Gazz.Uff.: Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, relative al 2007
Data: 08/11/2007
Argomento: Immobiliare


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - DECRETO 3 Settembre 2007 - Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, relative al 2007. (GU n. 252 del 29-10-2007 )

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

DECRETO 3 Settembre 2007 

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione, relative al 2007.

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

  Visto  l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i
contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un
programma costruttivo di alloggi per lavoratori;
  Vista  la  legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina
delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo  che,  all'art.  11,  istituisce,  presso  il Ministero dei
lavori   pubblici  (ora  Ministero  delle  infrastrutture)  il  Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  giugno  1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con
il  quale  sono  stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della
legge  9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per
beneficiare   dei  contributi  integrativi  a  valere  sulle  risorse
assegnate   al   Fondo  nazionale  di  sostegno  per  l'accesso  alle
abitazioni in locazione nonche' i criteri per la determinazione degli
stessi;
  Vista  la  legge  27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)
che  attribuisce al citato Fondo per l'anno 2007 la dotazione di euro
210.990.000,00;
  Visto,  il comma 5 dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998,
n.  431,  come  sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13
settembre  2004,  n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n.
269,  che  stabilisce,  tra  l'altro,  che  a  decorrere  dal 2005 la
ripartizione  delle  risorse  assegnate  al  Fondo  e' effettuata dal
Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati
con   apposito  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse
messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;
  Visto  il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2,
registrato  alla  Corte dei conti il 10 novembre 2005, registro n. 9,
foglio  n.  142, con il quale in attuazione dell'art. 11 della citata
legge  9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1,
del  decreto-legge  13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge
12 novembre  2004,  n. 269, sono stati fissati, previa intesa in sede
di  Conferenza  Stato-regioni  del  14  luglio 2005, i criteri per la
ripartizione  delle  risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno
per  l'accesso  alle  abitazioni  in  locazione  di  cui  al  comma 1
dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
  Considerato  che  per  mero  errore  materiale  il riparto relativo
all'annualita'  2006  e'  stato effettuato assumendo a riferimento il
valore  medio  dei coefficienti di riparto delle annualita' 2001-2005
anziche'  quello  relativo  alle  annualita' 2002-2005 secondo quanto
disposto al punto 4 del citato decreto ministeriale 14 settembre 2005
e  che  pertanto  occorre procedere ad effettuare, in sede di riparto
dell'annualita'  2007,  una compensazione che tenga conto dell'errore
materiale    verificatosi   nel   riparto   relativo   all'annualita'
precedente;
  Visto  il  decreto ministeriale 10 novembre 2006, prot. n. A2/1964,
registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministeri
delle  infrastrutture  ed assetto del territorio, in data 19 dicembre
2006,  registro  n.  8,  foglio  n.  26,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 23 gennaio 2007, n. 18, con il quale
e'  stato  effettuato  il  riparto  delle  risorse assegnate al Fondo
nazionale relativamente all'annualita' 2006;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  con  legge  17 luglio 2006, n. 233, con il quale, tra
l'altro, e' stato istituito il Ministero delle infrastrutture;
  Vista  l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata
dal  Ministro  delle infrastrutture dalla Conferenza permanente per i
rapporti  fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 1° agosto 2007;

                              Decreta:

  1. La  disponibilita' del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso
alle  abitazioni  in  locazione  di  cui  all'art.  11  della legge 9
dicembre   1998,   n.   431,  pari  per  l'annualita'  2007  ad  euro
210.990.000,00  e' ripartita tra le regioni e le province autonome di
Trento   e   Bolzano  secondo  l'allegata  tabella  che  forma  parte
integrante del presente decreto.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome ripartiscono le quote di
propria  spettanza  a  norma  del  comma 7 del predetto art. 11 della
legge  9  dicembre  1998, n. 431 come integrato dall'art. 1, comma 2,
della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
  3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto
dei  requisiti  minimi  stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti
in possesso dei predetti requisiti.
  4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni e
province  autonome  al  Ministero  delle  infrastrutture  - Direzione
generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane abitative,
concernenti  l'entita'  dei  fondi  aggiuntivi  iscritti  nei bilanci
regionali  per  l'annualita'  cui si riferisce il riparto e di quelli
degli  enti locali riferiti all'anno precedente iscritti in bilancio,
gia'  indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005,
dovranno  pervenire  al  Ministero  entro  e non oltre il 30 marzo di
ciascun  anno. Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno
prese in considerazione ai fini dei riparti di che trattasi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 settembre 2007

                                               Il Ministro: Di Pietro
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  5  ottobre  2007  Ufficio di
controllo  atti  Ministeri  delle  infrastrutture  ed  assetto    del
territorio, registro n. 9, foglio n. 80

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