Gazz.Uff.: istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia
Data: 23/11/2007
Argomento: Risparmio Energetico


DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007, n. 201 - Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. (GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n.228)

DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007 , n. 201 

Attuazione  della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un
quadro   per   l'elaborazione  di  specifiche  per  la  progettazione
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2005/32/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro
per  l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile
dei prodotti che consumano energia;
  Vista  la  legge  6 febbraio  2007,  n. 13 recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 2006, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 agosto 2007;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 20 settembre 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della
Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
  Su  proposta  del  Ministro  per le politiche europee, del Ministro
dello  sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del mare, di concerto con i Ministri degli affari
esteri,  della  giustizia  e  dell'economia e delle finanze e per gli
affari regionali e le autonomie locali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione
  1. Il  presente  decreto  fissa  un  quadro  per  l'immissione  sul
mercato,  la  messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti
che  consumano  energia  oggetto  delle  misure  di  esecuzione della
direttiva  2005/32/CE  relativa alla progettazione ecocompatibile dei
prodotti che consumano energia.
  2.  Il  presente  decreto  non  si applica ai mezzi di trasporto di
passeggeri o merci.

        
          
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  legge,  sull'emanazione  del
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  regolamenti  e  direttive  CE  vengono forniti gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della
          funzione  legislativa  al  Governo, per un periodo di tempo
          limitato  e  per oggetti definiti, previa determinazione di
          principi e criteri direttivi.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  Direttiva 6 luglio 2005, n. 2005/32/CE �Direttiva
          del   Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   relativa
          all'istituzione   di   un   quadro  per  l'elaborazione  di
          specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
          che  consumano  energia  e recante modifica della direttiva
          92/42/CEE  del  Consiglio  e  delle  direttive  96/57/CE  e
          2000/55/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio�, e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 191.
              - La  legge  24 novembre  1981,  n.  689, �Modifiche al
          sistema  penale�,  e'  pubblicata  nella Gazzatte Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152 �Norme
          in   materia   ambientale�  e'  pubblicato  nella  Gazzatte
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.
              - La  legge  6 febbraio  1996, n. 52, �Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1994�,  e'  pubblicata nella Gazzatte Ufficiale 10 febbraio
          1996, n. 34, supplemento ordinario.
              - La  legge  legge 6 febbraio 2007, n. 13 �Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          2006�,  e'  pubblicata nella Gazzatte Ufficiale 17 febbraio
          2007, n. 40, supplemento ordinario.
          Nota all'art. 1:
              - Per  la  Direttiva  6 lugli  2005,  n. 2005/32/CE, si
          vedano le note alle premesse.

        
      
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "prodotto   che   consuma  energia":  un  prodotto  che,  dopo
l'immissione  sul  mercato ovvero la messa in servizio, dipende da un
input  di  energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie
rinnovabili)  per  funzionare  secondo  l'uso  cui  e' destinato o un
prodotto  per  la  generazione,  il trasferimento e la misurazione di
tale  energia,  incluse  le parti che dipendono da input di energia e
che  sono  destinate  a essere incorporate in un prodotto che consuma
energia  contemplato  dalla  presente  direttiva, immesse sul mercato
ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori
finali,  e  le  cui prestazioni ambientali possono essere valutate in
maniera indipendente;
    b) "componenti  e  sottounita":  le  parti  destinate  ad  essere
incorporate in un prodotto che consuma energia e che non sono immesse
sul  mercato ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli
utilizzatori  finali  o  le  cui  prestazioni  ambientali non possono
essere valutate in maniera indipendente;
    c) "misure   di   esecuzione":  le  misure  adottate,  in  ambito
comunitario,   in   forza  della  direttiva  2005/32/CE  per  fissare
specifiche  per  la  progettazione  ecocompatibile,  per  determinati
prodotti  che  consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi
relativi;
    d) "immissione  sul  mercato":  l'introduzione per la prima volta
sul  mercato  comunitario  un  prodotto  che consuma energia in vista
della   sua  distribuzione  o  del  suo  utilizzo  all'interno  della
Comunita'  europea,  contro  compenso o gratuitamente e a prescindere
dalla tecnica di vendita utilizzata;
    e) "messa  in  servizio":  il  primo  impiego  di un prodotto che
consuma energia utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale;
    f) "fabbricante":  la  persona  fisica  o  giuridica che fabbrica
prodotti che consumano energia contemplati dal presente decreto e che
e'  responsabile  della  conformita' al presente decreto del prodotto
che consuma energia, in vista della sua immissione sul mercato ovvero
messa  in  servizio  con  il nome o marchio del fabbricante o per suo
uso.  In  mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui al
precedente   periodo   o   di  un  importatore  quale  definito  alla
lettera h),  e' considerato fabbricante la persona fisica o giuridica
che  immette  sul  mercato  ovvero  mette  in  servizio  prodotti che
consumano energia contemplati dal presente decreto;
    g) "mandatario":  la  persona  fisica o giuridica con domicilio o
sede  nel  territorio  comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un
mandato  scritto  per  espletare totalmente o parzialmente a suo nome
gli obblighi e le formalita' connessi alla presente direttiva;
    h) "importatore":  la  persona fisica o giuridica con domicilio o
sede  nel  territorio  comunitario  che  immette sul relativo mercato
comunitario  un  prodotto  proveniente  da  un Paese terzo nel quadro
delle sue attivita';
    i) "materiali":  tutti  i materiali impiegati durante il ciclo di
vita dei prodotti che consumano energia;
    l) "progettazione   del  prodotto":  la  serie  di  processi  che
trasformano   le   specifiche  giuridiche,  tecniche,  di  sicurezza,
funzionali,  di mercato o di altro genere cui il prodotto che consuma
energia deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;
    m) "aspetto  ambientale":  un  elemento  o  una  funzione  di  un
prodotto   che   consuma   energia  suscettibili  di  interagire  con
l'ambiente durante il suo ciclo di vita;
    n) "impatto    ambientale":   qualsiasi   modifica   all'ambiente
derivante  in  tutto  o  in  parte dai prodotti che consumano energia
durante il loro ciclo di vita;
    o) "ciclo  di  vita":  gli  stadi  consecutivi  e collegati di un
prodotto  che consuma energia dal suo impiego come materia prima allo
smaltimento definitivo;
    p) "riutilizzo":   qualsiasi  operazione  mediante  la  quale  un
prodotto  che  consuma energia o i suoi componenti, giunti al termine
del  loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale
sono  stati  concepiti,  incluso  l'uso continuato di un prodotto che
consuma   energia,  conferito  a  punti  di  raccolta,  distributori,
riciclatori  o  fabbricanti, nonche' il riutilizzo di un prodotto che
consuma energia dopo la rimessa a nuovo;
    q) "riciclaggio":  lo  specifico  riciclaggio  in  un processo di
produzione  di  materiali  di  rifiuto  per lo scopo originario o per
altri scopi, escluso il recupero di energia;
    r) "recupero  di  energia":  l'uso dei rifiuti combustibili quale
mezzo  per  produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o
senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
    s) "recupero":  ognuna  delle operazioni previste nell'allegato C
della  parte  IV  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni;
    t) "rifiuto":  qualsiasi  sostanza  od  oggetto che rientra nelle
categorie  riportate  nell'allegato  A  della  parte  IV  del decreto
legislativo  3 aprile  2006, n. 152, e successive modificazioni, e di
cui il detentore si disfa o ha deciso o ha l'obbligo di disfarsi;
    u) "rifiuto   pericoloso":   ogni   tipo   di  rifiuto  riportato
nell'elenco  contenuto  nell'allegato  D  della  parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contrassegnato con un asterisco;
    v) "profilo  ecologico":  la  descrizione,  in  conformita'  alla
misura  di  esecuzione  applicabile  al prodotto che consuma energia,
degli  input  e  degli  output (quali materiali, emissioni e rifiuti)
connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono
significativi  sotto  il  profilo  del  suo impatto ambientale e sono
espressi in quantita' fisiche misurabili;
    z) "prestazione  ambientale":  i  risultati  della gestione degli
aspetti  ambientali  del  prodotto  da  parte  del  fabbricante, come
riportati nel suo fascicolo tecnico;
    aa)  "miglioramento delle prestazioni ambientali": il processo di
miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto che consuma
energia, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario
che  cio' avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali
del prodotto;
    bb)  "progettazione ecocompatibile": l'integrazione degli aspetti
ambientali   nella   progettazione   del   prodotto  nell'intento  di
migliorarne  le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo
di vita;
    cc)  "specifica  per  la progettazione ecocompatibile": qualsiasi
prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla
progettazione  di  un  siffatto  prodotto  intesa a migliorare le sue
prestazioni  ambientali  o qualsiasi prescrizione per la fornitura di
informazioni  con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto che
consuma energia;
    dd)  "specifica  generale  per  la progettazione ecocompatibile":
qualsiasi  specifica  per la progettazione eco-compatibile basata sul
profilo  ecologico  di  un  prodotto che consuma energia senza valori
limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;
    ee)  "specifica particolare per la progettazione ecocompatibile":
la   specifica   quantitativa   e  misurabile  per  la  progettazione
eco-compatibile  riguardante  un particolare aspetto ambientale di un
prodotto  che  consuma  energia,  come  il consumo di energia durante
l'uso, calcolata per una data unita' di prestazione di output;
    ff)  "norma  armonizzata":  una  specifica tecnica adottata da un
organismo   di   normalizzazione   riconosciuto   su   mandato  della
Commissione  in  conformita' alle procedure stabilite nella direttiva
98/34/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
che  prevede  una  procedura d'informazione nel settore delle norme e
delle  regolamentazioni tecniche, al fine di fissare una prescrizione
europea, il cui rispetto non e' obbligatorio.

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