Gazz.Uff.: Accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di comuni
Data: 08/01/2008
Argomento: Liberi Professionisti


AGENZIA DEL TERRITORIO - DECRETO 18 Dicembre 2007 - Accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di comuni, comunita' montane ed aggregazioni di comuni, in funzione del processo di decentramento delle funzioni catastali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (GU n. 296 del 21-12-2007 )

AGENZIA DEL TERRITORIO 

DECRETO 18 Dicembre 2007 

Accesso  al  servizio  di  consultazione  telematica della banca dati
catastale  ed  ipotecaria  da  parte  di comuni, comunita' montane ed
aggregazioni  di  comuni,  in  funzione del processo di decentramento
delle  funzioni  catastali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.

                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente
il  riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art.
4  della  legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'art. 11,
comma 3,  che  dispone  che, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di
liquidazione   ed   accertamento,  i  comuni  possono,  tra  l'altro,
richiedere  dati,  notizie  ed  elementi  rilevanti nei confronti dei
singoli  contribuenti  agli uffici pubblici competenti, con esenzione
di spese e diritti;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo  1997,  n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 194, della
legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  ed in particolare, l'art. 66 che
prevede,  tra le funzioni conferite agli enti locali, quelle relative
alla  conservazione,  utilizzazione  e  aggiornamento  degli atti del
catasto   terreni   e   del   catasto  edilizio  urbano,  nonche'  la
partecipazione  al processo di determinazione degli estimi catastali,
fermo  restando  quanto  previsto, a carico dello Stato, dall'art. 65
dello  stesso  decreto legislativo, in materia di gestione unitaria e
certificata   della   base   dei  dati  catastali  e  dei  flussi  di
aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la
loro  utilizzazione  attraverso  il Sistema pubblico di connettivita'
(SPC);
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche,  recante  "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare,
l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;
  Visto  l'art.  32  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ordine
alla attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti
locali;
  Visto  il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 14, concernente l'affidamento
di   ulteriori   funzioni   statali  ai  comuni  e  alla  conseguente
regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa, ed in
particolare  l'art.  43,  comma 4,  che dispone, al fine di agevolare
l'acquisizione  d'ufficio  di  informazioni  e dati relativi a stati,
qualita'  personali  e  fatti,  contenuti in albi, elenchi o pubblici
registri,   che   le   amministrazioni  certificanti  sono  tenute  a
consentire   alle   amministrazioni   procedenti,   senza  oneri,  la
consultazione  per  via  telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato
dal  Ministro  delle  finanze,  con  cui sono state rese esecutive, a
decorrere  dal  1° gennaio  2001,  le  Agenzie fiscali previste dagli
articoli 62,  63,  64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  come  modificato  dal  successivo decreto ministeriale 20 marzo
2001, n. 139;
  Visto  l'art.  1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il
quale  prevede  che,  con  decreto  del  direttore  dell'Agenzia  del
territorio,  sono  stabilite  le  modalita' attuative dell'accesso ai
servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1, commi da 194 a 200, che disciplina i termini e le modalita' per il
trasferimento delle funzioni catastali ai comuni;
  Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio
2007,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2007,
concernente   l'accesso   al   sistema  telematico  dell'Agenzia  del
territorio  per  la  consultazione  delle  banche  dati  ipotecaria e
catastale,   che  ha  introdotto  un  nuovo  regime  convenzionale  a
decorrere dal 1° gennaio 2008;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
3 dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 292 del
17 dicembre  2007,  concernente  le  modalita'  di partecipazione dei
comuni  all'attivita'  di  accertamento  ai  sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
14 giugno  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  154 del
5 luglio  2007, concernente il decentramento delle funzioni catastali
ai  comuni,  ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  che, in particolare, richiama il protocollo d'intesa
sottoscritto dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI in data 4 giugno
2007;
  Considerate  le  indicazioni  contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 5
del  protocollo d'intesa Agenzia del territorio - ANCI 4 giugno 2007,
ed  in  particolare  la  previsione  che  il  sistema di interscambio
rientra negli strumenti a supporto del decentramento;

                              Dispone:

                               Art. 1.

           Accesso alla banca dati catastale ed ipotecaria

  1.  Al  fine di assicurare e garantire l'effettiva applicazione del
principio  di  interoperabilita'  di  cui  all'art. 5 del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 14 giugno 2007, i comuni, le
comunita' montane, le unioni dei comuni ed altre forme associative di
comuni  di  cui  all'art.  2  dello stesso decreto, fermo restando il
divieto  di  cui all'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296, accedono al servizio di consultazione telematica della banca
dati   catastale   dell'Agenzia   del  territorio  in  esenzione  dal
versamento  degli importi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b)
del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.
  2.  I comuni, le comunita' montane, le unioni dei comuni e le altre
forme  associative di comuni accedono alla banca dati ipotecaria alle
condizioni   di   cui  al  comma precedente,  esclusivamente  qualora
ricorrano  anche  i  presupposti  di esenzione dalle tasse ipotecarie
previsti dalla normativa vigente e dichiarino, all'atto dell'adesione
alle  condizioni  generali di cui all'art. 2 del presente decreto, di
utilizzare  l'accesso per il raggiungimento degli scopi istituzionali
previsti dalla medesima normativa.

        
      
                               Art. 2.

             Condizioni generali di accesso al servizio

  1.  L'accesso  al  servizio di consultazione telematica della banca
dati  catastale  e  ipotecaria  e'  consentito  previa  adesione  dei
soggetti   di   cui  all'art.  1  alle  condizioni  generali  di  cui
all'allegato  A,  recante  "Condizioni generali di accesso al sistema
telematico  dell'Agenzia  del  territorio  per la consultazione delle
banche dati ipotecaria e catastale ai sensi del decreto del direttore
dell'Agenzia  del territorio 18 dicembre 2007", che costituisce parte
integrante del presente decreto.
  2.  L'adesione  alle  condizioni di cui al precedente comma avviene
esclusivamente  in via telematica e mediante sottoscrizione con firma
digitale.

        
      
                               Art. 3.

                        Norma di salvaguardia

  1.  Per  quanto non specificamente previsto nel presente decreto si
applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.

        
      
                               Art. 4.

                          Norma transitoria

  1. Al fine di garantire la continuita' nell'accesso alla banca dati
ipocatastale,  i  comuni, le comunita' montane, le unioni di comuni e
le  altre  forme  associative  di  comuni,  titolari,  alla  data del
31 dicembre  2007,  della  convenzione  per l'accesso alla banca dati
catastale  ed  ipotecaria  in  esenzione  dal  versamento dei tributi
catastali   e  delle  tasse  ipotecarie,  mantengono  l'accesso  alle
predette banche dati senza alcun onere fino e, comunque, non oltre il
29 febbraio 2008.

        
      
                               Art. 5.

                            Pubblicazione

  1.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
    Roma, 18 dicembre 2007

                                   Il direttore dell'Agenzia: Picardi

        
      
                                                           Allegato A
    Condizioni generali di accesso al sistema telematico dell'Agenzia
del  territorio  per  la consultazione delle banche dati ipotecaria e
catastale  ai  sensi  del  decreto  del  direttore  dell'Agenzia  del
territorio 18 dicembre 2007
tra:
    l'Agenzia  del territorio, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5
in persona del legale rappresentante, di seguito denominata "Agenzia"
  e:
  .... CF/PI: ....
  con residenza/sede in ..... rappresentato da
  .... in qualita' di ....
  di seguito denominato "Utente".

                              Premesso:

    che  l'art.  66  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
prevede  tra  le  funzioni conferite agli enti locali quelle relative
alla  conservazione,  utilizzazione  e  aggiornamento  degli atti del
catasto   terreni   e   del   catasto  edilizio  urbano,  nonche'  la
partecipazione  al processo di determinazione degli estimi catastali,
fermo  restando  quanto  previsto, a carico dello Stato, dall'art. 65
dello  stesso  decreto legislativo, in materia di gestione unitaria e
certificata   della   base   dei  dati  catastali  e  dei  flussi  di
aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la
loro  utilizzazione  attraverso  il Sistema pubblico di connettivita'
(SPC);
    che  il  comma 3 dell'art. 5 del protocollo d'intesa sottoscritto
dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007 include
il   sistema   di   interscambio   negli  strumenti  a  supporto  del
decentramento;
    che   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
14 giugno  2007  prevede  la  fruizione  dei  servizi  d'interscambio
predisposti dall'Agenzia del territorio da parte dei comuni;
    che  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
3 dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 292 del
17 dicembre  2007,  concernente  le  modalita'  di partecipazione dei
comuni  all'attivita'  di  accertamento  ai  sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla  legge  2 dicembre  2005,  n.  248,  prevede  espressamente  la
partecipazione dei comuni alle attivita' di accertamento tributario;
    che   con  decreto  del  direttore  dell'Agenzia  del  territorio
18 dicembre  2007  e'  stato  regolamentato  l'accesso al servizio di
consultazione  telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da
parte  di  comuni,  comunita' montane, unioni di comuni e altre forme
associative di comuni;
    che  l'Utente  ha  richiesto  di essere abilitato a collegarsi al
sistema   informativo  dell'Agenzia  per  l'accesso  al  servizio  di
consultazione telematica della banca dati catastale e ipotecaria.
    Tutto  cio'  premesso, l'Utente aderisce alle seguenti condizioni
di accesso al servizio;

                               Art. 1.


                               Oggetto

    1.  L'Utente  e'  abilitato  a  collegarsi al sistema elettronico
dell'Agenzia  al  fine  di  accedere  al  servizio  di  consultazione
telematica della banca dati catastale ed ipotecaria.

                               Art. 2.


                           Importi dovuti

    1.  L'accesso  al  servizio  di  consultazione  della  banca dati
catastale  e'  consentito  senza  alcun  onere per l'utente, ai sensi
dell'art.  1,  comma 1,  del  decreto  del direttore dell'Agenzia del
territorio 18 dicembre 2007.
    2. L'accesso alla banca dati ipotecaria e' consentito senza alcun
onere  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto del direttore
dell'Agenzia  del  territorio  18 dicembre 2007; a tal fine, l'Utente
dichiara di accedere alla banca dati ipotecaria esclusivamente per il
raggiungimento degli scopi istituzionali previsti da almeno una delle
seguenti norme di esenzione dalle tasse ipotecarie: art. 11, comma 3,
del  decreto  legislativo  n. 504/1992; art. 43, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

                               Art. 3.


   Utilizzazione dei dati ed obblighi di tutela dei dati personali

    1.  L'Utente  s'impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i
documenti  ottenuti  per fini consentiti dalla legge, nel rispetto di
quanto  previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei
dati  personali  ed  in  tema di riutilizzazione commerciale dei dati
ipotecari e catastali. In particolare l'Utente si impegna ad adottare
le  misure  organizzative,  fisiche  e  logiche  di  cui  al  decreto
legislativo   n.   196/2003  e  del  relativo  disciplinare  tecnico,
necessarie  ad  assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti
in   ragione   delle   presenti  condizioni  di  accesso  rispondendo
dell'operato dei propri dipendenti, incaricati e collaboratori.

                               Art. 4.


                  Gestione dei sistemi informativi

    1.  L'Agenzia ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i
sistemi  di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione
dei  dati,  nonche'  di  gestire  le  informazioni  memorizzate.  Ha,
altresi',  la  facolta'  di  variare la base informativa in relazione
alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni
tecniche   relative   al   proprio   sistema   informatico.   Nessuna
responsabilita'  potra'  gravare  sull'Agenzia per danni di qualsiasi
natura,  diretti  ed  indiretti,  per le suddette variazioni, ne' per
eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

                               Art. 5.


                           Disabilitazione

    1.  La  violazione  degli  obblighi  di  cui  all'art. 3 comporta
l'immediata disabilitazione dell'accesso al servizio.
    2.   L'utilizzo   dell'accesso   al   servizio  di  consultazione
telematica  della  banca  dati  ipotecaria in violazione dell'art. 2,
comma 2,  comporta  l'immediata  disabilitazione  al  servizio  ed il
recupero delle tasse ipotecarie non corrisposte.
    3. La disabilitazione e' comunicata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.

                               Art. 6.


                           Foro competente

    1.  Il  Foro  competente  a  risolvere qualsiasi controversia che
possa sorgere tra l'Agenzia e l'Utente e' quello di Roma.

                               Art. 7.


                               Durata

    1.  L'abilitazione  all'accesso al servizio decorre dalla data di
adesione  alle  presenti  condizioni  generali  ed ha durata di dieci
anni.

                               Art. 8.


                      Tutela dei dati personali

    1.  Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.  196  (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati
comunicati  dall'Utente  in  sede di registrazione formano oggetto di
trattamento  da  parte  dell'Agenzia,  nel  rispetto  della normativa
citata.
    I  dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed
il trattamento e' effettuato, anche attraverso l'ausilio di strumenti
elettronici.
    Ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1,  lettera b) e c), del decreto
legislativo  n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da
parte  dell'Agenzia e' essenziale per l'adempimento degli obblighi di
legge  e  per  l'esecuzione  del servizio e che, pertanto, il mancato
consenso  al  trattamento  dei  dati  impedisce  l'instaurazione o la
prosecuzione del rapporto con l'Agenzia stessa.
    I  dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento
di  specifici  obblighi  di  legge, ovvero qualora tale comunicazione
risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.

                               Art. 9.


                            Comunicazioni

    1. Tutte le comunicazioni e notifiche all'Agenzia dovranno essere
eseguite  esclusivamente  con  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento al seguente indirizzo: Agenzia del territorio - Direzione
Centrale  Organizzazione  e  Sistemi  Informativi  - Ufficio gestione
contratti  e  convenzioni  -  Viale Antonio Ciamarra 144, 00173 Roma,
ovvero  mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato
sul sito internet dell'Agenzia del territorio.
p. l'Agenzia del territorio Il Direttore dell'Agenzia      |
pro-tempore Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   |
sensi dell'art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 39/1993 |L'utente*

    Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 1341 del codice civile
l'utente approva specificamente i seguenti articoli 5 e 7.
             |L'utente* *Sottoscritto con firma digitale







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