Gazz.Uff.: Procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette
Data: 11/12/2007
Argomento: Varie


AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERAZIONE 15 Novembre 2007 - Procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette. (GU n. 283 del 5-12-2007 )

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

DELIBERAZIONE 15 Novembre 2007 

Procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette.

                         L'AUTORITA' GARANTE
                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
  Nella sua adunanza del 15 novembre 2007;
  Visto  il  decreto  legislativo  2 agosto  2007,  n.  146,  recante
"attuazione   della   direttiva  2005/29/CE  relativa  alle  pratiche
commerciali  sleali  tra  imprese e consumatori nel mercato interno e
che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE e
il Regolamento (CE) n. 2006/2004";
  Visto l'art. 27, comma 11, del decreto legislativo n. 146/2007, che
prevede  che  l'Autorita',  con  proprio  regolamento,  disciplini le
procedure  istruttorie  in  modo  da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;
                              Delibera
di  adottare  il regolamento concernente "le procedure istruttorie in
materia  di pratiche commerciali scorrette" nel testo allegato, parte
integrante della presente delibera.
  Il  regolamento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  sul  Bollettino dell'Autorita' Garante della
Concorrenza e del Mercato.
    Roma, 15 novembre 2007
                      Il presidente: Catricala'
                 Il segretario generale: Fiorentino

        
      
                                                             Allegato
               REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE
            IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
                               Art. 1.
                             Definizioni
    Ai fini del presente regolamento si intende:
      a) per  Codice  del Consumo, il decreto legislativo 6 settembre
2005,  n. 206, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2 agosto
2007, n. 146;
      b) per Collegio, il Presidente e i quattro Componenti;
      c) per  Uffici,  le  unita'  organizzative  di cui all'art. 10,
comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
                               Art. 2.
                       Ambito di applicazione
    1.  Il presente regolamento si applica ai procedimenti in materia
di pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del Consumo.
                               Art. 3.
                    Responsabile del procedimento
    1.   Responsabile  del  procedimento  e'  il  dirigente  preposto
all'unita'  organizzativa  competente per materia, istituita ai sensi
dell'art.  10,  comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro
funzionario dallo stesso incaricato.
    2.  Il  responsabile  di  cui  al  comma 1 provvede all'avvio del
procedimento   nonche'   agli   adempimenti   di  competenza  per  lo
svolgimento dell'attivita' istruttoria.
                               Art. 4.
                      Attivita' pre-istruttoria
    1.  Il  responsabile  del  procedimento  acquisisce ogni elemento
utile  alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo' richiedere
informazioni  e  documenti ad ogni soggetto pubblico o privato, anche
al fine di individuare il professionista.
    2.  Ad  eccezione  dei  casi  di  particolare  gravita',  qualora
sussistano   fondati   motivi   tali  da  ritenere  che  una  pratica
commerciale   sia   scorretta,   il  responsabile  del  procedimento,
informato il Collegio, puo' invitare il professionista, per iscritto,
a rimuovere i profili di possibile scorrettezza.
                               Art. 5.
                       Richiesta di intervento
    1.  Ogni  soggetto  od organizzazione che ne abbia interesse puo'
richiedere  l'intervento  dell'Autorita'  nei  confronti  di pratiche
commerciali che ritenga scorrette ai sensi del Codice del Consumo.
    2.  Con  la richiesta di cui al comma 1 sono portati a conoscenza
dell'Autorita':
      a) nome,  cognome,  denominazione o ragione sociale, residenza,
domicilio  o  sede  del  richiedente  nonche'  recapiti telefonici ed
eventuali recapiti di telefax e di posta elettronica;
      b) elementi  idonei  a  consentire  una precisa identificazione
della   pratica  commerciale  oggetto  della  richiesta  nonche'  del
professionista che l'ha posta in essere;
      c) ogni    elemento    ritenuto    utile    alla    valutazione
dell'Autorita'.
    3.  Qualora  il  Collegio  ritenga,  sulla  base  degli  elementi
prodotti  con  la  richiesta di intervento o altrimenti acquisiti dal
responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1  e
comma 2,  che  non  vi  siano  i  presupposti  per un approfondimento
istruttorio,   archivia   la   richiesta   dandone  comunicazione  al
richiedente.
                               Art. 6.
                       Avvio dell'istruttoria
    1.  Il  responsabile  del  procedimento,  valutati  gli  elementi
comunque  in  suo  possesso  e quelli portati a sua conoscenza con la
richiesta  di  intervento  di  cui all'art. 5, avvia l'istruttoria al
fine  di  verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette di
cui al Codice del Consumo.
    2.    Il   responsabile   del   procedimento   comunica   l'avvio
dell'istruttoria,  ai  sensi  dell'art.  27,  comma 3, del Codice del
Consumo,  al  professionista  e  ai  soggetti  che abbiano presentato
richiesta di intervento ai sensi dell'art. 5.
    3.  Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto
del  procedimento,  il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la
persona  responsabile  del procedimento, l'ufficio presso cui si puo'
accedere  agli  atti, la possibilita' di presentare memorie scritte o
documenti  ed  il  termine entro cui le memorie e i documenti possono
essere presentati.
                               Art. 7.
                      Termini del procedimento
    1.   Il  termine  per  la  conclusione  del  procedimento  e'  di
centoventi   giorni,   decorrenti  dalla  data  di  protocollo  della
comunicazione  di  avvio  e di centocinquanta giorni quando, ai sensi
dell'art.  27,  comma 6, del Codice del Consumo, si debba chiedere il
parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni.
    2. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o
abbia sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento
e'  di  centottanta  giorni decorrenti dalla data di protocollo della
comunicazione  di  avvio  e  di duecentodieci giorni quando, ai sensi
dell'art.  27,  comma 6, del Codice del Consumo, si debba chiedere il
parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni.
    3.  Il  termine puo' essere prorogato, con provvedimento motivato
del  Collegio,  in presenza di particolari esigenze istruttorie, fino
ad  un  massimo  di  trenta  giorni,  ovvero,  nel  caso  in  cui  il
professionista presenti degli impegni, fino ad un massimo di sessanta
giorni.
    4.   Nel  caso  in  cui,  ai  sensi  dell'art.  20  del  presente
Regolamento,  il Collegio disponga la sospensione del procedimento, i
termini  di  cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia
dell'organismo  di  autodisciplina  e,  comunque, per un periodo, non
superiore a trenta giorni, stabilito dal Collegio.
                               Art. 8.
                               Impegni
    1.  Entro  e  non  oltre  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  il  professionista puo'
presentare,  in  forma  scritta,  impegni  tali  da far venire meno i
profili di illegittimita' della pratica commerciale.
    2. L'Autorita' valuta gli impegni e:
      a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro
accettazione  rendendoli obbligatori per il professionista, chiudendo
il procedimento senza accertare l'infrazione;
      b) qualora  li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al
professionista per un'eventuale integrazione degli impegni stessi;
      c) nei  casi di manifesta scorrettezza e gravita' della pratica
commerciale  di cui all'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo o in
caso di inidoneita' degli impegni, delibera il rigetto degli stessi.
    3.  Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, il
procedimento potra' essere riaperto d'ufficio, laddove:
      a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
      b) si  modifichi  la situazione di fatto rispetto ad uno o piu'
elementi su cui si fonda la decisione;
      c) la   decisione  di  accettazione  di  impegni  si  fondi  su
informazioni  trasmesse  dalle parti che siano incomplete, inesatte o
fuorvianti.
                               Art. 9.
          Sospensione provvisoria della pratica commerciale
    1. Ai  sensi  dell'art.  27,  comma 3,  del  Codice  del Consumo,
l'Autorita', in caso di particolare urgenza, puo' disporre, d'ufficio
e  con  atto  motivato,  la  sospensione  della  pratica  commerciale
ritenuta scorretta.
    2. Il responsabile del procedimento assegna alle parti un termine
non  inferiore  a  cinque  giorni  per  presentare  memorie scritte e
documenti.  Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento
rimette gli atti al Collegio per la decisione.
    3.  Il Collegio puo' disporre con atto motivato la sospensione in
via  provvisoria  della  pratica commerciale anche senza acquisire le
memorie   delle   parti  quando  ricorrano  particolari  esigenze  di
indifferibilita'  dell'intervento.  Entro  il termine di sette giorni
dal  ricevimento  del provvedimento con il quale e' stata adottata la
misura  cautelare  provvisoria,  il  professionista  interessato puo'
presentare  memorie  scritte  e documenti. Valutate le argomentazioni
del  professionista,  il  Collegio  puo'  confermare  la  sospensione
provvisoria della pratica commerciale.
    4.  Il  responsabile  del  procedimento  comunica  alle  parti le
determinazioni dell'Autorita'.
    5.  La  decisione  dell'Autorita'  di  sospensione  della pratica
commerciale  ritenuta scorretta deve essere immediatamente eseguita a
cura  del  professionista.  Il  ricorso  avverso  il provvedimento di
sospensione  dell'Autorita'  non  sospende l'esecuzione dello stesso.
Dell'avvenuta   esecuzione   del  provvedimento  di  sospensione,  il
professionista  da'  comunicazione  all'Autorita' entro cinque giorni
dal ricevimento del provvedimento stesso.
                              Art. 10.
                   Partecipazione all'istruttoria
    1.  I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche'
i  portatori  di  interessi  diffusi  costituiti  in  associazioni  o
comitati,  cui  puo' derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto
dell'istruttoria,  hanno  facolta' di intervenire nel procedimento in
corso,    inoltrando   apposito   atto,   debitamente   sottoscritto,
contenente:
      a) nome,   cognome,  denominazione  o  ragione  sociale,  sede,
residenza o domicilio del richiedente;
      b) l'indicazione   del   procedimento   nel  quale  si  intende
intervenire;
      c) adeguata motivazione circa l'interesse ad intervenire.
    2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarita' e la
completezza   della   richiesta   di   partecipazione,   comunica  al
richiedente che lo stesso puo':
      a) accedere  agli atti del procedimento ai sensi del successivo
art. 11;
      b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.
                              Art. 11.
   Accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni raccolte
    1.  Il  diritto  di  accesso  ai  documenti formati o stabilmente
detenuti   dall'Autorita'   nei   procedimenti  concernenti  pratiche
commerciali   e'   riconosciuto   nel   corso   dell'istruttoria  dei
procedimenti  stessi  ai soggetti cui e' stato comunicato l'avvio del
procedimento,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma 2, nonche' ai soggetti
intervenienti di cui all'art. 10.
    2.  Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni
riservate   di   carattere   personale,  commerciale,  industriale  e
finanziario,  relative  a  persone  e  professionisti  coinvolti  nei
procedimenti,  il  diritto  di  accesso  e' consentito, in tutto o in
parte,  nei  limiti  in  cui  cio'  sia  necessario per assicurare il
contraddittorio.
    3.  I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti
all'accesso.   Qualora   essi   forniscano   elementi   di  prova  di
un'infrazione   o   elementi   essenziali   per   la   difesa  di  un
professionista,  gli  uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a
tali elementi.
    4.  Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel
rispetto  dei  criteri  ivi  contenuti,  gli  uffici  tengono  conto,
adottando   tutti  i  necessari  accorgimenti,  dell'interesse  delle
persone  e  dei  professionisti  a  che le informazioni riservate o i
segreti commerciali non vengano divulgati.
    5.  Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni altra
elaborazione  degli  uffici  con funzione di studio e di preparazione
del contenuto di atti.
    6.  Possono  essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i
verbali  delle  adunanze del Collegio, nonche' i documenti inerenti a
rapporti  tra  l'Autorita'  e  le  istituzioni  dell'Unione  europea,
nonche'  tra  l'Autorita'  e  gli  organi  di  altri Stati o di altre
organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la
divulgazione.
    7.  I  soggetti  che intendono salvaguardare la riservatezza o la
segretezza  delle  informazioni fornite devono presentare agli uffici
una apposita richiesta che deve contenere l'indicazione dei documenti
o  delle  parti  di documenti che si ritiene debbano essere sottratti
all'accesso, specificandone i motivi.
    8.  L'ufficio,  ove  non  ritenga  sussistenti  gli  elementi  di
riservatezza   o   di  segretezza  addotti  a  giustificazione  delle
richieste  di  cui al comma 7, ne da' comunicazione agli interessati,
con provvedimento motivato.
    9.   L'ufficio   puo'   disporre  motivatamente  il  differimento
dell'accesso  ai  documenti  sino  a quando non sia accertata la loro
rilevanza  ai  fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre
la  comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria di
cui all'art. 16.
    10.  Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta
e  motivata,  sulla  quale  il responsabile del procedimento provvede
entro trenta giorni.
                              Art. 12.
                Richiesta di informazioni e audizioni
    1.  Il  responsabile  del  procedimento  acquisisce ogni elemento
utile  alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo' richiedere
informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato.
    2.  Il  responsabile del procedimento, ove cio' sia necessario ai
fini  della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o
venga richiesto da almeno una delle parti, puo' disporre che le parti
siano  sentite  in  apposite audizioni nel rispetto del principio del
contraddittorio,   fissando  un  termine  inderogabile  per  il  loro
svolgimento.
    3.  Alle  audizioni  fissate  ai  sensi  del  comma 2 presiede il
responsabile  del  procedimento. Le parti possono farsi rappresentare
da  un  difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo
documento attestante il proprio potere di rappresentanza.
    4.   Dello   svolgimento  delle  audizioni  e'  redatto  verbale,
contenente  le  principali dichiarazioni delle parti intervenute alle
audizioni. Il verbale e' sottoscritto, al termine dell'audizione, dal
responsabile  del  procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna
delle  parti  non vuole o non e' in grado di sottoscrivere il verbale
ne e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.
Al  termine  dell'audizione  e' consegnata una copia del verbale alle
parti intervenute che ne facciano richiesta.
    5.  Ai  soli  fini della predisposizione del verbale, puo' essere
effettuata registrazione, su idoneo supporto, delle audizioni.
                              Art. 13.
             Perizie, analisi statistiche ed economiche
                     e consultazioni di esperti
    1.   In   ordine   a   qualsiasi   elemento   rilevante  ai  fini
dell'istruttoria,   il   Collegio  autorizza  le  perizie  e  analisi
statistiche  ed  economiche,  nonche'  la  consultazione  di esperti,
proposte dagli uffici.
    2.  La  scelta  dei  periti  e  dei  consulenti  viene effettuata
dall'Autorita'  tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i
tribunali  ovvero  affidata  ad  universita' o centri di ricerca, che
designano   le  persone  ritenute  professionalmente  piu'  idonee  a
compiere l'accertamento tecnico richiesto.
    3.  Nel caso in cui l'Autorita' disponga perizie e consulenze, ne
e' data comunicazione alle parti del procedimento.
    4.  I  risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati
dal responsabile del procedimento alle parti.
    5.   I   soggetti  ai  quali  e'  stato  comunicato  l'avvio  del
procedimento  e  quelli  intervenuti  ai  sensi dell'art. 10, possono
nominare,  dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un
loro  consulente,  il quale puo' assistere alle operazioni svolte dal
consulente  dell'Autorita'  e presentare, nel termine di dieci giorni
dalla  comunicazione  di  cui  al comma 4, scritti e documenti in cui
svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
                              Art. 14.
                              Ispezioni
    1.  Il  Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile
del   procedimento  presso  chiunque  sia  ritenuto  in  possesso  di
documenti  aziendali  utili  ai  fini dell'istruttoria. Nei confronti
delle  amministrazioni  pubbliche  si chiede previamente l'esibizione
degli atti.
    2.  I  funzionari  dell'Autorita' incaricati dal responsabile del
procedimento  di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su
presentazione    di   un   atto   scritto   che   precisi   l'oggetto
dell'accertamento  e  le  sanzioni  per  il rifiuto, l'omissione o il
ritardo,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire  informazioni  ed
esibire  documenti  richiesti  nel  corso dell'ispezione, nonche' nel
caso  in  cui  siano  fornite  informazioni  ed esibiti documenti non
veritieri.
    3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o
di  omissione, ai fini delle sanzioni previste dall'art. 27, comma 4,
del Codice del Consumo, l'opposizione:
      a) di  vincoli  di  riservatezza  o  di  competenza  imposti da
regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
      b) di  esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o
amministrative;
      c) di  esigenze  di tutela del segreto aziendale o industriale,
salvo  i  casi  in  cui  l'Autorita'  riconosca  particolari esigenze
segnalate al riguardo.
    4.  Per  documento  si  intende  ogni  rappresentazione  grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto  di  atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati
ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di
responsabilita'   e  rappresentativita'  dell'autore  del  documento,
nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
    5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
      a) accedere  a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del
soggetto  nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei
luoghi  di  residenza  o  domicilio  estranei all'attivita' aziendale
oggetto dell'indagine;
      b) controllare i documenti di cui al comma 4;
      c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
      d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
    6.  Nel  corso  delle  ispezioni,  i soggetti interessati possono
farsi  assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che
l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione.
    7.  Di  tutta  l'attivita'  svolta  nel corso dell'ispezione, con
particolare  riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti,
e' redatto processo verbale.
    8.  Nello  svolgimento dell'attivita' ispettiva, l'Autorita' puo'
avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza che, ai sensi
dell'art. 27, comma 2, del Codice del Consumo, agisce con i poteri ad
essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta sui redditi.
                              Art. 15.
                          Onere della prova
    1.  Qualora  il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.
27,  comma 5,  del Codice del Consumo, disponga che il professionista
fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica
commerciale,   comunica   tale  incombente  istruttorio  alle  parti,
indicando  gli  elementi  di  prova  richiesti,  la motivazione della
richiesta stessa e il termine per la produzione della prova.
                              Art. 16.
           Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere
          all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni
    1.   Il   responsabile   del   procedimento,   allorche'  ritenga
sufficientemente  istruita la pratica, comunica alle parti la data di
conclusione  della  fase  istruttoria  e  indica loro un termine, non
inferiore  a  dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie
conclusive o documenti.
    2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento
rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.
    3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'art. 27,
comma 6,  del  Codice  del  Consumo, prima dell'adempimento di cui al
comma 2  del  presente articolo, richiede il parere all'Autorita' per
le  Garanzie  nelle  Comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del
procedimento  secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  19, comma 1.
L'Autorita'  per  le Garanzie nelle Comunicazioni comunica il proprio
parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
    4.  In  caso  di  decorrenza  del  termine  senza  che  sia stato
comunicato  il  parere  o senza che l'Autorita' per le Garanzie nelle
Comunicazioni  abbia  rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorita'
Garante  della  Concorrenza  e  del Mercato procede indipendentemente
dall'acquisizione  del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorita' per
le   Garanzie   nelle   Comunicazioni  abbia  rappresentato  esigenze
istruttorie,  il  termine di conclusione del procedimento e' sospeso,
per  un periodo massimo di trenta giorni, dalla data di ricezione, da
parte  dell'Autorita'  per  le  Garanzie  nelle  Comunicazioni, delle
notizie  e  documenti  richiesti  sino  alla  data in cui pervenga il
relativo parere.
                              Art. 17.
                      Decisione dell'Autorita'
    1.  Il  responsabile  del  procedimento comunica alle parti ed ai
soggetti  eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimento
finale dell'Autorita', che e' altresi' pubblicato, entro venti giorni
dalla sua adozione, nel bollettino dell'Autorita'.
    2.  Il provvedimento finale dell'Autorita' contiene l'indicazione
del termine ed il soggetto presso cui e' possibile ricorrere.
    3.  Al  fine  di  assicurare al pubblico la piu' ampia conoscenza
della  propria attivita' istituzionale, l'Autorita' puo' rendere note
le proprie decisioni anche attraverso comunicati stampa.
                              Art. 18.
Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa
    1.   L'Autorita',  con  il  provvedimento  con  cui  dichiara  la
scorrettezza   della   pratica   commerciale   posta  in  essere  dal
professionista  puo'  disporre,  ai  sensi dell'art. 27, comma 8, del
Codice del Consumo, la pubblicazione della pronuncia, integralmente o
per  estratto,  ovvero  di  una dichiarazione rettificativa, a cura e
spese  del  professionista.  L'Autorita'  puo'  altresi'  disporre la
pubblicazione  degli  impegni  ottenuti  dal  professionista ai sensi
dell'art.  8  a  cura  e  spese  del  professionista.  In  tali  casi
l'Autorita'  determina il mezzo e le modalita' di tali adempimenti ed
il  termine  entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del
provvedimento   che   dispone   la   pubblicazione  della  pronuncia,
integralmente   o   per   estratto,   ovvero   di  una  dichiarazione
rettificativa,  ovvero  degli  impegni, viene inviata al proprietario
del   mezzo   attraverso   il  quale  la  pubblicazione  deve  essere
effettuata.  La  dichiarazione  rettificativa puo' essere disposta in
forma  di  comunicazione  personale  quando la pratica commerciale e'
indirizzata personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.
    2.   Effettuata   la   pubblicazione   della  pronuncia  o  della
dichiarazione  rettificativa  ovvero degli impegni di cui al comma 1,
il  professionista  ne  da'  immediata  comunicazione  all'Autorita',
trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari
cui  e'  stata  indirizzata  la  comunicazione individuale quando, ai
sensi   del   comma 1,  debba  essere  indirizzata  personalmente  ai
destinatari dell'originaria pratica commerciale.
                              Art. 19.
                            Comunicazioni
    1.  Le  comunicazioni  previste  dal  presente  regolamento  sono
effettuate  mediante  lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
consegna  a mano contro ricevuta, via mail mediante posta certificata
e  firma  digitale  e telefax. In caso di trasmissione per telefax, i
documenti  si  considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso
in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.
    2.  Al  richiedente  e  ai soggetti eventualmente intervenuti nel
procedimento   le   comunicazioni  vengono  effettuate  al  domicilio
indicato  nella  domanda. Al committente della pratica commerciale e,
se  conosciuto,  al  suo  autore  le comunicazioni vengono effettuate
presso  l'ultima  residenza,  domicilio  o sede conosciuti o comunque
risultanti  da  pubblici  registri.  Se  le comunicazioni non possono
avere  luogo,  le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un
avviso nel bollettino dell'Autorita'.
                              Art. 20.
                           Autodisciplina
    1.  I  soggetti  che,  ai  sensi  dell'art. 27-ter del Codice del
Consumo,   richiedono   la   sospensione   del  procedimento  dinanzi
all'Autorita',  devono  inoltrare  apposita  istanza,  fornendo prova
dell'esistenza    del    procedimento    dinanzi   all'organismo   di
autodisciplina,   con  le  indicazioni  idonee  ad  individuare  tale
organismo e l'oggetto del procedimento stesso.
    2.  Il  responsabile  del  procedimento,  ricevuta  l'istanza  di
sospensione   di  cui  al  comma 1  del  presente  articolo,  ne  da'
comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di
osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la
pronuncia del Collegio sull'istanza. Il responsabile del procedimento
da'  altresi'  tempestiva  comunicazione  alle parti della cessazione
della causa di sospensione.
                              Art. 21.
                         Disposizioni finali
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    2.  Dalla  data di entrata in vigore del presente regolamento non
trova   piu'  applicazione  la  disciplina  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  11 luglio  2003, n. 284, recante norme
sulle  procedure istruttorie dell'Autorita' in materia di pubblicita'
ingannevole e comparativa.







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