MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CIRCOLARE N. 3/2008
Roma, 25 gennaio 2008
Oggetto:
Artt. 36-quater e 36-quinquies, D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. – Obblighi del datore di
lavoro relativi all'impiego dei ponteggi e all'impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi – Chiarimenti concernenti la formazione dei
lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi e addetti all'impiego
di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.
Si fa riferimento alle numerose richieste di chiarimenti in merito ai termini di scadenza entro
cui effettuare i corsi di formazione previsti dall'art. 36-quater, commi 9 e 10 e dall'art. 36-
quinquies, comma 5, del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i., chiarimenti che scaturiscono anche dalle
difficolta' di effettuazione della parte pratica del percorso formativo.
Al riguardo, in accordo con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., si precisa che i
termini di scadenza del 23.02.2008 (cioe' dopo due anni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale
dell'Accordo Stato, regioni e province autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data
23 febbraio 2006) si intendono quelli di attivazione dei percorsi formativi, che comunque devono
terminare entro e non oltre il 23/02/2009.
f.to Il Direttore Generale
ad interim
(Dott. Ugo MENZIANI)