Protezione dei lavoratori dai rischi dell'amianto
Data: 21/12/2006
Argomento: Sicurezza


Entrato in vigore il 26 settembre il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257 recante "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro"

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2006, stabilisce, tra l'altro, che il   datore   di  lavoro  debba adottare,  anche  chiedendo  informazioni  ai proprietari  dei  locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

Prima  dell'inizio  dei  lavori, il datore  di  lavoro  deve anche presentare  una  notifica  all'organo  di vigilanza competente per territorio che dovrà comprendere una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) ubicazione del cantiere;

b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;

c) attività e procedimenti applicati;

d) numero di lavoratori interessati;

e) data di inizio dei lavori e relativa durata;

f) misure  adottate  per  limitare  l'esposizione  dei lavoratori all'amianto.


Riguardo alle misure di prevenzione e protezione, il decreto indica le procedure da seguire per ridurre al minimo l'esposizione dei  lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti  amianto nel luogo di lavoro:    

a) il  numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla  polvere  proveniente  dall'amianto  o  da  materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile; b) i  processi  lavorativi  devono  essere  concepiti  in modo da evitare  di  produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;    

c) tutti   i   locali   e  le  attrezzature  per  il  trattamento dell'amianto  devono  poter  essere  sottoposti  a regolare pulizia e manutenzione;

d) l'amianto  o  i  materiali che rilasciano polvere di amianto o che  contengono  amianto  devono  essere  stoccati  e  trasportati in appositi imballaggi chiusi;    

e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il  più presto  possibile  in  appropriati imballaggi chiusi su cui sarà  apposta  un'etichettatura  indicante  che  contengono amianto. Detti  rifiuti  devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.


visiona il provvedimento (pdf) dal sito del Governo







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