista  la nota del presidente della regione Molise del 26 settembre
2007;
  Visto  l'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3452 del 2005;
  Vista la nota del 26 marzo 2007 del Commissario delegato presidente
della  provincia  di  Rieti,  nonche'  la nota del 3 ottobre 2007 del
presidente della regione Lazio;
  Considerato  che  a  seguito  della serie di scosse di terremoto di
forte  intensita'  che hanno interessato l'area a largo di Sumatra in
Indonesia,  vari  centri  sismologici hanno emesso un allarme tsunami
per  India  (Andamare  e  Nicobare),  Maldive, Thailandia, Indonesia,
Malaysia,  Kenya,  e  Sri  Lanka, il Ministero degli affari esteri ha
ravvisato  la  necessita'  di  entrare  in  contatto  con i cittadini
italiani  presenti,  a  diverso  titolo,  nei sopra citati Paesi, per
fornire  a  livello  precauzionale  indicazioni  circa  le  misure di
sicurezza da adottare;
  Sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali;
  Vista   la  nota  del  18 settembre  dell'Ufficio  legislativo  del
Ministero degli affari esteri;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3454
del  29  luglio 2005, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare
la  situazione  di  inquinamento  e  di  crisi  idrica  in  atto  nel
territorio  dei  comuni  a  sud  di  Roma,  serviti dal Consorzio per
l'acquedotto del Simbrivio";
  Vista  la  nota del Commissario delegato per l'emergenza idrica nel
territorio  dei  comuni  serviti  dal  Consorzio per l'acquedotto del
Simbrivio  in data 6 luglio 2007 e la nota della regione Lazio del 18
luglio 2007;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
settembre  2006,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di
emergenza  determinatosi  nel  settore del traffico e della mobilita'
nel territorio della citta' di Napoli;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3566 del 5 marzo 2007 e n. 3617 del 4 ottobre 2007;
  Vista  la  nota  del  sindaco  di Napoli - Commissario delegato del
29 agosto 2007;
  Vista  la  nota del presidente della regione Campania del 3 ottobre
2007;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il  presidente della provincia di Bologna e' confermato, fino al
31 gennaio  2008,  nell'incarico  di  Commissario  delegato  ai sensi
dell'art.  1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.  3477 del 2005 per provvedere, in regime ordinario, all'attuazione
ed  al  completamento  delle  iniziative necessarie per il definitivo
superamento  del contesto critico determinatosi a seguito dell'evento
calamitoso del 14 settembre 2003.

        
      
                               Art. 2.
  1. In relazione alla situazione emergenziale in atto nel territorio
della  provincia  di  Catania  e di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri del 27 dicembre 2006, la regione Siciliana e'
autorizzata   a  predisporre  un  apposito  Piano  recante  specifici
interventi  di  protezione  civile da sottoporre all'approvazione del
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
  2.   Agli   oneri   derivanti   dall'attivazione  degli  interventi
ricompresi  nel  Piano  di cui al comma 1, nel limite massimo di euro
2.286.243,00,  si provvede con le risorse finanziarie ancora presenti
nella  disponibilita'  del  Commissario  delegato  - presidente della
provincia  di  Catania  di  cui all'ordinanza di protezione civile n.
3145 del 2001.
  3.  Le  risorse  finanziarie  di  cui al comma 2 sono versate entro
sette  giorni  dalla  data  di pubblicazione della presente ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel conto corrente
infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato
ed  intestato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri per la
successiva  riassegnazione  alla  contabilita'  speciale intestata al
Commissario  delegato  -  presidente  della  regione Siciliana di cui
all'ordinanza di protezione civile n. 3254 del 2002.

        
      
                               Art. 3.
  1. Nel  quadro  degli  interventi  relativi alla messa in sicurezza
dell'alveo delle sponde e delle golene del torrente Cellina nell'area
interessata   dagli  eventi  alluvionali  verificatisi  il  giorno  9
settembre  2005  nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia,  il  Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  11  febbraio  2006, n. 3495,
provvede,  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art. 250 del decreto
legislativo  n. 152 del 2006, a realizzare lungo il predetto torrente
i  necessari  interventi di cui all'art. 242 del sopra citato decreto
legislativo, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non
provvedano o non siano individuabili.

        
      
                               Art. 4.
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) dell'ordinanza
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3574 del 16 marzo 2007
sono destinate ai comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi il
31  ottobre  2002 secondo l'individuazione e la ripartizione definita
dal presidente della regione Puglia - Commissario delegato.

        
      
                               Art. 5.
  1. Nell'ambito   delle  iniziative  necessarie  a  fronteggiare  la
situazione  di  emergenza  nei  territori  delle  regioni dell'Italia
centro-settentrionale   interessati   dalla   crisi  idrica  che  sta
determinando  una  situazione  di  grave  pregiudizio  agli interessi
nazionali,  i  presidenti  delle  regioni di cui all'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza   di   protezione   civile   n.   3598/2007,   per  la
realizzazione  degli interventi di carattere straordinario ed urgente
di  competenza  dei medesimi, sono autorizzati ad utilizzare, anche a
titolo   di   anticipazione,   fondi   provenienti  da  finanziamenti
comunitari,  statali  e  regionali,  con  i poteri di cui all'art. 2,
comma 2, della citata ordinanza di protezione civile n. 3598/2007.
  2. All'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del  30 luglio 2007, n. 3603, le parole "le risorse di
cui  al comma 5" sono sostituite dalle seguenti "le risorse di cui al
comma 3".

        
      
                               Art. 6.
  1. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3540  del 4 agosto 2006 le parole "coinvolti nelle
attivita'   finalizzate   a  fronteggiare  i  predetti  eventi"  sono
soppresse.
  2. All'art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007 le parole "di euro 100.000,00"
sono sostituite con le parole "di euro 180.000,00".
  3.  E'  assegnata all'Ufficio territoriale del Governo di Torino la
somma  di euro 9.500,00 per le spese sostenute dal comune di Pinerolo
per  le attivita' inerenti alla manifestazione svoltasi dall'11 al 16
agosto  2007  nel  medesimo territorio comunale, con oneri da porre a
carico  del  Fondo  di  protezione  civile che presenta le occorrenti
disponibilita'.
  4. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3277
del 2003 dopo le parole "coordinata e continuativa," sono aggiunte le
parole "per ogni comitato di rientro istituito,".
  5.  Il  terzo  periodo  dell'art.  3,  comma  1, dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3589 del 15 maggio 2007 e'
sostituito  con  il  seguente:  "regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 52 e 55".

        
      
                               Art. 7.
  1.   Al  fine  di  consentire  il  proseguimento  delle  iniziative
necessarie   al  superamento  della  situazione  di  emergenza  socio
economico  ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine
alla  rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande
navigazione,   il  Commissario  delegato  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, e'
autorizzato   a   derogare   nel   rispetto   dei  principi  generali
dell'ordinamento  giuridico,  delle  direttive  comunitarie  e  della
direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004, alle seguenti disposizioni:
    decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,
10,  13,  14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 37, 40, 42, 53, 55, 56, 57,
62,  63,  68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91,
92,  93,  98, 116, 122, 123, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 241 e
243,  nonche'  le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   21   dicembre   1999,  n.  554,  strettamente  collegate
all'applicazione  delle  suindicate  norme  e, comunque, nel rispetto
dell'art. 7, lettera c), della direttiva comunitaria n. 93/37;
    decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 183, 187, 188, 189, 190, 196 197, 198, 208,
211, 214, 216, 242 e 255, comma 1, Titolo V, parte IV;
    decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive  modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis.
  2.  Per  i  progetti  di  interventi e di opere per cui e' prevista
dalla  normativa  vigente  la  procedura  di  valutazione  di impatto
ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere
incidenti   su   beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere
conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione.
In  caso  di  mancata  espressione  del parere o di motivato dissenso
espresso,   alla  valutazione  stessa  si  procede  in  una  apposita
conferenza  di  servizi,  da  concludersi entro quindici giorni dalla
convocazione.  Nei  casi  di  mancata  espressione  del  parere  o di
motivato  dissenso  espresso,  in  ordine a progetti di interventi ed
opere  di  competenza  statale in sede di conferenza di servizi dalle
amministrazioni       preposte      alla      tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale  o  del  patrimonio  storico-artistico, la
decisione  e'  rimessa  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri in
deroga  alla  procedura  prevista  dall'art.  14-quater della legge 7
agosto  1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui
termini  sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del
parere  ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od
opere  di competenza regionale, la decisione e' rimessa al presidente
della  regione Veneto, che si esprime inderogabilmente entro quindici
giorni dalla richiesta del Commissario delegato.
  3.  Qualora  il  parere  di  compatibilita'  ambientale  sia  stato
espresso  su  progetto preliminare, la verifica dell'ottemperanza del
progetto   definitivo  alle  prescrizioni,  secondo  quanto  previsto
all'art. 37, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dovra'
essere  effettuata  entro  venti  giorni dal ricevimento del progetto
definitivo stesso.
  4.  L'art.  6  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3383 del 2004 e' soppresso.

        
      
                               Art. 8.
  1.  Al  fine  di consentire il rapido espletamento delle iniziative
necessarie  al  superamento  della  situazione di emergenza di cui al
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in data 2 marzo
2006, il prefetto di Teramo Commissario delegato ai sensi dell'art. 1
dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3542/2006,  e  successive
modifiche ed integrazioni, e' autorizzato ad avvalersi di un'apposita
struttura  dal  medesimo costituita, e composta fino ad un massimo di
tre  unita'  di  personale  dell'Ufficio  territoriale  di Governo di
Teramo.
  2. Il personale della struttura e' autorizzato ad effettuare ore di
lavoro  straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite
oltre  i  limiti  previsti  dalla  vigente normativa, ovvero, qualora
appartenenti  alla  carriera prefettizia, di una indennita' correlata
su  base mensile e pari al 20% della retribuzione di posizione di cui
all'art.  16,  comma  3, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
  3.   Al  Commissario  delegato,  in  ragione  ai  maggiori  compiti
conferiti  ai  sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3542/2006
e'  riconosciuto  un  compenso  mensile  pari  al 20% del trattamento
economico in godimento.
  4.  Per  le  medesime  finalita'  di cui al comma 1, il Commissario
delegato   e'   altresi'  autorizzato  ad  avvalersi  di  un  esperto
appartenente  alla  pubblica  amministrazione,  cui e' corrisposto un
compenso su base mensile pari al 20% della retribuzione in godimento.
  5.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere
sulle  risorse  assegnate  al  Commissario  delegato e presenti nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3452/2006.

        
      
                               Art. 9.
  1.  Per  la realizzazione degli interventi necessari al superamento
dell'emergenza  determinatasi nello stabilimento Stoppani, nel comune
di  Cogoleto,  le risorse gia' assegnate al commissario delegato sono
ulteriormente  integrate  della  somma di euro 10.000.000,00 a valere
sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare - fondo unico di investimenti - Cap. 7090/P.
  2.  Le  risorse  di  cui al comma 1 sono trasferite, con vincolo di
destinazione,  direttamente  sulla contabilita' speciale intestata al
Commissario delegato per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, nel
comune di Cogoleto.

        
      
                              Art. 10.
  1.  I  poteri  conferiti  all'ing.  Angelo  Balducci  - Commissario
delegato  sono  confermati  fino  31  marzo  2008  per  assicurare il
proseguimento   delle   iniziative   da  porre  in  essere  ai  sensi
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3525 del
15 maggio 2006.
  2.  Per  assicurare  la  puntuale  messa  a  norma  dei  Laboratori
nazionali  del  Gran  Sasso,  con particolare riferimento al comparto
sicurezza   e   quindi   al  completamento  della  compartimentazione
antincendio,  al Commissario delegato e' attribuita l'ulteriore somma
di  500.000,00  euro  da  trasferire  sulla  contabilita' al medesimo
intestata a valere sul Fondo della protezione civile, da cui e' stata
accantonata apposita cifra.

        
      
                              Art. 11.
  1.  Per  il  proseguimento  delle  iniziative  previste  nel  piano
straordinario  predisposto per fronteggiare gli eventi calamitosi che
hanno colpito, nei giorni 23 e 24 settembre 2003, il territorio della
provincia  di  Massa  Carrara, e di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2007, il Commissario delegato di
cui  all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3325
del  7  novembre  2003,  e'  autorizzato  ad  utilizzare  le  risorse
finanziarie   pari   a  Euro 3.858.122,15  a  valere  sulle  economie
derivanti  dalle ordinanze di protezione civile n. 3276 del 2003 e n.
3311 del 2003.
  2.  Alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza  fissato  per  il
30 settembre  2007,  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 8,
comma  5,  del  decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.
  3. Alla data del 1° gennaio 2008 e per le medesime finalita' di cui
al  comma 1,  le  risorse  finanziarie  giacenti  sulla  contabilita'
speciale  intestata  al  commissario  delegato,  sono  trasferite  al
bilancio  regionale in appositi capitoli di spesa da istituire per le
specifiche finalita' in questione.

        
      
                              Art. 12.
  1.  Al  fine  di  consentire  l'espletamento di tutte le iniziative
necessarie   al   rientro  nell'ordinario  rispetto  al  contesto  di
criticita' determinatosi dall'inquinamento dell'acquedotto nel comune
di  Tolentino  il  sindaco del medesimo comune e' confermato, fino al
31 maggio  2008,  nell'incarico  di  Commissario  delegato  ai  sensi
dell'ordinanza di protezione civile n. 3544 del 29 settembre 2006.

        
      
                              Art. 13.
  1.  Al  fine  di  consentire il completamento, in regime ordinario,
delle  iniziative previste per il definitivo superamento del contesto
di  criticita'  ai  sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3412
del  2005,  il  dott.  Luigi  Piscopo  ed  il  direttore  dei servizi
integrati  infrastrutture  e  trasporti  Lombardia  e  Liguria,  sono
confermati,  fino al 31 dicembre 2007, rispettivamente, nell'incarico
di Commissario delegato e di soggetto attuatore.

        
      
                              Art. 14.
  1.  Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' ancora in
corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento, in regime
ordinario,  del contesto critico inerente agli eventi alluvionali che
nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della
regione  Molise,  sono prorogati, fino al 30 settembre 2008, i poteri
commissariali  conferiti  al  Presidente  della regione Molise di cui
all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del
18 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

        
      
                              Art. 15.
  1.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  dagli interventi di
ricostruzione necessari al definitivo superamento della situazione di
emergenza  conseguente  agli  eventi  sismici del 31 ottobre 2002, il
presidente della regione Molise - Commissario delegato e' autorizzato
a  derogare,  nel  rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento
giuridico,   delle   direttive  comunitarie  e  della  direttiva  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  22 ottobre 2004, alle
seguenti disposizioni:
    decreto   legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modifiche  ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17,
26,  32,  33, 34, 40, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69,  70,  71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88,
89,  90,  91,  92,  93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 142, 143, 144,
146,  147, 148, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 241, 243 e 244, nonche'
le   disposizioni   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
21 dicembre  1999,  n.  554,  strettamente collegate all'applicazione
delle suindicate norme e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera
c), della direttiva comunitaria n. 93/37.

        
      
                              Art. 16.
  1.  Per  l'espletamento  delle iniziative da porre in essere per il
definitivo  superamento  del  contesto  di  criticita'  inerente agli
eventi  sismici  che  hanno  colpito il territorio della provincia di
Rieti  il  26 settembre 1997 e' assegnata la somma di 1.000.000,00 di
euro  al  Commissario  delegato  di  cui all'art. 3 dell'ordinanza di
protezione  civile  n.  3452  del  1° agosto  2005, i cui poteri sono
prorogati fino al 31 dicembre 2008.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1 il commissario delegato
predispone  un  apposito  Piano  di  utilizzo  delle predette risorse
finanziarie  da  sottoporre  all'approvazione  del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma 1  si provvede quanto a euro
500.000,00  a  carico  del Fondo della protezione civile del quale e'
stata accertata la relativa disponibilita' e quanto a euro 500.000,00
a  carico  del  bilancio  della  regione  Lazio.  Le predette risorse
finanziarie  sono trasferite sulla contabilita' speciale intestata al
medesimo Commissario delegato.

        
      
                              Art. 17.
  1.  Al fine di mettere al riparo i cittadini italiani in vacanza in
zone  colpite  da  terremoto  a  rischio  di  tsunami  le societa' di
gestione  dei  sistemi  di  telefonia  mobile forniscono al Ministero
degli  affari esteri il numero complessivo delle presenze italiane in
India,  Maldive, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Kenya, e Sri Lanka.
Le medesime societa' provvedono ad inoltrare ai titolari di utenze di
telefonia  mobile di rispettiva competenza apposito messaggio, il cui
contenuto  viene  concordato  con  il medesimo Ministero degli affari
esteri.

        
      
                              Art. 18.
  1.  All'art.  15  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3603  del  30  luglio  2007  sono  aggiunte le seguenti
disposizioni a cui il Commissario delegato e' autorizzato a derogare:
"articoli  206,  209,  215,  220,  221,  223, 224, 225, 226 e 227 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni
ed integrazioni".

        
      
                              Art. 19.
  1. All'art.  1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3617  del  4 ottobre 2007, e' aggiunto il seguente
alinea:
    legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articoli 1, 2, 3, 4 e 6.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 18 ottobre 2007
                                                 Il Presidente: Prodi






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