APPALTO INTEGRATO. Per Importi di progettazione inferiori a 100.000 euro, l'ente appaltante non puo' richiedere specifici requisiti di progettazione ulteriori rispetto al possesso della attestazione SOA per progettazione e costruzione.
Data: 31/01/2008
Argomento: Procedure di gara


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione n. 164 del 23.05.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ANCE Catania - 1) appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e lavori di adeguamento e riqualificazione delle degenze del dipartimento assistenziale materno infantile; 2) appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e lavori di manutenzione straordinaria per riqualificazione e adeguamento plesso di clinica urologia per realizzazione nuovo servizio emodialisi. S.A.:Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” dell'Universita' di Palermo.

In data 13 febbraio 2007 l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” dell'Universita' di Palermo bandiva i lavori indicati in oggetto da aggiudicarsi ad appalto integrato.

Per quanto attiene ai requisiti richiesti per la progettazione, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, detti bandi (punto 11.3) prevedevano che i concorrenti dovessero possedere “i requisiti di cui all'articolo 53, comma 3 del d. Lgs. n. 163/2006, secondo quanto previsto al capo IV dello stesso titolo all'art. 91, comma 2, secondo la procedura dell'art. 57, comma 6, nonche' le caratteristiche di cui all'art. 63 del d.P.R. 554/1999 e in particolare: gli importi minimi della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, devono essere pari a tre volte l'importo stimato per ciascuna categoria dell'intervento cui si riferisce il servizio da affidare.”

In data 6 aprile 2007 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'ANCE di Catania ha contestato la richiesta alle imprese partecipanti del possesso dei requisiti di progettazione di cui all'articolo 63 del d. P.R. 554/1999 nonche' il rinvio ai disposti dell'articolo 53, comma 3, del d. Lgs. n. 163/2006. L'Associazione istante evidenzia che le disposizioni di detto articolo sono attualmente sospese, come disposto dal decreto legislativo n. 6/2007.

In sede di istruttoria procedimentale, la S.A. ha rappresentato che i bandi in esame, la cui prima stesura e' stata predisposta in data 23 ottobre 2006, sono stati oggetto di una revisione sulla base di quanto richiesto dall'Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti, secondo il quale negli appalti integrati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del d. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti.

Inoltre, la complessita' dell'intervento tecnico dedotto in appalto, ha determinato la S.A. a chiedere una elevata qualificazione nella progettazione (tre volte l'importo stimato di ciascuna categoria cui si riferisce l'intervento) non ritenendo sufficiente, in capo al concorrente, il possesso dell'attestazione SOA per progettazione e costruzione.

Infine, l'Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti ha fatto presente che i bandi sono stati predisposti in data precedente l'emanazione del decreto legislativo n. 6/2007 e che a quella data la S.A. non poteva non applicare le disposizioni di cui all'articolo 53 del Codice degli appalti.

L'Autorita'

Dopo le opportune considerazione

ha ritenuto


che i bandi in esame, nei limiti di cui in motivazione, NON SONO CONFORMI alla normativa di settore per quanto attiene: 

- al rinvio alla procedura di cui agli articoli 91, comma 2 e 57, comma 6 del d. Lgs n. 163/2006;

- alla richiesta di specifici requisiti di progettazione ulteriori rispetto al possesso della attestazione SOA per progettazione e costruzione.

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