Dopo la nota sentenza del Tar Catania sul mancato aggiornamento dei prezziari, anche il Tar della Puglia (n. 3468/2007 sezione di Lecce), si e' pronunciato sulla portata della norma del Codice (art. 133, comma 8) che impone alle pubbliche amministrazioni di aggiornare annualmente il proprio prezziario dei lavori pubblici che cessa di avere validita' al 31 dicembre di ogni anno, potendo essere utilizzato soltanto fino al 30 giugno successivo per i progetti la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
La sentenza del Tar di Lecce, ha ritenuto legittima la
pretesa delle imprese ad avere prezzi aggiornati ed ha confermato,
conseguentemente, l'annullamento del bando nella parte relativa ai prezzi
utilizzati.
Il ricorso presentato da alcune imprese si e' fondato
principalmente sulla presunta violazione degli artt.89 (rilevazione della
congruita' dei prezzi) e 133 (termini di adempimento adeguamento dei prezzi) del
Decreto Legislativo n.163/2006, ma ha trovato ulteriore supporto anche in alcune
disposizioni contenute nella Legge regionale.
Il Tribunale, esaminando preliminarmente la richiesta di
inammissibilita' dell'azione giudiziaria promossa da imprese che non avevano
partecipato alla gara, ha riconosciuto la legittimazione attiva di tali soggetti
in quanto l'utilizzo di un prezziario non aggiornato si configura come una
clausola c.d. escludente, tale, quindi, da compromettere gli interessi anche
delle imprese che non hanno preso parte alla procedura concorsuale.
Nel merito della questione, e' stata respinta la tesi
dell'ente appaltante secondo il quale l'onere per le amministrazioni di
aggiornamento periodico dei prezziari ha natura meramente sollecitatoria.
Ha sostenuto infatti il Tar: Seppure non si voglia
ritenere applicabile alla presente gara il disposto dell'art.133, comm8 del
D.Lgs. n.163/2006 (e cio' in quanto l'aggiornamento in questione avrebbe dovuto
operare dal 1° luglio 2007, mentre il bando oggetto di censura fa riferimento
ad un progetto approvato prima di tale data ………..), la legislazione
regionale di riferimento non puo' essere interpretata nel senso propugnato dalla
parte resistente.In effetti, l'art. 13 della L.R. n.13/2001 dispone, in materia
chiara ed indiscutibile che "1. Al fine di garantire un'uniforme, omogenea
e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli
interventi, la Giunta regionale approva annualmente l'elenco regionale dei
prezzi delle opere pubbliche. 2. Tale elenco………deve essere utilizzato per
la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere
pubbliche. L'adozione di prezzi superiori deve essere adeguatamente
motivata".
Secondo il Tar, quindi, non c'e' dubbio che l'aggiornamento
dei prezzi a livello regionale e' obbligatorio. Nel caso di specie la stazione
appaltante ha violato la norma, in quanto, pur essendo disponibile il prezziario
regionale aggiornato al 2006, ha invece continuato a fare riferimento al
prezziario del 2002, contenente prezzi inferiori del 30-35% rispetto a quelli
del nuovo prezziario.
fonte: Aniem.it