SENTENZA: GARA ANNULLATA SE IL PREZZIARIO NON E' AGGIORNATO
Data: 12/11/2007
Argomento: Lavori Pubblici


Dopo la nota sentenza del Tar Catania sul mancato aggiornamento dei prezziari, anche il Tar della Puglia (n. 3468/2007 sezione di Lecce), si e' pronunciato sulla portata della norma del Codice (art. 133, comma 8) che impone alle pubbliche amministrazioni di aggiornare annualmente il proprio prezziario dei lavori pubblici che cessa di avere validita' al 31 dicembre di ogni anno, potendo essere utilizzato soltanto fino al 30 giugno successivo per i progetti la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

La sentenza del Tar di Lecce,  ha ritenuto legittima la pretesa delle imprese ad avere prezzi aggiornati ed ha confermato, conseguentemente, l'annullamento del bando nella parte relativa ai prezzi utilizzati.

Il ricorso presentato da alcune imprese si e' fondato principalmente sulla presunta violazione degli artt.89 (rilevazione della congruita' dei prezzi) e 133 (termini di adempimento adeguamento dei prezzi) del Decreto Legislativo n.163/2006, ma ha trovato ulteriore supporto anche in alcune disposizioni contenute nella Legge regionale.

Il Tribunale, esaminando preliminarmente la richiesta di inammissibilita' dell'azione giudiziaria promossa da imprese che non avevano partecipato alla gara, ha riconosciuto la legittimazione attiva di tali soggetti in quanto l'utilizzo di un prezziario non aggiornato si configura come una clausola c.d. escludente, tale, quindi, da compromettere gli interessi anche delle imprese che non hanno preso parte alla procedura concorsuale.

Nel merito della questione, e' stata respinta la tesi dell'ente appaltante secondo il quale l'onere per le amministrazioni di aggiornamento periodico dei prezziari ha natura meramente sollecitatoria.

Ha sostenuto infatti il Tar: Seppure non si voglia ritenere applicabile alla presente gara il disposto dell'art.133, comm8 del D.Lgs. n.163/2006 (e cio' in quanto l'aggiornamento in questione avrebbe dovuto operare dal 1° luglio 2007, mentre il bando oggetto di censura fa riferimento ad un progetto approvato prima di tale data ………..), la legislazione regionale di riferimento non puo' essere interpretata nel senso propugnato dalla parte resistente.In effetti, l'art. 13 della L.R. n.13/2001 dispone, in materia chiara ed indiscutibile che "1. Al fine di garantire un'uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli interventi, la Giunta regionale approva annualmente l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche. 2. Tale elenco………deve essere utilizzato per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche. L'adozione di prezzi superiori deve essere adeguatamente motivata".

Secondo il Tar, quindi, non c'e' dubbio che l'aggiornamento dei prezzi a livello regionale e' obbligatorio. Nel caso di specie la stazione appaltante ha violato la norma, in quanto, pur essendo disponibile il prezziario regionale aggiornato al 2006, ha invece continuato a fare riferimento al prezziario del 2002, contenente prezzi inferiori del 30-35% rispetto a quelli del nuovo prezziario.

fonte: Aniem.it







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