DURC, SE UN ISTITUTO NON SI PRONUNCIA, LA DITTA NON PUO' ESSERE ESCLUSA DA UNA GARA. Anche perche' dopo 30 giorni scatta il
Data: 22/11/2007
Argomento: DURC


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione n. 149 del 22.05.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Busiello Costruzioni s.r.l.
– 1) lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcuni tratti stradali comunali;
2) lavori di ripristino di pavimentazioni stradali. S.A. : Comune di Pollena Trocchia (Na)

una ditta in qualita' di aggiudicataria provvisoria di entrambe le gare di appalto, contesta la riammissione alle gare di un altra ditta, precedentemente esclusa.

In particolare, a detta dell'Impresa istante, a prescindere dalla illegittimita' o meno dell'esclusione, l'avvio del procedimento di riammissione attuato dalla S.A. in via di autotutela, sarebbe intervenuto con tempi estremamente lunghi (circa dieci mesi) tali da compromettere il principio di continuita' della gara.

Da ultimo, l'istante sostiene che non sarebbe stata attuata alcuna forma di cautela per la conservazione delle offerte delle concorrenti imprese originariamente escluse, non potendosi pertanto garantire l'integrita' e/o l'identita' delle offerte stesse.

La stazione appaltante ha dichiarato che, nella prima seduta di gara erano state illegittimamente escluse alcune ditte (n. 7 su 9 partecipanti) per presunte irregolarita' legate al DURC, in particolare per la dicitura riportata nella casella relativa all'INPS (“non si e' pronunciato”). Una volta accertata l'illegittimita' dell'esclusione, il responsabile del procedimento, il quale doveva avviare la riammissione in gara delle ditte interessate, non tenendo in alcun conto la pendenza, trasmetteva al Dirigente responsabile il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Rimosso lo stesso responsabile del procedimento dall'incarico, venivano riattivate le procedure tese alla riammissione delle ditte escluse ed al completamento delle operazioni di gara. 

Infine la S.A., essendo decorsi i 180 giorni di validita' delle offerte, ritiene di aver agito correttamente provvedendo a richiedere a tutte le ditte escluse la conferma delle offerte stesse unitamente alla cauzione provvisoria.



L'Autorita', dopo le opportune considerazioni

tra l'altro, specificando che:

Nel caso di specie, le ditte venivano erroneamente escluse per aver prodotto il DURC privo dell'attestazione di regolarita' dell'INPS, nella convinzione che tale documento, in assenza di una esplicita risposta dell'INPS circa la regolarita' contributiva, non ne consentisse l'ammissione alla gara.

In materia di regolarita' contributiva oggetto del DURC, nel caso in cui decorra il termine di trenta giorni senza pronuncia da parte dell'INPS, scatta la procedura del silenzio-assenso. 

ha ritenuto 

CONFORME
, nei limiti di cui in motivazione, la procedura di rinnovazione del procedimento posta in essere dalla Stazione Appaltante.

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