LAVORI IN ECONOMIA NEI LAVORI PUBBLICI. Quando e in quali occasioni vi si puo' ricorrere.
Data: 03/12/2007
Argomento: Contabilità Lavori


Le categorie generali di lavori eseguibili in economia sono elencate nell'art. 125, comma 6, del D.P.R. n. 163/2006.

Sono ammessi: 

“a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121, 122; 
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro; 
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' e urgenza di completare i lavori”.



In estrema sintesi le ipotesi di lavori eseguibili in economia, seppure prima facie svariate, possono essere ricondotte a due categorie generali, ossia ai casi urgenti ed imprevedibili e all'entita' modesta della riparazione o manutenzione.

Sempre l'art. 125, comma 6, statuisce che i suddetti lavori sono individuati da ciascuna stazione appaltante. Nulla pero' si evince, dalla lettura della norma, circa l'atto mediante il quale debbano essere individuate le varie tipologie: e' da ritenersi che il regolamento rappresenti, in ogni caso, la fonte normativa piu' idonea, cosi' come prescritto dall'art. 8 del R.D. n. 2240 del 1923, ancora in vigore poiche' non rientra fra le disposizioni abrogate dal nuovo codice degli appalti.

Perche' si realizzi la fattispecie prevista dalla lett. a) dell'art. 125, comma 6, deve trattarsi di lavori di manutenzione o riparazione di opere o impianti gia' esistenti, non di lavori da realizzare ex novo, l'esigenza di manutenzione o riparazione deve discendere da eventi imprevedibili e non deve essere possibile, in concreto, eseguire i lavori suddetti utilizzando i sistemi ordinari di scelta del contraente.

Per quanto concerne la tipologia di lavori ex art. 125, comma 6, lett. b), e' possibile ricorrere alla procedura “in economia” quando si tratti di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di opere o impianti di importo non superiore a 100.000 euro.

Nella legislazione precedente, ed in particolare nell'art. 88, lett. b) del D.P.R. n. 554/1999, il limite di importo era fissato in 50.000 euro.

La categoria anzidetta non necessita del presupposto dell'urgenza ne' di quello della imprevedibilita': unico limite e' l'importo economico.

La lettera c) dello stesso articolo consente i lavori in economia per “interventi non programmabili in materia di sicurezza”: ci si riferisce ad ogni ipotesi in cui occorre garantire la sicurezza della collettivita', in relazione a qualsiasi opera pubblica da realizzare.

La lettera d), invece, prevede il ricorso alla procedura in economia ogni volta che le procedure di gara espletate dalla P.A. abbiano avuto esito infruttuoso e i lavori da realizzare siano indifferibili.

Per gara “infruttuosa” ci si riferisce a procedure d'appalto che non si siano concluse, per qualsivoglia ragione, con l'affidamento dei lavori.

Altra categoria e' enucleata nella lettera e): si parla di lavori necessari per la compilazione di progetti, come studi, rilevamenti nonche' esperimenti.

Infine alla lettera f) dell'art 125, comma 6 il codice prevede che possano essere affidati in economia i lavori di completamento di opere o impianti seguito della risoluzione di un contratto o nel caso di completamento di opere o impianti in danno dell'appal- tatore inadempiente.

Anche in quest'ultimo caso e' necessario che si configuri la necessita' e l'urgenza di completare i lavori.

Qualora si tratti di risoluzione dell'appalto, e' possibile l'affidamento in economia solo se si tratti di mero completamento dell'opera, da mantenersi entro il limite di importo pari a 200.000 euro.

Il secondo caso, relativo ai lavori in danno dell'appaltatore, coincide con quanto previsto dall'art. 341 della legge n. 2248/1865, oggi abrogata: previa ingiunzione, qualora per negligenza dell'appaltatore il processo lavorativo si dimostri tale da rendere palese l'impossibilita' di terminare i lavori nel tempo prefissato, la P.A. avra' diritto di far eseguire tutte le opere, o parte delle stesse, procedendo d'ufficio in economia, a maggiori spese dell'impresa appaltatrice o sua sicurta'.

I fondi necessari alla realizzazione dei lavori, ex art. 125, comma 7, possono essere anticipati dalla stazione appaltante, mediante mandati intestati al responsabile del procedimento, il quale e' obbligato a redigere il rendiconto finale.

L'art. 125, comma 10, del codice degli appalti enumera i casi in cui sono ammesse le acquisizioni di servizi e forniture in economia.

Mentre per i lavori in economia le stazioni appaltanti possono procedere solo nell'ambito delle categorie tassativamente indicate dal codice, le tipologie di servizi e forniture possono essere ulteriormente integrate dalla stazione appaltante, la quale ha il solo obbligo di rispettare il limite di importo pari a 137.000 euro, se e' autorita' governativa centrale, e il limite di 211.000 euro in tutti gli altri casi.

E' possibile ricorrere all'affidamento in economia in caso di risoluzione di un precedente contratto o in danno del contraente inadempiente o nel caso in cui tale procedura risulti conveniente ai fini del conseguimento della prestazione nel termine stabilito; qualora vi sia la necessita' di completare le prestazioni di un contratto ancora in corso, se non e' possibile imporre l'esecuzione nello stesso contratto; per prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei contratti e durante lo svolgimento delle procedure di selezione del privato contraente; in casi di urgenza, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali e cose, per l'igiene e la salute pubblica e per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Per l'affidamento di servizi e forniture pari o superiore a 20.000 euro, e fino al limite indicato al comma 9, e' possibile ricorrere al cottimo fiduciario rispettando i principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento: occorre che la stazione appaltante consulti almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici, predisposti dalla stessa.

Per i servizi e forniture che comportino una spesa inferiore a 20.000 euro, e' consentito l'affidamento mediante amministrazione diretta da parte del responsabile del procedimento.

fonte: ANIEM ( tratto da ANIEM informazioni 2/07)







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