CODICE APPALTI. contrasto stato-regioni: illegittime norme sulle commissioni giudicatrici.
Data: 27/11/2007
Argomento: Lavori Pubblici


Il 23 Novembre u.s., con la Sentenza n. 401 , la Corte Costituzionale si e' pronunciata sui ricorsi di legittimita' costituzionale su alcune norme del Codice Appalti promossi dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lazio e Abruzzo nonche' dalla Provincia autonoma di Trento.

La limitata adesione alle tesi delle Regioni (solo 3 disposizioni sono state ritenute illegittime sulle 74 questioni poste dagli Enti locali) fa ritenere che ampio accoglimento dovrebbero trovare i ricorsi presentati dal Governo contro le leggi regionali emanate dopo il Codice.

Sostanzialmente il pronunciamento della Corte fa salva l'ampia competenza dello Stato (procedure di gara, subappalto, criteri di aggiudicazione, sicurezza, contratti) e la ripartizione determinata nel Codice.

Di seguito si analizzano le norme contestate in questa Sentenza.

La Corte ha anzitutto dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , limitatamente alle parole «province autonome».

L'art. 5, c.2 del dlgs. 163/2006 (Regolamenti e capitolati) dispone che: "Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome"

E' stata altresi' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, anche nel testo modificato dall'ultimo decreto correttivo (decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113), nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole.

Si riportano di seguito i commi 2, 3, 8 e 9 dell'art. 84 del dlgs. 163/2006, relativo alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa:

"2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, e' composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

3. La commissione e' presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.

8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalita', nonche' negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facolta' di appartenenza.

9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale".

Nelle sue motivazioni la Corte, in particolare, ha precisato che "gli aspetti connessi alla composizione della Commissione giudicatrice e alle modalita' di scelta dei suoi componenti attengono, piu' specificamente, alla organizzazione amministrativa degli organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara.
Da cio' deriva che non puo' essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di tali aspetti.

Deve, pertanto, ritenersi non conforme al sistema di riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni la normativa contenuta nei commi in esame, la quale vale certamente nel suo insieme per l'attivita' contrattuale posta in essere in ambito statale, mentre per le Regioni deve necessariamente avere carattere recessivo nei confronti di una diversa (ove esistente) disciplina specifica di matrice regionale, secondo quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, Cost. e dall'art. 1, comma 6, della legge di delega n. 62 del 2005".

Viene dichiarata, infine, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 (Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi).

La norma dispone:

"2. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a migliorare la qualita' dell'aria e dell'ambiente nelle citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti."

Fonte: ANIEM

Altre news sull'argomento
 CODICE APPALTI. contrasto stato-regioni: illegittime norme sulle commissioni giudicatrici.
 REGOLAMENTO NUOVO CODICE APPALTI. Il Consiglio di Stato emette il proprio parere sulla verifica degli attestati SOA
 APPALTO INTEGRATO, vecchie regole fino all'arrivo del regolamento
 REGOLAMENTO APPALTI, tra un mese il testo definitivo.
 DA OGGI IN VIGORE IL DECRETO CORRETTIVO DEL NUOVO CODICE APPALTI. Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale
 MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI. Approvato dal Consiglio dei Ministri del 27/07/2007 il secondo decreto correttivo.
 REGOLAMENTO NUOVO CODICE APPALTI: le novita' per le qualificazioni
 NUOVO CODICE APPALTI: Proposte per appalto integrato oltre i 10 mln di euro, piu' sicurezza per i subappaltatori, minor costo delle SOA ed altro.
 REGOLAMENTO NUOVO CODICE APPALTI: Per Di Pietro, ci saranno nuove regole, piu controlli e trasparenza.
 NUOVO CODICE APPALTI. La relazione al Testo Unico appalti in Campania.






Questo Articolo proviene da aedilweb.it - edilizia in rete
http://www.aedilweb.it

L'URL per questa storia è:
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1077