Gazz.Uff.: Documento unico di regolarita' contributiva
Data: 07/12/2007
Argomento: DURC


MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DECRETO 24 Ottobre 2007 - Documento unico di regolarita' contributiva. (GU n. 279 del 30-11-2007 )

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DECRETO 24 Ottobre 2007 

Documento unico di regolarita' contributiva.

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di "Conversione
in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210,  recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";
  Visto  l'art.  86,  comma 10,  del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n. 276 e successive modifiche e integrazioni sulla "Attuazione
delle  deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
  Visto  l'art. 2, comma 1 lettera h), del citato decreto legislativo
10 settembre  2003,  n.  276,  con il quale vengono definiti gli enti
bilaterali  come  "organismi  costituiti  a  iniziativa di una o piu'
associazioni  dei  datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu'  rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del
mercato  del  lavoro attraverso (...) la certificazione dei contratti
di lavoro e di regolarita' o congruita' contributiva";
  Visto   il  decreto  legislativo  12 aprile  2006,  n.  163  ed  in
particolare  l'art.  38  del  citato  decreto secondo il quale "resta
fermo,  per  l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione
di  regolarita'  contributiva  di  cui  all'art. 2, del decreto-legge
25 settembre  2002,  n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002,
n.  266  e  di  cui  all'art.  3,  comma 8,  del  decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni";
  Visto  l'art.  1,  comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
che  prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione
delle  modalita'  di rilascio e dei contenuti analitici del Documento
Unico di Regolarita' Contributiva (DURC);
  Viste  la circolare I.N.P.S. n. 92 del 26 luglio 2005, la circolare
INAIL  n.  38  del  25 luglio  2005 e le direttive del Comitato della
bilateralita'  del  1° marzo  2005,  17 marzo  2005,  30 marzo 2005 e
14 ottobre 2005;
  Considerata  l'esigenza  di  una disciplina uniforme in ordine alle
modalita'  di  rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico
di  Regolarita'  Contributiva  (DURC),  sia  per  la  concessione  di
agevolazione  "normative  e  contributive",  sia  per  gli appalti di
lavori  servizi  e  forniture  pubbliche  che  per  i  lavori privati
dell'edilizia,  nonche'  per  la  fruizione di benefici e sovvenzioni
previsti dalla disciplina comunitaria;
  Sentiti   gli   Istituti   previdenziali   e   le   parti   sociali
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  negli
incontri del 12, 13, 28 e 29 marzo 2007 e 14 giugno 2007.

                              Decreta:

                               Art. 1.

                         Soggetti obbligati

  1.  Il  possesso  del  Documento  Unico di Regolarita' Contributiva
(DURC)  e'  richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei
benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione
sociale previsti dall'ordinamento nonche' ai fini della fruizione dei
benefici  e  sovvenzioni  previsti  dalla  disciplina comunitaria. Ai
sensi  della vigente normativa il DURC e' inoltre richiesto ai datori
di  lavoro  ed  ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di
appalto  di  opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati
dell'edilizia.

        
      
                               Art. 2.

                Soggetti tenuti al rilascio del DURC

  1.  Il  DURC  e'  rilasciato  dall'Istituto nazionale di previdenza
sociale  (INPS)  e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i
predetti  Enti,  dagli  altri  Istituti  previdenziali che gestiscono
forme di assicurazione obbligatoria.
  2.  Per  i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra
certificazione  di  regolarita' contributiva emessa ai fini di cui al
presente  decreto  sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al
comma 1,  nei  casi  previsti  dalla legge e previa convenzione con i
medesimi  Istituti,  dalle  Casse  edili  costituite  da  una  o piu'
associazioni  dei  datori  o  dei  prestatori di lavoro stipulanti il
contratto   collettivo  nazionale  che  siano,  per  ciascuna  parte,
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
  3.  Al  fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art.
10,  comma 1  del  decreto  legislativo  23 aprile  2004,  n.  124  e
successive  modificazioni,  i  soggetti  di  cui al comma 1 mettono a
disposizione  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale il
DURC secondo le modalita' definite nel decreto ministeriale di cui al
medesimo art. 10.
  4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro
mesi   successivi  all'emanazione  del  presente  decreto,  gli  enti
bilaterali   di  cui  all'art.  2,  comma 1  lettera h)  del  decreto
legislativo  10 settembre  2003,  n.  276,  costituiti  da una o piu'
associazioni  dei  datori  o  dei  prestatori di lavoro stipulanti il
contratto   collettivo  nazionale  che  siano,  per  ciascuna  parte,
comparativamente  piu'  rappresentative  sul piano nazionale, possono
rilasciare   il  DURC  previa  apposita  convenzione,  approvata  dal
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di
cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti.
  5.  Sulla  base  degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Ministro   del   lavoro   e  della  previdenza  sociale,  sentite  le
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu' rappresentative sul
piano  nazionale  e  gli  Istituti  di  cui al comma 1, si provvede a
ridefinire la disciplina di cui al comma 4.

        
      
                               Art. 3.

            Soggetto richiedente e modalita' di rilascio

  1.  Il  DURC  e' richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita
modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle
Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2.
  2.  La  richiesta  ed  il  rilascio  del  DURC  avviene,  di norma,
attraverso  strumenti  informatici. Dette modalita' sono obbligatorie
qualora  la  richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per
conto  dell'interessato,  da  un  consulente del lavoro nonche' dagli
altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
  3.  Nell'ambito  delle  procedure  di  appalto  il DURC relativo al
soggetto  appaltatore  o  subappaltatore  puo' essere richiesto dalle
amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica
appaltanti  e  dalle  Societa' di attestazione e qualificazione delle
aziende (SOA).
  4.  Qualora  l'Istituto  previdenziale  che  rilascia il DURC e' lo
stesso  soggetto  che  ammette  il  richiedente  alla  fruizione  del
beneficio   contributivo   ovvero  agisce  in  qualita'  di  stazione
appaltante,  l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti
per  il  suo  rilascio  senza emettere il DURC, fermo restando quanto
previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto.

        
      
                               Art. 4.

                       Contenuto del documento

  1.  Il  DURC  attesta  la  regolarita'  dei  versamenti dovuti agli
Istituti  previdenziali  e,  per i datori di lavoro dell'edilizia, la
regolarita' dei versamenti dovuti alle Casse edili.
  2. Il DURC deve contenere:
    a) la  denominazione  o  ragione sociale, la sede legale e unita'
operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
    b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle
Casse edili;
    c) la   dichiarazione   di  regolarita'  ovvero  non  regolarita'
contributiva  con  indicazione  della  motivazione  o della specifica
scopertura;
    d) la   data  di  effettuazione  della  verifica  di  regolarita'
contributiva;
    e) la data di rilascio del documento;
    f) il nominativo del responsabile del procedimento.

        
      
                               Art. 5.

                Requisiti di regolarita' contributiva

  1.   La   regolarita'  contributiva  e'  attestata  dagli  Istituti
previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
    a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
    b) corrispondenza   tra   versamenti   effettuati   e  versamenti
accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
    c) inesistenza di inadempienze in atto.
  2. La regolarita' contributiva sussiste inoltre in caso di:
    a) richiesta  di rateizzazione per la quale l'Istituto competente
abbia espresso parere favorevole;
    b) sospensioni   dei   pagamenti   a   seguito   di  disposizioni
legislative;
    c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il
credito.
  3.  La  regolarita'  contributiva  nei  confronti della Cassa edile
sussiste in caso di:
    a) versamento  dei  contributi  e  degli  accantonamenti  dovuti,
compresi  quelli  relativi  all'ultimo  mese  per il quale e' scaduto
l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
    b) dichiarazione  nella  denuncia  alla  Cassa edile, per ciascun
operaio,  di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a
quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
    c) richiesta  di  rateizzazione  per la quale la Cassa competente
abbia espresso parere favorevole.

        
      
                               Art. 6.

                         Emissione del DURC

  1.  Gli  Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine
massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla
certificazione  di  regolarita'  contributiva rilasciata dagli stessi
Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari.
  2.  Le  Casse  edili  e  gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei
termini previsti dalla convenzione.
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di trenta
giorni  per  il  rilascio  del  DURC  e'  sospeso  sino  all'avvenuta
regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.

        
      
                               Art. 7.

             Validita' del DURC e verifica dei requisiti

  1.   Ai   fini  della  fruizione  delle  agevolazioni  normative  e
contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validita' mensile.
  2.  Nel  solo  settore  degli  appalti  privati  di cui all'art. 3,
comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modifiche,  il  DURC  ha  validita'  trimestrale,  ai sensi dell'art.
39-septies  del  decreto  legge  30 dicembre 2005, n. 273, convertito
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
  3.  In  mancanza  dei  requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le
Casse  edili  e  gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o
dell'annullamento del documento gia' rilasciato ai sensi dell'art. 3,
invitano  l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un
termine non superiore a quindici giorni.

        
      
                               Art. 8.

               Cause non ostative al rilascio del DURC

  1.  Il DURC e' rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a
ruolo  per  i  quali sia stata disposta la sospensione della cartella
amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
  2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
    a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarita' puo'
essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
    b) in  pendenza  di  contenzioso  giudiziario,  la regolarita' e'
dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna,
salvo  l'ipotesi  in  cui  l'Autorita'  giudiziaria abbia adottato un
provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme
oggetto  del  giudizio  ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
  3.  Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al
rilascio  del  DURC  uno  scostamento non grave tra le somme dovute e
quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a
ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore
o  pari  al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a
ciascun   periodo  di  paga  o  di  contribuzione  o,  comunque,  uno
scostamento  inferiore  ad  Euro  100,00, fermo restando l'obbligo di
versamento  del  predetto importo entro i trenta giorni successivi al
rilascio del DURC.
  4.  Non  costituisce  causa  ostativa  al  rilascio del DURC l'aver
beneficiato   degli  aiuti  di  Stato  specificati  nel  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 1,
comma 1223  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora
rimborsati o depositati in un conto bloccato.

        
      
                               Art. 9.

Irregolarita'  in  materia  di  tutela delle condizioni di lavoro non
                    ostative al rilascio del DURC

  1.  La  violazione,  da  parte del datore di lavoro o del dirigente
responsabile,  delle  disposizioni penali e amministrative in materia
di  tutela  delle  condizioni  di  lavoro indicate nell'allegato A al
presente   decreto,  accertata  con  provvedimenti  amministrativi  o
giurisdizionali  definitivi,  e'  causa ostativa al rilascio del DURC
per  i  periodi  indicati,  con  riferimento  a  ciascuna  violazione
prevista  dallo  stesso  allegato.  A tal fine non rileva l'eventuale
successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.
  2.  La  causa  ostativa  di  cui al comma 1 non sussiste qualora il
procedimento   penale   sia   estinto   a   seguito  di  prescrizione
obbligatoria  ai  sensi  degli  articoli 20  e  seguenti  del decreto
legislativo  n.  758/1994  e  dell'art. 15 del decreto legislativo n.
124/2004  ovvero  di  oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis
del codice penale.
  3.  Ai  fini  della procedura di rilascio del DURC l'interessato e'
tenuto   ad   autocertificare   l'inesistenza   a   suo   carico   di
provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine
alla  commissione  delle  violazioni  di cui all'allegato A ovvero il
decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun
illecito.
  4.  Nelle  ipotesi  in  cui  il  DURC  sia richiesto dalle stazioni
appaltanti  o  dalle  SOA  le  stesse  provvedono alla verifica della
autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non
sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 1.
  5.  Le  cause  ostative  al  rilascio  del  DURC di cui al presente
articolo    sono    riferite    esclusivamente   a   fatti   commessi
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
  6.  Nell'ambito  degli appalti pubblici le cause ostative di cui al
presente  articolo  non  rilevano  ai  fini  del  rilascio  del  DURC
finalizzato  al  pagamento  delle  prestazioni  gia'  rese  alla data
dell'accertamento definitivo dell'illecito.

        
      
                              Art. 10.

                     Efficacia del provvedimento

  1.  Le  previsioni  di cui al presente decreto trovano applicazione
decorsi  trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 24 ottobre 2007

                                                 Il Ministro: Damiano

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