Gazz.Uff.: Diritto di prelazione nelle procedure di Project Financing e disciplina transitoria applicabile a seguito del decreto legislativo 31 luglio 2007
Data: 08/11/2007
Argomento: Lavori Pubblici


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DETERMINAZIONE 11 Ottobre 2007 - Diritto di prelazione nelle procedure di Project Financing e disciplina transitoria applicabile a seguito del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113. (Determinazione n. 8). (GU n. 250 del 26-10-2007 )

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI 
E FORNITURE 

DETERMINAZIONE 11 Ottobre 2007 

Diritto   di  prelazione  nelle  procedure  di  Project  Financing  e
disciplina  transitoria applicabile a seguito del decreto legislativo
31 luglio 2007, n. 113. (Determinazione n. 8).

                            IL CONSIGLIO
                        Considerato in fatto
  E'  stata  sottoposta all'attenzione dell'Autorita' la problematica
relativa  alla  disciplina  applicabile  alle  procedure  di  project
financing   indette,  ai  sensi  dell'art.  153  e  ss.  del  decreto
legislativo  n.  163/2006,  precedentemente all'entrata in vigore del
decreto   legislativo   n.   113/2007  in  materia  di  "Disposizioni
correttive  ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,  recante  il  codice  dei  contratti pubblici relativi a lavori,
servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e
2004/18/CE,  a  norma  dell'art.  25,  comma 3, della legge 18 aprile
2005,  n.  62  (Legge  comunitaria  2004)",  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007 ed entrato in vigore il 1° agosto
2007.
  Tale  ultimo  decreto  legislativo, all'art. 1, comma 1, lettere r)
e s),  infatti,  ha  modificato  la  disciplina del project financing
contenuta   nel  decreto  legislativo  n.  163/2006  prevedendo,  tra
l'altro,  la  soppressione  del  c.d.  "diritto di prelazione", prima
riconosciuto in favore del promotore, ma non ha nel contempo previsto
una   disciplina   transitoria   per   le   procedure  avviate  prima
dell'entrata in vigore del decreto stesso.
  Sorge,   dunque,  il  problema  di  individuare  il  momento  della
procedura  al quale debba farsi riferimento ai fini dell'applicazione
della disciplina recata dal suddetto decreto correttivo.
  Stante  il rilievo della questione ed il coinvolgimento di numerosi
interessi di settore, l'Autorita' ha convocato in audizione, tenutasi
in  data  26 settembre  2007,  i  rappresentanti  del Ministero delle
Infrastrutture,    dell'Unita'    Tecnica    Finanza   di   Progetto,
dell'Associazione Imprese Generali (AGI), dell'Associazione Nazionale
Costruttori Edili (ANCE) e dell'Associazione Nazionale Cooperative di
Produzione e Lavoro (ANCPL).
  Sulla  base  delle considerazioni svolte in tale sede ed al fine di
dirimere  l'illustrata  problematica  interpretativa  sull'argomento,
l'Autorita'  ritiene  necessario emanare il presente atto a carattere
generale.
                         Ritenuto in diritto
  1.  Con riferimento all'istituto del project financing, l'Autorita'
e'  particolarmente  attenta  alla  sua  importanza,  sia  nel  campo
dell'economia,  sia  quale  strumento  per  la realizzazione di opere
pubbliche.
  Piu'   volte,   l'Autorita'   ha   avuto   modo   di   occuparsene,
accompagnando,  con  sue  deliberazioni e determinazioni (si veda, ad
esempio,  Atto  di  regolazione  n.  34  del  18 luglio 2000; Atto di
regolazione  n. 51 del 26 ottobre 2000; Atto di regolazione n. 14 del
5 luglio 2001; Determinazione n. 20 del 4 ottobre 2001; Deliberazione
n.  79  del  21 marzo  2001;  Determinazione  n.  4 del 6 marzo 2002;
Determinazione  n.  27  del 16 ottobre 2002; Deliberazione n. 342 del
5 dicembre   2002;   Determinazione   n.   1   del  22 gennaio  2003;
Deliberazione  n.  4  del 17/01/2007), sin dalla sua introduzione, le
varie  modifiche ed adattamenti che l'ordinamento, di volta in volta,
ha apportato ad esso.
  Dal   punto  di  vista  economico,  l'importanza  dell'istituto  e'
evidenziata  dai  dati  che l'Autorita' ha avuto modo di acquisire, e
che  permettono  di affermare che, nel momento attuale, il numero dei
procedimenti    potenzialmente    interessati    dalla    valutazione
dell'impatto  della  nuova  disciplina e' compreso tra i 482 e i 596,
per un importo complessivo tra i 5 e i 9,4 Mld di euro circa.
  Dal  punto  di  vista  normativo,  poi,  non  appare  fuor di luogo
ricordare che la complessiva disciplina dell'istituto e' il frutto di
interventi successivi del legislatore.
  Occorre   ricordare,   infatti,  che,  inizialmente,  la  legge  n.
109/1994,  come  modificata  dalla  legge  415/1998, prevedeva che il
promotore potesse presentare la propria proposta, una volta approvato
il  programma triennale, entro il 30 giugno di ogni anno. La proposta
era,  dunque,  condizionata  esclusivamente  al  varo  del  programma
stesso.
  Successivamente,   l'art.   7,   comma 1,  lettera b)  della  legge
1° agosto  2002,  n.  166,  ha  introdotto  notevoli  variazioni alla
procedura;  anzitutto  e'  stata  inserita la pubblicita', stabilendo
che,   entro   venti   giorni  dall'approvazione  del  programma,  le
Amministrazioni  dovevano  rendere  nota  la presenza, nel programma,
delle  opere  finanziabili  con  capitali  privati mediante un avviso
indicativo  da pubblicarsi con le stesse modalita' di cui all'art. 80
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 554/99 e sul sito
dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
  Con  la  stessa  disposizione  e'  stato  introdotto  il diritto di
prelazione  in  favore  del  soggetto  promotore,  consistente  nella
facolta'  di  questo  ultimo di adeguare la propria proposta a quella
giudicata  dall'Amministrazione  piu' conveniente e rendersi pertanto
affidatario  della  concessione. Tale facolta' puo' essere esercitata
dal promotore solo al termine della procedura negoziata, quando cioe'
la  commissione  ha  aggiudicato provvisoriamente la gara ad un altro
concorrente.
  A  seguito dell'avvio di una procedura di infrazione da parte della
Commissione  europea, la legge n. 62/2005 ha profondamente modificato
l'assetto   normativo,   stabilendo  che  "l'avviso  indicativo  deve
contenere   i  criteri,  nell'ambito  di  quelli  indicati  dall'art.
37-ter...  (.)..". "L'avviso deve altresi' indicare espressamente che
e'  previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai
soggetti  previsti  dall'art.  37-quater, comma 1, lettera b), ove lo
stesso   intenda   adeguare   il   proprio   progetto   alle  offerte
economicamente  piu'  vantaggiose  presentate  dai  predetti soggetti
offerenti.".
  Dunque,  l'avviso doveva rendere nota la titolarita' del diritto di
prelazione in capo al promotore.
  2.  Il  Codice  (decreto  legislativo  12 aprile  2006,  n. 163) ha
riproposto  le  disposizioni  contenute nella legge n. 109/1994, come
modificata, da ultimo, dalla legge n. 62/2005.
  Ora,  il  decreto  legislativo  n. 113/2007, al comma 1, lettere r)
e s)  ha  anzitutto  stabilito  che  l'avviso  indicativo deve essere
pubblicato  entro  novanta  giorni  dall'avvenuta  pubblicazione  dei
programmi (art. 153, comma 3) e che le proposte sono presentate entro
180  giorni  dalla  pubblicazione  del  suddetto  avviso  (art.  153,
comma 1).
  Inoltre,  ha  soppresso  il  cosiddetto  diritto  di prelazione del
promotore.
  Tale   diritto  era  contemplato  nell'art.  154,  comma 1,  ultimo
periodo,  del  decreto  legislativo  n.  163/2006, ai sensi del quale
nella  procedura  negoziata  di cui all'art. 155, il promotore poteva
adeguare  la  propria proposta a quella ritenuta dall'amministrazione
piu'  conveniente  e,  in  tal  caso,  risultare aggiudicatario della
concessione.  Il  correlato  art.  153,  comma 3, obbligava a rendere
pubblico  il  diritto  del  promotore - con previsione nel bando - ad
essere   preferito   ai   soggetti  di  cui  all'art.  155,  comma 1,
lettera b),  ove intendesse adeguare il proprio progetto alle offerte
economicamente piu' vantaggiose presentate dai soggetti offerenti.
  Con  il  decreto legislativo n. 113/2007, come illustrato, entrambe
le  predette  previsioni sono state soppresse e, con esse, il diritto
di prelazione in favore del promotore.
  Tale  scelta del legislatore e' stata adottata anche in recepimento
delle  osservazioni  del  Consiglio  di Stato espresse nel parere del
7 giugno  2007 reso sullo schema del decreto correttivo in parola, il
quale  aveva  evidenziato  sull'argomento  che "pendono nei confronti
dell'Italia  alcune questioni di legittimita' comunitaria del diritto
italiano dei pubblici appalti, in ordine alle quali e' prevedibile un
esito  di  condanna  dell'Italia. Piu' esattamente, la causa C-412/04
Commissione  delle Comunita' europee contro Repubblica italiana, dove
l'Avvocato   generale,  nel  presentare  le  propri  conclusioni,  ha
proposto  alla  Corte  di  Giustizia  la declaratoria d'inadempimento
dell'Italia,  laddove  ha  adottato  gli articoli 37-ter e 37-quater,
nonche'   gli   articoli 27,  comma 2  e  28,  comma 4,  della  legge
11 febbraio  del  1994,  n. 109. Pertanto valuti l'Amministrazione se
sia  il caso di emendare i corrispondenti articoli del Codice ove non
tengano  conto  dei  rilievi  fatti  in  sede comunitaria, al fine di
arrestare la procedura di infrazione. Cio' vale in particolare per la
prelazione   in   favore   del  promotore,  nel  "project  financing"
confermata  nell'art.  154  del  Codice  (che  e'  comunque  una sede
impropria), prelazione che anche sul piano sostanziale e' inopportuna
perche'  rende  poco appetibile la partecipazione alla gara e rischia
cosi'  di  sottrarre  di  fatto  alla  concorrenza  questo importante
istituto".
  3.  Tuttavia,  il  decreto legislativo n. 113/2007, unitamente alle
modifiche  della  disciplina  del project financing sopra illustrate,
non  contiene  una  disciplina  transitoria  per le procedure avviate
prima  dell'entrata  in vigore dello stesso e contemplanti il diritto
di  prelazione in parola nell'avviso indicativo di cui al citato art.
153.
  Occorre    pertanto   individuare   l'incidenza   della   normativa
sopravvenuta nella dinamica del procedimento amministrativo.
  A  tal  fine  sembra  opportuno,  in  primo  luogo,  rammentare che
l'istituto   in   questione,   finalizzato   all'affidamento  di  una
concessione di cui all'art. 143 del Codice, pur essendo una procedura
unitaria, si articola in piu' fasi, prima fra queste la pubblicazione
di  un  avviso  da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 153,
contenente  l'indicazione  degli interventi, tra quelli inclusi nella
programmazione  triennale,  realizzabili  con  capitali privati e con
indicazione  dei  criteri  sulla base dei quali verranno comparate le
proposte  ricevute.  Successivamente,  prende  avvio  la  fase  della
presentazione da parte dei promotori interessati di proposte relative
alla  realizzazione  dei  predetti  interventi,  seguita da quella di
valutazione   di   queste  ultime  e,  quindi,  dall'indizione  delle
procedure   ex   art.  155,  comma 1,  lettere a)  e b),  finalizzate
all'aggiudicazione della concessione di cui al predetto art. 143.
  Prima  dell'entrata in vigore del dlgs. n. 113/2007 l'avviso doveva
contenere   anche   l'indicazione   del  diritto  di  prelazione  del
promotore.
  Ed  invero,  la  questione  del diritto intertemporale si era posta
gia' all'indomani della introduzione del diritto di prelazione con la
legge  n.  166/2002,  ancorche'  in  quella  situazione  si  trattava
dell'inserimento  nell'ordinamento  di un nuovo diritto in capo ad un
operatore economico.
  Ed   allora,  l'Autorita',  nella  determinazione  n.  27/2002,  ha
richiamato  il  "criterio  intertemporale  comunemente indicato dalla
giurisprudenza (v. ad esempio Cons. Stato, V, 11 maggio 1998, n. 226;
Cons. Stato, V, 14 aprile 2000, n. 2237; Cons. Stato, V, 22 settembre
2001,  n.  4989), .......... della vincolativita' della lex specialis
fissata  con  gli  atti  di  gara,  ancorche' non coerente con lo ius
superveniens  eventualmente  intervenuto dopo la loro emanazione (con
la  conseguenza  di  assoggettare  il  procedimento  alla  disciplina
vigente  all'epoca  di  pubblicazione  del  bando,  e  di considerare
irrilevanti le modifiche normative intervenute successivamente a tale
data)"  e  di  "quello  seguito  in  via  interpretativa in occasione
dell'entrata   in   vigore  della  cosiddetta  "Merloni  ter"  (legge
18 novembre  1998,  n.  415,  e  circolare  del Ministero dei LL.PP.,
22 dicembre  1999,  n.  2100/UL)  secondo  cui,  ed  analogamente, le
innovazioni  normative  intervenute si e' inteso dovessero applicarsi
esclusivamente  ai  bandi  di gara pubblicati a partire dalla data di
entrata  in  vigore  delle nuove disposizioni, mentre le procedure di
gara  in corso erano da assoggettare alle previgenti regole, anche se
il  relativo  iter  si fosse protratto successivamente all'entrata in
vigore della nuova legge". Criterio intertemporale che trova conferma
nel  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre  1999,  n.  554,  il cui art. 232, comma 3, espressamente
prevede  l'applicabilita'  delle  proprie  norme  sulle  modalita' di
svolgimento  delle  procedure  di  gara  relativamente alle procedure
indette  con  bandi  pubblicati  successivamente  alla sua entrata in
vigore.
  Nella  sopra  citata determinazione n. 27/2002 l'Autorita', al fine
di   individuare   la  fase  della  peculiare  procedura  di  project
financing,  in  relazione  alla  quale  puo' individuarsi il criterio
temporale che consente il discrimine tra l'applicazione della vecchia
e   della   nuova  normativa  [contemplante  quest'ultima  (legge  n.
166/2002)   l'introduzione   del  c.d.  diritto  di  prelazione],  ha
precisato,  peraltro,  che  tale  non  puo'  ritenersi  l'inserimento
dell'intervento  nella  programmazione  triennale dei lavori pubblici
dell'amministrazione,   la   quale   vale  solo  a  rendere  pubblica
l'intenzione   di  riservare  al  finanziamento  privato  determinati
interventi,   mentre   e'   piu'  corretto  ritenere  "bando"  quello
pubblicato  per  la  scelta di colui o coloro che competeranno con il
promotore,  quale  atto che introduce una vera e propria procedura di
gara.  Come  sopra  rammentato, infatti, l'avviso indicativo e' stato
introdotto con la stessa legge n. 166/2002.
  Ed  e' stato precisato che il carattere unitario della procedura di
affidamento  della  concessione  de  qua,  sebbene articolata in piu'
fasi,  comporta  l'immodificabilita'  delle regole inizialmente poste
fino  al provvedimento conclusivo della aggiudicazione. Diversamente,
infatti,  verrebbero  a  mutare  tutte  quelle  condizioni  che hanno
indotto  alcuni  soggetti  giuridici  alla partecipazione o meno alla
gara  e  verrebbero, quindi, alterate le garanzie della trasparenza e
della par condicio.
  L'interpretazione  dell'Autorita'  e'  stata  poi  confermata dalla
giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 5316 del 2005) che ha
affermato  che  la  norma  sopravvenuta  non  incide  solo su profili
formali  o  procedurali, ma al contrario altera i termini sostanziali
della  gara,  quei  termini  in  base  ai  quali  e'  stata formulata
l'offerta.  Di  conseguenza,  lo  spostamento  in  itinere  da  parte
dell'Amministrazione dell'angolazione valutativa dei propri interessi
si  tradurrebbe  per il concorrente nella delusione delle aspettative
giuridiche a lui ingenerate dalla normativa del bando.
  Il  Legislatore  ha  poi  sancito tale principio per l'applicazione
della  disciplina  contemplata  dal Codice nell'art. 253, comma 1, ai
sensi  del  quale  "le  disposizioni  di  cui  al  presente codice si
applicano  alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui
si  indice  una gara siano pubblicati successivamente alla data della
sua entrata in vigore .........".
  4.  Orbene,  in  relazione  alla  modifica  introdotta  dal secondo
decreto  correttivo,  bisogna  tenere conto che gli avvisi indicativi
pubblicati  prima del 1° agosto 2007, data di entrata in vigore della
soppressione del diritto di prelazione, contenevano l'indicazione del
diritto  di  prelazione.  Inoltre,  poiche'  la  presentazione  delle
proposte era fissata dalla norma entro il 30 giugno, non puo' negarsi
che  quelle  proposte  sono  state  avanzate  tenendo  conto  di tale
privilegio per il promotore.
  Del  resto,  come  sopra illustrato, la legge 18 aprile 2005, n. 62
(recante   "Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria  2004")  modificando  l'art.  37-bis,  comma 2-bis, della
legge  11 febbraio  1994, n. 109, e s.m., ha introdotto l'obbligo per
l'Amministrazione  di indicare nell'avviso i criteri in base ai quali
si  procede  alla valutazione comparativa delle proposte pervenute. E
l'attuale  art.  153,  comma 3,  del decreto legislativo n. 163/2006,
dettato  in  sostituzione  della  predetta  disposizione,  dispone in
conformita'  che  "l'avviso  deve contenere i criteri, nell'ambito di
quelli  indicati  dall'art.  154,  in  base  ai quali si procede alla
valutazione comparativa tra le diverse proposte".
  Invero,  con  tale modifica normativa - trasfusa, come evidenziato,
nel  decreto  legislativo n. 163/2006 - gli avvisi indicativi perdono
la    natura    di    mera    pubblicita'   notizia   dell'intenzione
dell'Amministrazione   di  voler  realizzare  delle  opere  pubbliche
ricorrendo al project financing, per assumere invece quella di veri e
propri atti di avvio di un procedimento ad evidenza pubblica.
  A  cio'  si  aggiunga  che l'avviso di cui all'art. 153 del Codice,
poiche' sostanzialmente assimilabile ad un bando di gara, deve essere
tale anche con riferimento al regime di pubblicazione dello stesso.
  Tale  avviso,  infatti,  contiene  una  serie  di indicazioni, come
l'oggetto della proposta, il termine entro il quale quest'ultima deve
essere   presentata,   i   requisiti  del  potenziale  promotore,  la
prefigurazione  delle  successive  fasi  della  procedura in corso, i
"vantaggi"  che  il  promotore  puo'  conseguire - come il diritto di
prelazione  (nella  previgente  disciplina),  il  diritto al compenso
(spese  sostenute  per  l'elaborazione  della  proposta, ex art. 153,
comma 1) e ad essere ritenuto aggiudicatario ove non sussistano altri
concorrenti nelle successive fasi della procedura - nonche' i criteri
di valutazione delle proposte pervenute.
  Caratteristiche  queste che, si ribadisce, fanno dell'avviso de quo
un  atto  assimilabile ad un bando di gara e che, nel contempo, segna
l'avvio di un procedimento ad evidenza pubblica in senso stretto.
  Infatti,  pur  se l'art. 153 del Codice (e gia' l'art. 37-ter legge
n.  109/1994)  non  procedimentalizza  espressamente  l'attivita'  di
valutazione    dell'amministrazione,    tuttavia    alle   illustrate
caratteristiche  dell'avviso  indicativo si collega la necessita' che
tale  valutazione si svolga all'insegna dei criteri di par condicio e
di trasparenza (richiesti per il corretto svolgimento delle procedure
di  gara), derivanti proprio dalla natura concorsuale di tale fase di
scelta  del promotore, quale attivita' volta a realizzare l'interesse
pubblico  alle  migliori  condizioni  possibili per l'amministrazione
aggiudicatrice.
  Soprattutto,  occorre  evidenziare  che  la  necessita' che l'esame
delle  proposte  sia  preceduto  dalla predeterminazione di specifici
criteri  per la valutazione dei vari profili rilevanti (ai fini della
dichiarazione  di  rispondenza del progetto all'interesse pubblico) e
che  questi  siano  valutati  con  assegnazione  di pesi e/o punteggi
preventivamente  individuati,  nella sostanza si risolve in una forma
di   garanzia   del   corretto   esercizio   della   discrezionalita'
dell'Amministrazione nella relativa scelta.
  Detto  corretto esercizio, infatti, rimarrebbe privo di elementi di
valutazione,  ove  non  si  facesse riferimento a criteri e parametri
che,  anche  se  non  espressamente  tipizzati  dal  legislatore  con
riguardo   all'istituto   della   scelta   del   promotore,  tuttavia
costituiscono  lo  strumento  piu'  idoneo per conformare l'esercizio
della  discrezionalita' nella scelta tra piu' proposte e, quindi, per
realizzare  l'interesse  pubblico  all'individuazione  della migliore
proposta.
  Appare,  dunque,  evidente che nel senso sopra illustrato assume un
ruolo  preminente  l'avviso  di  cui  all'art. 153, quale momento nel
quale  vengono  resi  pubblici  i  progetti  inseriti  nel  programma
triennale dei lavori finanziabili con capitali privati ed i parametri
ai  quali  l'Amministrazione  si  e'  vincolata  e  che dovra' quindi
rispettare nella valutazione delle proposte pervenute.
  Con  la  modifica  apportata  dalla  legge n. 62/2005, il carattere
unitario  della  procedura  di  project trova, quindi, il suo momento
iniziale  nella  pubblicazione dell'avviso indicativo e cio' comporta
l'applicazione  delle  regole  proprie  delle  procedure  ad evidenza
pubblica gia' dalla sua pubblicazione ex art. 153.
  5.   D'altronde   alcune   pronunce   della   giurisprudenza  hanno
individuato  una natura concorsuale nella selezione delle proposte di
pubblico  interesse, come tale sottoposta al rispetto dei principi di
par   condicio  e  di  economicita'  e  speditezza  delle  operazioni
concorsuali,  giungendo  alla  considerazione che l'esame comparativo
delle   proposte  presentate  dai  diversi  competitori  deve  essere
necessariamente   preceduto  dalla  predisposizione  di  positivi  ed
uniformi  criteri di valutazione (TAR Liguria, II, 1° aprile 2005, n.
430).
  Inoltre,     l'illustrata     interpretazione    appare    conforme
all'orientamento  della  Corte di Giustizia (sentenza 20 ottobre 2005
causa  C-264/03), secondo la quale all'avviso indicativo in parola va
riconosciuta una valenza diversa da quella tipica di rendere pubblica
l'intenzione   di  riservare  al  finanziamento  privato  determinati
interventi,  in  quanto  esso  contiene  in  realta' i criteri atti a
selezionare  la  proposta  migliore presentata dai privati e, quindi,
sostanzialmente e' l'atto introduttivo di un confronto concorrenziale
vero e proprio.
  Pur  con  le  sue peculiarita', dunque, anche la fase di scelta del
promotore  deve  rispondere ai canoni procedimentali che connotano le
vere e proprie gare.
  Ne discende, come conseguenza logico-giuridica, che anche tale fase
iniziale  della  procedura  di project deve svolgersi all'insegna dei
principi  di  par  condicio  e  di trasparenza, cui e' preordinata la
previa individuazione di positivi ed uniformi criteri di valutazione.
  Valutazione  che,  in  ossequio  ai  predetti  canoni (propri delle
procedure   di   gara),  deve  essere  affidata  ad  una  commissione
giudicatrice,  le  cui  caratteristiche, i cui criteri di nomina e le
relative  modalita'  operative  sono quelli indicati nell'art. 82 del
decreto legislativo n. 163/2006. Commissione alla quale e' demandata,
altresi',  la  verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 99
("requisiti   del   promotore")  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 554/1999 in capo al promotore.
  In   tal   modo,   infatti,   la   valutazione   delle  proposte  e
dell'idoneita'  del  promotore  stesso  si  risolve  in  una forma di
garanzia    del    corretto    esercizio    della    discrezionalita'
dell'Amministrazione  in  tale  fase,  finalizzata all'individuazione
della migliore proposta.
  Inoltre,  poiche', come detto, l'avviso medesimo e' da considerarsi
il  momento  in  cui  prende  avvio  la  procedura  di  selezione del
contraente,  esso  dovra'  riportare il codice di identificazione del
procedimento  (CIG)  anche  al  fine  del  successivo pagamento della
contribuzione  a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici,   ai   sensi  dell'art.  1,  commi 65  e  67,  della  legge
23 dicembre  2005,  n.  266,  e  della  deliberazione 10 gennaio 2007
dell'Autorita' medesima.
  6.  Alla  luce di quanto sopra, dunque, puo' concludersi affermando
che  alla  pubblicazione  dell'avviso di cui all'art. 153 del decreto
legislativo  n.  163/2006,  con le caratteristiche sopra illustrate e
quale  atto  che  segna l'avvio della procedura di project financing,
deve   riconoscersi   il   momento   di   discrimine   temporale  tra
l'applicazione  della  vecchia e della nuova disciplina contenuta nel
decreto  legislativo  n.  113/2007,  con  particolare  riferimento al
diritto di prelazione in favore del promotore.
  Conseguentemente,  per  le procedure i cui avvisi ex art. 153 siano
stati  pubblicati  anteriormente all'entrata in vigore del suindicato
decreto  legislativo  e  contenenti  espressamente  la previsione del
diritto  di  prelazione  in  favore  del  promotore,  continuera'  ad
applicarsi il previgente assetto normativo contemplante tale diritto;
al  contrario,  per  le  procedure  i  cui  avvisi  indicativi  siano
pubblicati   successivamente   al   medesimo  decreto,  deve  trovare
applicazione  la  nuova  disciplina,  con  esclusione  del diritto di
prelazione in favore del promotore stesso.
  Conclusivamente, in base a quanto sopra considerato,
                            Il Consiglio
  Ritiene che:
    in materia di project financing, l'avviso di cui all'art. 153 del
decreto  legislativo  n. 163/2006 e' l'atto con cui l'amministrazione
avvia  una  procedura  concorsuale ad evidenza pubblica per la scelta
del concessionario;
    per  le  procedure i cui avvisi indicativi siano stati pubblicati
anteriormente  all'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  n.
113/2007,  contenenti  espressamente  la  previsione  del  diritto di
prelazione  in  favore  del  promotore,  continua  ad  applicarsi  il
previgente assetto normativo contemplante tale diritto;
    per  le  procedure  i  cui  avvisi  indicativi  siano  pubblicati
successivamente  al  predetto decreto legislativo, trova applicazione
la  nuova  disciplina  con  conseguente  esclusione  del  diritto  di
prelazione in favore del promotore stesso.
    Roma, 11 ottobre 2007
                     Il presidente: Giampaolino
                         Il relatore: Botto







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