Per il Consiglio di Stato (Sez. V 21/11/2007, n. 593) la mancata indicazione del capogruppo in sede di gara non determina l'esclusione. Nella sentenza viene evidenziata la necessita' di garantire l'autonomia delle singole imprese partecipanti al raggruppamento fino al momento in cui non venga a costituirsi il vincolo di solidarieta' previsto dalla normativa.
In particolare, fino a quando non viene perfezionato il vincolo associativo
attraverso la sottoscrizione del mandato con rappresentanza da parte delle
singole imprese a una di esse, le imprese partecipanti all'associazione
temporanea sono tenute soltanto a sottoscrivere congiuntamente l'offerta e a
vincolarsi alla costituzione formale del raggruppamento. In questa logica il
Consiglio di Stato non ritiene necessaria l'indicazione dell'impresa capogruppo
nella fase di partecipazione alla gara, salvo che non vi siano "specifiche
prescrizioni ed esigenze".
Fonte: ANIEM
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LA SENTENZA DAL SITO DEL CONSIGLIO DI STATO (file doc)