Cantiere: Rischio rumore, come cambia la disciplina
Data: 22/12/2006
Argomento: Sicurezza


Rumore sotto controllo in cantiere:
Dal 14 dicembre sono in vigore le nuove norme per la protezione dei lavoratori dal rumore contenute nel Dlgs 195/2006. La disciplina e` di difficile applicazione nel caso di attivita` temporanee come quelle svolte nei cantieri edili.


Infatti e` condizionata in modo evidente dall`essere stata concepita e redatta tenendo presenti piu` le caratteristiche dei luoghi di produzione fissi che quelle tipiche dell`industria delle costruzioni.
L`estrema variabilita` delle esposizioni nel corso della vita del cantiere, oltre che nell`ambito delle singole giornate o settimane lavorative nel settore delle costruzioni, rendono praticamente impossibile applicare le metodologie di valutazione del rumore previste in altri settori produttivi, dove a ciascun lavoratore e a ciascun posto di lavoro e` attribuibile uno specifico livello di esposizione.

Nuovi criteri
Risulta quindi necessario individuare criteri piu` attinenti al caso di specie adottando il seguente percorso logico:
- individuazione delle attivita` lavorative e delle relative emissioni sonore durante il loro svolgimento;
- suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere in gruppi omogenei secondo le attivita` svolte e individuazione, nell`ambito di ciascun gruppo omogeneo, dei livelli di esposizione equivalenti di ciascuna delle attivita` e della relativa percentuale di tempo lavorativo dedicato;
- calcolo per ciascun gruppo omogeneo, del livello di esposizione personale relativo alla settimana di maggior rischio (comma 2, articolo 49-quater del Dlgs 626/94) riferita all`intera durata del ciclo produttivo, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e considerando, al solo fine del rispetto del valore limite (87 dBA), dell`attenuazione dei dispositivi di protezione individuale dell`udito scelti;
In situazioni non contemplate nelle banche dati sono necessarie le verifiche strumentali. Ma e` prassi che i risultati rilevati in un cantiere siano esportabili in altri cantieri analoghi e che, con alcune avvertenze, si possa fare diretto riferimento ai valori individuati nelle banche dati o a quelli in possesso delle imprese.
A conferma va ricordato che l`articolo 16 del Dlgs 494/96 prevede che nel settore costruzioni l`esposizione del lavoratore al rumore puo` essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento a studi e misurazioni la cui validita` e` riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni, quindi l`uso delle banche dati conserva tutta la sua validita`. L`impiego delle banche dati permette la valutazione preventiva del rischio e consente di adottare le misure necessarie superando gli inevitabili tempi d`attesa di una campagna di misurazione diretta.
Per utilizzare valori corretti, che possono essere diversi da quelli indicati nelle banche dati, si dovra` tenere conto di: a) risultati di rilevazioni di controllo che sono comunque necessarie o consigliabili; b) possibile sovrapposizione di rumori provenienti da altre attivita` in atto nello stesso cantiere; c) eventuali altre situazioni peggiorative quali, per esempio, lavoro in ambienti confinati, macchine piu` rumorose per obsolescenza o carenza di manutenzione eccetera; d) caratteristiche delle macchine superiori a quelle individuate in banca dati (attrezzi efficacemente ``silenziati``) o di particolari disposizioni che producano effetti di schermo; e) particolari modalita` operative.
Le sanzioni
L`entrata in vigore del Dlgs 195/2006 ha cambiato anche il regime sanzionatorio per chi non si adegua alle regole di tutela dai rischi di esposizione al rumore. L`abrogazione della precedente normativa (Dlgs 277/91 nella parte relativa al rumore), e l`entrata in vigore del Dlgs 195/06 rendono applicabili le sanzioni penali del Dlgs 626/94 anche agli altri soggetti coinvolti (preposti, lavoratori, medici competenti, progettisti, fabbricanti e installatori).
Mario Trapani
Il Sole 24 Ore - 18/12/2006





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