Le categorie generali di lavori eseguibili in economia
sono elencate nell'art. 125, comma 6, del D.P.R. n.
163/2006.
Sono ammessi:
“a) manutenzione o riparazione di opere od impianti
quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili
e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste agli artt. 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non
superiore a 100.000 euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso
esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente,
quando vi e' necessita' e urgenza di completare
i lavori”.
In estrema sintesi le ipotesi di lavori eseguibili in economia,
seppure prima facie svariate, possono essere
ricondotte a due categorie generali, ossia ai casi urgenti
ed imprevedibili e all'entita' modesta della riparazione
o manutenzione.
Sempre l'art. 125, comma 6, statuisce che i suddetti
lavori sono individuati da ciascuna stazione appaltante.
Nulla pero' si evince, dalla lettura della norma, circa
l'atto mediante il quale debbano essere individuate le
varie tipologie: e' da ritenersi che il regolamento rappresenti,
in ogni caso, la fonte normativa piu' idonea,
cosi' come prescritto dall'art. 8 del R.D. n. 2240 del
1923, ancora in vigore poiche' non rientra fra le disposizioni
abrogate dal nuovo codice degli appalti.
Perche' si realizzi la fattispecie prevista dalla lett. a)
dell'art. 125, comma 6, deve trattarsi di lavori di
manutenzione o riparazione di opere o impianti gia'
esistenti, non di lavori da realizzare ex novo, l'esigenza
di manutenzione o riparazione deve discendere da
eventi imprevedibili e non deve essere possibile, in concreto,
eseguire i lavori suddetti utilizzando i sistemi
ordinari di scelta del contraente.
Per quanto concerne la tipologia di lavori ex art. 125,
comma 6, lett. b), e' possibile ricorrere alla procedura
“in economia” quando si tratti di manutenzione, sia
ordinaria che straordinaria, di opere o impianti di
importo non superiore a 100.000 euro.
Nella legislazione precedente, ed in particolare nell'art.
88, lett. b) del D.P.R. n. 554/1999, il limite di importo
era fissato in 50.000 euro.
La categoria anzidetta non necessita del presupposto
dell'urgenza ne' di quello della imprevedibilita': unico
limite e' l'importo economico.
La lettera c) dello stesso articolo consente i lavori in
economia per “interventi non programmabili in materia
di sicurezza”: ci si riferisce ad ogni ipotesi in cui
occorre garantire la sicurezza della collettivita', in relazione
a qualsiasi opera pubblica da realizzare.
La lettera d), invece, prevede il ricorso alla procedura
in economia ogni volta che le procedure di gara espletate
dalla P.A. abbiano avuto esito infruttuoso e i lavori
da realizzare siano indifferibili.
Per gara “infruttuosa” ci si riferisce a procedure d'appalto
che non si siano concluse, per qualsivoglia ragione, con l'affidamento dei lavori.
Altra categoria e' enucleata nella lettera e): si parla di
lavori necessari per la compilazione di progetti, come
studi, rilevamenti nonche' esperimenti.
Infine alla lettera f) dell'art 125, comma 6 il codice
prevede che possano essere affidati in economia i
lavori di completamento di opere o impianti seguito
della risoluzione di un contratto o nel caso di completamento
di opere o impianti in danno dell'appal-
tatore inadempiente.
Anche in quest'ultimo caso e' necessario che si configuri
la necessita' e l'urgenza di completare i lavori.
Qualora si tratti di risoluzione dell'appalto, e' possibile
l'affidamento in economia solo se si tratti di mero completamento
dell'opera, da mantenersi entro il limite di
importo pari a 200.000 euro.
Il secondo caso, relativo ai lavori in danno dell'appaltatore,
coincide con quanto previsto dall'art. 341 della
legge n. 2248/1865, oggi abrogata: previa ingiunzione,
qualora per negligenza dell'appaltatore il processo
lavorativo si dimostri tale da rendere palese l'impossibilita'
di terminare i lavori nel tempo prefissato, la P.A.
avra' diritto di far eseguire tutte le opere, o parte delle
stesse, procedendo d'ufficio in economia, a maggiori
spese dell'impresa appaltatrice o sua sicurta'.
I fondi necessari alla realizzazione dei lavori, ex art.
125, comma 7, possono essere anticipati dalla stazione
appaltante, mediante mandati intestati al responsabile
del procedimento, il quale e' obbligato a redigere il rendiconto
finale.
L'art. 125, comma 10, del codice degli appalti enumera
i casi in cui sono ammesse le acquisizioni di servizi
e forniture in economia.
Mentre per i lavori in economia le stazioni appaltanti
possono procedere solo nell'ambito delle categorie tassativamente
indicate dal codice, le tipologie di servizi e
forniture possono essere ulteriormente integrate dalla
stazione appaltante, la quale ha il solo obbligo di
rispettare il limite di importo pari a 137.000 euro, se e'
autorita' governativa centrale, e il limite di 211.000
euro in tutti gli altri casi.
E' possibile ricorrere all'affidamento in economia in
caso di risoluzione di un precedente contratto o in
danno del contraente inadempiente o nel caso in cui
tale procedura risulti conveniente ai fini del conseguimento
della prestazione nel termine stabilito; qualora vi
sia la necessita' di completare le prestazioni di un contratto
ancora in corso, se non e' possibile imporre l'esecuzione
nello stesso contratto; per prestazioni periodiche
di servizi e forniture a seguito della scadenza dei
contratti e durante lo svolgimento delle procedure di
selezione del privato contraente; in casi di urgenza, al
fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone,
animali e cose, per l'igiene e la salute pubblica e per il
patrimonio storico, artistico e culturale.
Per l'affidamento di servizi e forniture pari o superiore
a 20.000 euro, e fino al limite indicato al comma 9, e'
possibile ricorrere al cottimo fiduciario rispettando i
principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento:
occorre che la stazione appaltante consulti almeno
cinque operatori economici, individuati sulla base di
indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori
economici, predisposti dalla stessa.
Per i servizi e forniture che comportino una spesa inferiore
a 20.000 euro, e' consentito l'affidamento mediante
amministrazione diretta da parte del responsabile del
procedimento.
fonte: ANIEM ( tratto da ANIEM informazioni 2/07)