Gazz.Uff.:Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettr
Data: 13/11/2007
Argomento: Sicurezza


MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 22 Ottobre 2007 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (GU n. 256 del 3-11-2007 )

MINISTERO DELL'INTERNO 

DECRETO 22 Ottobre 2007 

Approvazione  della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi per la
installazione  di  motori a combustione interna accoppiati a macchina
generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attivita'
civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto   il  decreto  legislativo  8 marzo  2006,  n.  139,  recante
"Riassetto  delle  disposizioni  relative alle funzioni ed ai compiti
del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459,  "Regolamento per l'attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n.
91/368/CEE,    n.   93/44/CEE   e   n.   93/68/CEE   concernenti   il
riavvicinamento  delle  legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n.  37,  "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi
alla  prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Rilevata  la  necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendio  per  la  installazione  di  motori a combustione interna
accoppiati  a  macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice
elettrica  a  servizio  di  attivita'  civili, industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi;
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  29 luglio  1982,  n.  577,  come
modificato  dall'art.  3  del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 200;
  Espletata  la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Scopo e campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  indica  i  criteri di sicurezza contro i
rischi  d'incendio  e  di  esplosione  riguardanti  le  installazioni
terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a
macchine  generatrici di energia elettrica o macchine operatrici e si
applica  ad  installazioni  di  nuova  realizzazione  aventi  potenza
elettrica  complessiva  compresa  tra  25 kW e 2.500 kW a servizio di
attivita'  civili,  industriali, agricole, artigianali, commerciali e
di servizi.
  2.  Le  presenti  disposizioni  non  si  applicano ad installazioni
inserite   in   processi  di  produzione  industriale,  installazioni
antincendio,  stazioni  elettriche,  centrali idroelettriche, dighe e
ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi
struttura.  Per l'installazione di gruppi elettrogeni in tali ambiti,
le presenti disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento.

        
      
                               Art. 2.
             Disposizioni per le installazioni esistenti
  1.  Agli  impianti  esistenti  alla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto,  in  regola  con  la  previgente normativa, non e'
richiesto alcun adeguamento.

        
      
                               Art. 3.
                              Obiettivi
  1.  Ai  fini  della  prevenzione  degli  incendi  e  allo  scopo di
raggiungere   i   primari   obiettivi   di  sicurezza  relativi  alla
salvaguardia delle persone e dei beni, gli impianti di cui all'art. 1
sono realizzati in modo da:
    a) evitare la fuoriuscita accidentale di carburante;
    b) limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone
ed ai beni;
    c) consentire   ai  soccorritori  di  operare  in  condizioni  di
sicurezza.

        
      
                               Art. 4.
                        Disposizioni tecniche
  1.  Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati all'art. 3
e'  approvata  la  regola  tecnica di prevenzione incendi allegata al
presente decreto.

        
      
                               Art. 5.
        Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi
  1.  Ai  fini  della salvaguardia e della sicurezza antincendio, gli
apparecchi  ed  i  relativi  dispositivi  di sicurezza, regolazione e
controllo  devono  essere costruiti secondo la legislazione vigente e
le norme di buona tecnica.

        
      
                               Art. 6.
                         Disposizioni finali
  1.  Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente decreto per
le   installazioni  esistenti,  sono  abrogate  tutte  le  precedenti
disposizioni   di   prevenzione  incendi  impartite  in  materia  dal
Ministero dell'interno con particolare riferimento a:
    circolare del Ministero dell'interno 31 agosto 1978, n. 31/MI.SA;
    circolare del Ministero dell'interno 8 luglio 2003, n. 12.
  Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  sessantesimo  giorno
successivo  alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 ottobre 2007
                                                   Il Ministro: Amato

        
      
                                                             Allegato
REGOLA  TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA INSTALLAZIONE DI MOTORI
   A  COMBUSTIONE INTERNA ACCOPPIATI A MACCHINA GENERATRICE ELETTRICA
   O   A   MACCHINA   OPERATRICE  A  SERVIZIO  DI  ATTIVITA'  CIVILI,
   INDUSTRIALI, AGRICOLE, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZI
                              Titolo I
                             GENERALITA'
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
    1.1.  Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini,
le  definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto
del   Ministero   dell'interno  30 novembre  1983,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  del  12 dicembre  1983,  n.  339.  Inoltre,  si
definisce:
      a) capacita'  di  un  serbatoio:  volume geometrico interno del
serbatoio;
      b) carburante di alimentazione:
        liquido,  di  categoria  A,  B  o  C  di  cui  al decreto del
Ministero  dell'interno  31 luglio  1934,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  28 settembre 1934, n. 228 e successive modifiche, anche di
origine vegetale;
        gassoso;
      c) condotte  di  adduzione del carburante: insieme di tubazioni
rigide e flessibili, curve, raccordi ed accessori, uniti fra loro per
la distribuzione del carburante, conformi alla normativa vigente;
      d) involucro metallico: cofanatura di protezione entro la quale
e' installato il gruppo elettrogeno e relativi accessori, normalmente
per  funzionamento  all'esterno, ma installabile anche all'interno di
locali  di  cui  al  titolo  II  della  presente  regola  tecnica. La
cofanatura  puo'  avere  anche  funzione di riduzione delle emissioni
acustiche;
      e) gruppo    o    gruppo   elettrogeno:   complesso   derivante
dall'accoppiamento   di  un  motore  a  combustione  interna  con  un
generatore di energia elettrica o macchina operatrice; puo' essere di
tipo fisso, rimovibile e mobile;
      f) gruppo  elettrogeno  mobile:  gruppo  montato  su  carrello,
automezzo o altro mezzo mobile destinato ad utilizzo temporaneo;
      g) installazione  rimovibile:  gruppo  di  tipo non fisso e non
mobile, facilmente disinstallabile;
      h) locale  esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in
adiacenza  all'edificio  servito,  purche' strutturalmente separato e
privo  di pareti comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli
ubicati  sulla copertura piana dell'edificio servito purche' privi di
pareti comuni;
      i) locale  fuori  terra:  locale il cui piano di calpestio e' a
quota non inferiore a quello del piano di riferimento;
      l) locale  interrato:  locale in cui l'intradosso del solaio di
copertura  e'  a  quota  inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di
riferimento;
      m) locale  seminterrato:  locale  che  non  e' definibile fuori
terra ne' interrato;
      n) normativa  vigente:  disposizioni  stabilite dalle direttive
comunitarie,   normative   nazionali   di  recepimento  di  direttive
comunitarie,  normative nazionali, norme tecniche europee armonizzate
per   le  quali  vengono  pubblicati  i  riferimenti  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Unione europea o, in loro assenza, documenti europei
di armonizzazione, norme europee, norme nazionali o internazionali;
      o) piano  di riferimento: piano della strada pubblica o privata
o  dello spazio scoperto sul quale e' attestata la parete nella quale
sono realizzate le aperture di aerazione;
      p) potenza:  potenza  elettrica  espressa in kW, disponibile ai
morsetti  del  generatore. La potenza e' dichiarata dal fabbricante e
deve essere riportata sulla targa di identificazione del gruppo;
      q) serbatoio: recipiente idoneo al contenimento del carburante;
      r) serbatoio incorporato: serbatoio per carburanti non gassosi,
montato a bordo gruppo;
      s) serbatoio di servizio: serbatoio per carburanti non gassosi,
alternativo  al  serbatoio incorporato, posto nello stesso locale del
gruppo elettrogeno;
      t) serbatoio di deposito: serbatoio costituente il deposito per
il contenimento del carburante;
      u) sistema   di   contenimento:   sistema   che   impedisce  lo
spargimento   del  carburante  contenuto  all'interno  del  serbatoio
incorporato  o  di  servizio.  Il  sistema puo' essere realizzato con
bacini o vasche sottostanti il serbatoio o anche utilizzando serbatoi
con doppia parete;
      v) sistema  di  rabbocco:  sistema  automatico  che consente il
trasferimento  del  carburante dal serbatoio di deposito al serbatoio
incorporato  o  a quello di servizio durante il normale funzionamento
del gruppo.
                              Titolo II
                        INSTALLAZIONE GRUPPI
                               Capo I
                             Generalita'
1. Luoghi di installazione dei gruppi.
    1.1. I gruppi possono essere installati:
      a) all'aperto;
      b) in locali esterni;
      c) in  fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o in
locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito.
2. Disposizioni comuni.
    2.1.  I  gruppi, se installati in edifici, possono essere ubicati
in locali ai piani fuori terra.
    2.2.  Per i gruppi alimentati a carburante liquido di categoria C
o  a  gas  aventi  densita'  rispetto all'aria non superiore a 0,8 e'
consentita  l'ubicazione  al  primo  piano interrato, il cui piano di
calpestio non puo' comunque essere ubicato a quota inferiore a 5 m al
di sotto del piano di riferimento.
    2.3.   Per   i   gruppi   alimentati   a   G.P.L.  e'  consentita
l'installazione  nei  locali  fuori  terra non comunicanti con locali
interrati.
    2.4. Entro il volume degli edifici di altezza in gronda superiore
a 24 m possono essere installati esclusivamente gruppi alimentati con
carburanti  liquidi  di  categoria  C;  in  questo  caso  l'eventuale
serbatoio  incorporato  o  di  servizio  deve avere una capacita' non
superiore  a  120 l. Gli impianti alimentati a gas di rete o metano o
gas  aventi  densita'  rispetto all'aria non superiore a 0,8, possono
essere  installati sul terrazzo piu' elevato degli edifici suddetti o
su terrazzi intermedi, aventi caratteristiche di spazio scoperto, con
esclusione delle superfici aggettanti.
    2.5.  Quando si tratta di edifici destinati, in tutto o in parte,
a  cinema,  teatro,  sale  di  riunione,  scuole,  chiese, ospedali e
simili,  con  particolare  riferimento alle attivita' di cui ai punti
51,  75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94 del decreto del Ministero
dell'interno  16 febbraio  1982,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 aprile  1982,  n.  98,  l'installazione  di impianti alimentati con
carburante di tipo gassoso o liquido di categoria A o B e' consentita
esclusivamente  in  locali non sottostanti e non contigui ad ambienti
destinati  ad  affluenza  di  pubblico  o raggruppamento di persone o
passaggio di gruppi di persone.
    2.6.  Nel  caso  venga  utilizzato  un serbatoio incorporato o di
servizio,  deve  essere  previsto  un  sistema  di  contenimento  del
carburante  contenuto nei suddetti serbatoi. Qualora non sia previsto
il   serbatoio  incorporato  o  di  servizio,  deve  comunque  essere
realizzato  un  bacino  di  contenimento  o una vasca di raccolta che
circoscriva il gruppo elettrogeno, con capacita' di almeno 120 l.
    2.7.  Nello  stesso  locale  possono  essere sistemati due o piu'
gruppi purche' la potenza complessiva massima non risulti superiore a
2.500 kW.
    2.8.  Nel locale ove sono installati uno o piu' gruppi alimentati
con  carburante  di  categoria  C  e'  consentita  la  coesistenza di
impianti  di  produzione  di  calore  alimentati  con combustibile di
categoria  C,  a  condizione che i serbatoi incorporati o di servizio
dei gruppi non superino complessivamente 120 l.
    Le distanze laterali tra i gruppi e gli impianti di produzione di
calore devono essere quelle indicate dai fabbricanti delle rispettive
macchine per la effettuazione della relativa manutenzione ordinaria e
straordinaria e comunque non inferiori a 0,60 m.
                               Capo II
                      Installazione all'aperto
    1.  Le  installazioni  all'aperto  devono  essere  poste  ad  una
distanza  non  inferiore  a 3 m da depositi di sostanze combustibili,
fatta  eccezione  per quelli destinati ad alimentare le installazioni
stesse fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza interne
relative  ai  depositi  di  G.P.L. I gruppi installati all'aperto, in
luogo  avente  le  caratteristiche  di spazio scoperto, devono essere
costruiti   per  tale  tipo  di  installazione  oppure  adeguatamente
protetti  dagli  agenti  atmosferici  secondo  quanto  stabilito  dal
costruttore.
    2.   I   gruppi   devono  essere  contornati  da  un'area  avente
profondita'  non  minore  di 3 m priva di materiali o vegetazione che
possano costituire pericolo di incendio.
    3.   Qualora   l'installazione   sia   prevista  sulla  copertura
dell'edificio,  i  gruppi  devono  poggiare  su strutture, portanti e
separanti, aventi una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.
                              Capo III
                   Installazione in locali esterni
    1.  I  locali  devono  essere  ad  uso esclusivo del gruppo e dei
relativi  accessori e realizzati in materiali di classe 0 di reazione
al  fuoco  ovvero  classe  A1,  A1FL,  A1L,  ai sensi del decreto del
Ministero  dell'interno  15 marzo  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  30 marzo  2005,  n.  73. Inoltre, essi devono soddisfare i
requisiti di ubicazione richiesti dal titolo II, capo I.
    2.  Le dimensioni dei locali devono rispettare quanto previsto al
capo  IV, comma 1, lettera c); le aperture di ventilazione non devono
essere inferiori a quelle stabilite al capo IV, comma 1, lettera f).
    3.   Qualora   i   locali   siano   realizzati   sulla  copertura
dell'edificio,  i  gruppi  devono  poggiare  su  strutture portanti e
separanti aventi una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.
    4.   L'accesso   ai  locali  esterni  puo'  avvenire,  oltre  che
direttamente  dall'esterno,  anche  dai  locali  comuni  interni  del
fabbricato servito, secondo le modalita' previste nel successivo capo
IV, comma 1, lettera d).
                               Capo IV
       Installazione in fabbricati o strutture destinati anche
         ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria
                       del fabbricato servito
    1. Il locale deve avere le seguenti caratteristiche:
      a) Attestazione.
        1.  Almeno  una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del
perimetro,  deve  essere  confinante  con  spazio  scoperto  o strada
pubblica  o  privata  scoperta  o,  nel caso di locali interrati, con
intercapedine  ad  uso  esclusivo,  di  sezione orizzontale netta non
inferiore  a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6
m ed attestata superiormente su spazio scoperto o su strada scoperta.
        2.  Se  la  parete e' attestata su intercapedine, questa deve
essere ad esclusivo servizio del locale dove e' installato il gruppo;
e'  ammesso che tale intercapedine sia anche a servizio dei locali in
cui sono installati i relativi accessori compresi i quadri elettrici;
deve  avere  larghezza  minima  non  inferiore  a  0,60 m e, al piano
grigliato,  sezione  netta  non  inferiore  ad  una  volta e mezzo la
superficie  di  aerazione  del  locale stesso. Quando l'intercapedine
immette  su  cortile,  questo  deve presentare i requisiti fissati al
precedente capoverso.
      3.  Se  la parete e' attestata su terrapieno, il dislivello fra
la  quota del piano di campagna ed il soffitto del locale deve essere
almeno  di  0,60  m,  onde consentire la realizzazione di aperture di
aerazione.  Dette aperture dovranno immettere a cielo libero ed avere
altezza non inferiore a 0,50 m.
      b) Strutture.
        1.  Le  strutture  orizzontali  e  verticali devono avere una
resistenza al fuoco di almeno R/REI-EI 120.
      c) Dimensioni.
        1.  L'altezza  libera  interna  dal pavimento al soffitto non
deve essere inferiore a 2,50 m con un minimo di 2,00 m sottotrave.
        2.  Le  distanze  tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e
dei  relativi  accessori  e  le  pareti  verticali ed orizzontali del
locale,  nonche'  le  distanze  tra  i gruppi installati nello stesso
locale,   devono   permettere   l'accessibilita'   agli   organi   di
regolazione,  sicurezza e controllo nonche' la manutenzione ordinaria
e straordinaria secondo quanto prescritto dal costruttore del gruppo.
      d) Accesso e comunicazioni.
        1. L'accesso al locale puo' avvenire:
          direttamente dall'esterno da spazio scoperto;
          tramite  disimpegno  aerato  dall'esterno  con  aperture di
aerazione  non  inferiori a 0,30 m2 realizzate su parete attestata su
spazio   scoperto,   strada   pubblica   o   privata  scoperta  o  su
intercapedine  antincendio,  oppure a mezzo di condotto realizzato in
materiale  incombustibile  di  sezione non inferiore a 0,10 m2 atto a
conseguire  una  adeguata  ventilazione  del locale di disimpegno. La
struttura  e le porte del disimpegno devono avere resistenza al fuoco
non inferiore a REI 60';
          da  intercapedini  antincendio  per  l'accesso esclusivo al
locale  stesso  e  ad  eventuali locali accessori, nelle quali non e'
consentita l'installazione di apparecchiature di qualsiasi tipo;
        2. Indipendentemente  dall'inserimento  o no nella volumetria
dell'edificio, per impianti installati in edifici destinati, in tutto
o  in  parte,  a  cinema,  teatro,  sale di riunione, scuole, chiese,
ospedali e simili, nonche' alle attivita' di cui ai punti 51, 75, 83,
84,  85,  86,  87, 89, 90, 92 e 94 indicati nel decreto del Ministero
dell'interno  16 febbraio  1982,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 aprile  1982, n. 98, o edifici aventi altezza antincendio superiore
a  24  m, l'accesso al locale deve realizzarsi direttamente da spazio
scoperto oppure da intercapedine antincendio a servizio esclusivo del
locale stesso.
        3. Il locale non deve avere apertura di comunicazione diretta
con  locali destinati ad altri usi; sono consentite le aperture verso
locali  destinati  ad  accogliere  quadri  elettrici  di  controllo e
manovra, a servizio del gruppo.
      e) Porte.
        1.   Le   porte  del  locale  devono  essere  apribili  verso
l'esterno,  incombustibili  e  munite  di  congegno di auto-chiusura.
Quelle   che  si  aprono  verso  i  locali  di  cui  alla  precedente
lettera d), punto e 3, devono essere REI 120.
      f) Ventilazione.
        1.  Le  aperture di aerazione, da realizzarsi sulla parete di
cui  al capo IV, comma 1, lettera a), devono avere una superficie non
inferiore  ad  1/30  della superficie in pianta del locale e comunque
non  inferiore a 0,10 m2 per impianti di potenza elettrica fino a 400
kW;  per  gli  impianti  di  potenza elettrica superiore a 400 kW, la
superficie  minima  e'  calcolata come segue: 12,5 cm2 per ogni kW di
potenza  elettrica  installata.  Per  i locali interrati le superfici
suddette sono maggiorate del 25%.
        2.   Per   gruppi  alimentati  a  G.P.L.,  la  superficie  di
ventilazione  deve  essere  non  inferiore a 1/20 della superficie in
pianta, di cui il 50% distribuita in basso a filo pavimento.
                             Titolo III
                               GRUPPI
                               Capo I
                             Generalita'
1.1. Marcatura CE.
    1.  Il gruppo, se soggetto alle disposizioni previste dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante il
regolamento  per  l'attuazione  delle  direttive  n.  89/392/CEE,  n.
91/368/CEE,    n.   93/44/CEE   e   n.   93/68/CEE   concernenti   il
riavvicinamento  delle  legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine, deve essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di
conformita';  in  tal  caso l'utilizzatore e' tenuto ad esibire copia
della  dichiarazione  CE  di  conformita'  ed  il  manuale  di  uso e
manutenzione, ai fini dei controlli dell'organo di vigilanza.
    2.   I   dispositivi   e  i  materiali  accessori  devono  essere
certificati secondo le normative vigenti.
                               Capo II
                      Alimentazione dei motori
                              Sezione I
                         Alimentazione a gas
1.1. Alimentazione.
    1.  L'alimentazione  del  gruppo  elettrogeno  puo'  avvenire  da
deposito gas, da condotta interna di stabilimento o condotta derivata
da  cabina  di  riduzione;  la  pressione  di  alimentazione non deve
superare il valore di 50 kPa.
1.2. Dispositivi esterni di intercettazione.
    1. Deve essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione
in  posizione facilmente e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente
segnalata.
    2.   Inoltre  deve  essere  previsto  un  dispositivo  a  comando
elettrico e ripristino manuale che consenta l'intercettazione del gas
in caso di emergenza.
    3.  Entrambi  i dispositivi devono essere posizionati all'esterno
del locale gruppo elettrogeno.
1.3. Tubazioni.
      a) Impianto interno.
    1.  L'impianto interno di alimentazione deve essere realizzato in
acciaio  e  posizionato  a  vista; in caso di attraversamento di muri
deve  essere  posto  in  guaina sigillata verso la parete interna del
locale.
    2. Esso non deve presentare prese libere.
      b) Prove di tenuta.
    1.  Prima  di  mettere  in  servizio  l'impianto di distribuzione
interna  del  gas,  si  deve  verificarne  accuratamente  la  tenuta;
l'impianto deve essere provato con aria o gas inerte ad una pressione
pari almeno al doppio della pressione normale di esercizio.
    2.  Tale  prova  deve essere estesa sia alla tubazione rigida che
alla tubazione flessibile.
      c) Tubazioni flessibili.
    1.   Il   collegamento   tra   gruppo   elettrogeno  e  terminale
dell'impianto di alimentazione dovra' essere realizzato con un tratto
di  tubo  metallico  flessibile,  con  caratteristiche  adeguate alla
pressione di esercizio.
1.4. Regolatori di pressione.
    1.  I  regolatori di pressione, sistemati all'interno del locale,
possono  essere  muniti di valvole di sicurezza. Se muniti di valvole
di  sicurezza,  queste devono avere un tubo di sfogo con l'estremita'
posta  all'esterno del locale o dell'edificio a non meno di 1,50 m da
qualsiasi apertura o presa d'aria.
1.5. Dispositivi di sicurezza.
    1. L'installazione deve prevedere almeno i seguenti dispositivi:
      a) un dispositivo automatico di arresto del motore, per bassa o
alta pressione del gas di alimentazione;
      b) all'interno  del  locale  un  rilevatore di presenza gas che
deve comandare l'intercettazione del gas all'esterno del locale;
      c) un dispositivo di arresto del gas a motore fermo.
                             Sezione II
                 Alimentazione a carburante liquido
1.1. Sistema di alimentazione.
    1. Il gruppo puo' essere alimentato direttamente dal serbatoio di
deposito  o  attraverso  un  serbatoio  incorporato  o  di  servizio.
L'alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio deve avvenire
per circolazione forzata.
1.2. Serbatoio incorporato.
    1. Ciascun motore non puo' avere piu' di un serbatoio incorporato
anche  diviso  in  piu'  setti;  il  serbatoio deve essere saldamente
ancorato all'intelaiatura, protetto contro urti, vibrazioni e calore.
    2.  La  capacita'  del  serbatoio incorporato non puo' eccedere i
2.500 l   nel  caso  di  carburante  di  categoria  C;  nel  caso  di
alimentazione  con  carburante  di  categoria A o B, la capacita' del
serbatoio non puo' eccedere i 120 l.
1.3. Serbatoio di servizio.
    1.  La  capacita'  del  serbatoio  di  servizio,  realizzato  con
materiale  incombustibile,  non  deve  essere superiore a 2.500 l per
carburanti di categoria C e 120 l per carburanti di categoria A o B.
1.4. Alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio.
    1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di
servizio non alimentati dal serbatoio di deposito.
    Il  rifornimento deve avvenire a gruppo fermo; nel caso di gruppi
con  serbatoi  di  capacita'  superiore  a  120  l,  installati nella
volumetria  dei  fabbricati,  tale rifornimento deve avvenire tramite
sistema  di  tubazioni  fisse  aventi origine all'esterno di edifici;
tali  serbatoi  devono essere dotati di valvola limitatrice di carico
al 90% della capacita' dei medesimi.
    Quando  il  gruppo e' alimentato con carburante di categoria C da
serbatoio incorporato di capacita' inferiore a 120 l, il rifornimento
del  serbatoio  e'  consentito  con  recipienti  portatili  del  tipo
approvato secondo la vigente normativa.
1.5.   Capacita'  complessiva  dei  serbatoi  interni  al  locale  di
installazione.
    1.  La  capacita'  complessiva  dei  serbatoi  incorporati  o  di
servizio  installati  all'interno  del  locale  in cui sono ubicati i
gruppi, non puo' essere superiore a 2500 l. nel caso di carburante di
categoria C o 120 l. nel caso di carburante di categoria A o B.
1.6. Serbatoi di deposito.
    1.  Per  i  serbatoi,  interrati  o  fuori  terra,  all'interno o
all'esterno  di  edifici,  si applica la disciplina di cui al decreto
del  Ministero  dell'interno 28 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 maggio 2005, n. 116.
    2. I serbatoi di deposito di carburante delle categorie A e B non
possono  essere sistemati entro locali o su terrazzi. L'installazione
di  detti  serbatoi e' disciplinata dalle norme di cui al decreto del
Ministro  dell'interno  31 luglio  1934,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 1934, n. 228.
1.7. Dispositivi di controllo del flusso del carburante.
    1.  Nel  caso  di utilizzazione di serbatoio di deposito, a quota
uguale  o  inferiore a quella del gruppo, i serbatoi incorporati o di
servizio  devono essere muniti di una tubazione di scarico del troppo
pieno  nel  serbatoio di deposito. Tale condotta deve essere priva di
valvole  o  di  saracinesche  di  qualsiasi  genere  e non presentare
impedimenti al naturale deflusso verso il serbatoio di deposito.
    2.  Inoltre, il sistema di rabbocco dei serbatoi incorporati o di
servizio,  deve  essere  munito dei seguenti dispositivi di sicurezza
che intervengono automaticamente quando il livello del carburante nei
suddetti serbatoi supera quello massimo consentito:
      a) dispositivo di intercettazione del flusso;
      b) dispositivo di arresto delle pompe di alimentazione;
      c) dispositivo di allarme ottico e acustico.
    3.   Tali   dispositivi  devono  intervenire  anche  in  caso  di
versamento  di  liquidi  nel  sistema di contenimento; in alternativa
tale  sistema  puo'  prevedere  una  condotta  di  deflusso  verso il
serbatoio  di deposito, o altro serbatoio di analoga capacita', priva
di  valvole  o di saracinesche di qualsiasi genere e che non presenti
impedimenti al naturale deflusso.
    4. Nel caso di installazioni all'interno di locali, con serbatoio
di  deposito  o alimentazione esterno e/o serbatoio di servizio, deve
essere  previsto un dispositivo manuale di intercettazione del flusso
di carburante, in posizione esterna al locale, con comando facilmente
e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente segnalato.
    Le tubazioni esterne al locale devono essere in metallo.
    5. Nel caso il serbatoio di deposito sia ad una quota maggiore di
quella del gruppo, il sistema di contenimento deve essere in grado di
raccogliere le perdite provenienti da qualsiasi punto all'interno del
locale di installazione dei gruppi.
    In  caso di versamento del carburante nel sistema di contenimento
devono   automaticamente   intervenire   i  seguenti  dispositivi  di
sicurezza:
      a) intercettazione del flusso di carburante in un punto esterno
al locale;
      b) arresto delle eventuali pompe elettriche rifornimento;
      c) allarme ottico ed acustico esterno al locale.
    Al  di  sotto del livello di intervento del sistema di sicurezza,
in  posizione  raggiungibile  dai  liquidi eventualmente versati, non
devono   essere   presenti   cavi,   dispositivi   o  apparecchiature
elettriche.
                              Titolo IV
                     DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI
1. Sistemi di scarico dei gas combusti.
    1.1. Varie.
    1.  Le  precisazioni  del  presente paragrafo si riferiscono allo
scarico  dei  gas  di  combustione  da portare fuori del locale: essi
devono  essere  convogliati all'esterno mediante tubazioni in acciaio
di sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione
del  gruppo.  Il  convogliamento deve avvenire in modo che il tubo di
scarico sia posto a distanza adeguata, comunque non inferiore a 1,5 m
da  finestre,  pareti  o  aperture  praticabili  o  prese  d'aria  di
ventilazione   e  a  quota  non  inferiore  a  tre  metri  sul  piano
praticabile.
    1.2. Protezioni delle tubazioni.
      a) le  tubazioni  all'interno del locale devono essere protette
con materiali coibenti;
      b) le   tubazioni   devono   essere  adeguatamente  protette  o
schermate per la protezione delle persone da contatti accidentali;
      c) i  materiali  per  la  coibentazione  e la protezione devono
essere di classe 0 ovvero classe A1, A1FL, A1L,di reazione al fuoco.
2. Impianti.
    1.  Gli  impianti e i dispositivi posti a servizio sia del gruppo
che  del  locale  di  installazione,  devono essere eseguiti a regola
d'arte in base alla normativa tecnica vigente. Il pulsante di arresto
di emergenza del gruppo deve essere duplicato all'esterno del locale,
in  posizione  facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalata, e
deve  anche  attivare  il  dispositivo  di  sezionamento  esterno dei
circuiti  elettrici  interni  al  locale  alimentati non a bassissima
tensione di sicurezza.
3. Mezzi di estinzione portatili.
    1.  Deve essere prevista l'installazione in posizione segnalata e
facilmente raggiungibile di estintori portatili di tipo omologato per
fuochi  di  classe  21-A, 113 B-C con contenuto di agente estinguente
non inferiore a 6 kg.
    2. Il numero di estintori deve essere:
      a) uno per installazioni di gruppi di potenza fino a 400 kW;
      b) due per potenze fino a 800 kW;
      c) un estintore portatile come sopra ed un estintore carrellato
a  polvere  avente  carica  nominale  non minore di 50 kg e capacita'
estinguente pari a A-B1 per potenze superiori a 800 kW.
4. Segnaletica di sicurezza.
    1.  La  segnaletica  di sicurezza deve essere conforme al decreto
legislativo  14 agosto  1996,  n.  493.  I gruppi che garantiscono il
funzionamento  di  dispositivi,  impianti  e  sistemi  preposti  alla
protezione antincendio, a servizi di emergenza o soccorso o a servizi
essenziali  che  necessitano  della  continuita' di esercizio, devono
essere chiaramente segnalati.






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