DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007 , n. 201
Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un
quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro
per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile
dei prodotti che consumano energia;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 agosto 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
Su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze e per gli
affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto fissa un quadro per l'immissione sul
mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti
che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione della
direttiva 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile dei
prodotti che consumano energia.
2. Il presente decreto non si applica ai mezzi di trasporto di
passeggeri o merci.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della
funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo
limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di
principi e criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La Direttiva 6 luglio 2005, n. 2005/32/CE �Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
che consumano energia e recante modifica della direttiva
92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e
2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio�, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 191.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, �Modifiche al
sistema penale�, e' pubblicata nella Gazzatte Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 �Norme
in materia ambientale� e' pubblicato nella Gazzatte
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, �Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1994�, e' pubblicata nella Gazzatte Ufficiale 10 febbraio
1996, n. 34, supplemento ordinario.
- La legge legge 6 febbraio 2007, n. 13 �Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
2006�, e' pubblicata nella Gazzatte Ufficiale 17 febbraio
2007, n. 40, supplemento ordinario.
Nota all'art. 1:
- Per la Direttiva 6 lugli 2005, n. 2005/32/CE, si
vedano le note alle premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "prodotto che consuma energia": un prodotto che, dopo
l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, dipende da un
input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie
rinnovabili) per funzionare secondo l'uso cui e' destinato o un
prodotto per la generazione, il trasferimento e la misurazione di
tale energia, incluse le parti che dipendono da input di energia e
che sono destinate a essere incorporate in un prodotto che consuma
energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato
ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori
finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in
maniera indipendente;
b) "componenti e sottounita": le parti destinate ad essere
incorporate in un prodotto che consuma energia e che non sono immesse
sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli
utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono
essere valutate in maniera indipendente;
c) "misure di esecuzione": le misure adottate, in ambito
comunitario, in forza della direttiva 2005/32/CE per fissare
specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati
prodotti che consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi
relativi;
d) "immissione sul mercato": l'introduzione per la prima volta
sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia in vista
della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della
Comunita' europea, contro compenso o gratuitamente e a prescindere
dalla tecnica di vendita utilizzata;
e) "messa in servizio": il primo impiego di un prodotto che
consuma energia utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale;
f) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica
prodotti che consumano energia contemplati dal presente decreto e che
e' responsabile della conformita' al presente decreto del prodotto
che consuma energia, in vista della sua immissione sul mercato ovvero
messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo
uso. In mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui al
precedente periodo o di un importatore quale definito alla
lettera h), e' considerato fabbricante la persona fisica o giuridica
che immette sul mercato ovvero mette in servizio prodotti che
consumano energia contemplati dal presente decreto;
g) "mandatario": la persona fisica o giuridica con domicilio o
sede nel territorio comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un
mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome
gli obblighi e le formalita' connessi alla presente direttiva;
h) "importatore": la persona fisica o giuridica con domicilio o
sede nel territorio comunitario che immette sul relativo mercato
comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo nel quadro
delle sue attivita';
i) "materiali": tutti i materiali impiegati durante il ciclo di
vita dei prodotti che consumano energia;
l) "progettazione del prodotto": la serie di processi che
trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza,
funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto che consuma
energia deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;
m) "aspetto ambientale": un elemento o una funzione di un
prodotto che consuma energia suscettibili di interagire con
l'ambiente durante il suo ciclo di vita;
n) "impatto ambientale": qualsiasi modifica all'ambiente
derivante in tutto o in parte dai prodotti che consumano energia
durante il loro ciclo di vita;
o) "ciclo di vita": gli stadi consecutivi e collegati di un
prodotto che consuma energia dal suo impiego come materia prima allo
smaltimento definitivo;
p) "riutilizzo": qualsiasi operazione mediante la quale un
prodotto che consuma energia o i suoi componenti, giunti al termine
del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale
sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto che
consuma energia, conferito a punti di raccolta, distributori,
riciclatori o fabbricanti, nonche' il riutilizzo di un prodotto che
consuma energia dopo la rimessa a nuovo;
q) "riciclaggio": lo specifico riciclaggio in un processo di
produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per
altri scopi, escluso il recupero di energia;
r) "recupero di energia": l'uso dei rifiuti combustibili quale
mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o
senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
s) "recupero": ognuna delle operazioni previste nell'allegato C
della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni;
t) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell'allegato A della parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e di
cui il detentore si disfa o ha deciso o ha l'obbligo di disfarsi;
u) "rifiuto pericoloso": ogni tipo di rifiuto riportato
nell'elenco contenuto nell'allegato D della parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contrassegnato con un asterisco;
v) "profilo ecologico": la descrizione, in conformita' alla
misura di esecuzione applicabile al prodotto che consuma energia,
degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti)
connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono
significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono
espressi in quantita' fisiche misurabili;
z) "prestazione ambientale": i risultati della gestione degli
aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante, come
riportati nel suo fascicolo tecnico;
aa) "miglioramento delle prestazioni ambientali": il processo di
miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto che consuma
energia, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario
che cio' avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali
del prodotto;
bb) "progettazione ecocompatibile": l'integrazione degli aspetti
ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di
migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo
di vita;
cc) "specifica per la progettazione ecocompatibile": qualsiasi
prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla
progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue
prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di
informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto che
consuma energia;
dd) "specifica generale per la progettazione ecocompatibile":
qualsiasi specifica per la progettazione eco-compatibile basata sul
profilo ecologico di un prodotto che consuma energia senza valori
limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;
ee) "specifica particolare per la progettazione ecocompatibile":
la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione
eco-compatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un
prodotto che consuma energia, come il consumo di energia durante
l'uso, calcolata per una data unita' di prestazione di output;
ff) "norma armonizzata": una specifica tecnica adottata da un
organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della
Commissione in conformita' alle procedure stabilite nella direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche, al fine di fissare una prescrizione
europea, il cui rispetto non e' obbligatorio.
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