La Circolare
illustra le principali novita' riguardanti il documento unico di regolarita'
contributiva e fornisce le istruzioni per gli aspetti di competenza.
Organo:
INAIL - DIREZIONE GENERALE -
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare n. 7 del 5 febbraio 2008.
Oggetto: Documento Unico di Regolarita' Contributiva. Decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007
STRALCIO
DELLA CIRCOLARE:
(per la circolare integrale cliccare
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Quadro
Normativo
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PREMESSA
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LA
NUOVA DISCIPLINA
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AMBITO
DI APPLICAZIONE
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A)
Soggetti obbligati a richiedere il durc
Nei
casi sopra indicati, i datori di lavoro devono essere sempre in possesso del
DURC. Nel solo caso degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei
lavori privati edili, devono essere in possesso del DURC anche i lavoratori
autonomi 6.
La
richiesta di DURC per i lavoratori autonomi e il procedimento di emissione del
relativo certificato seguono le stesse modalita' gia' previste per i datori di
lavoro 7
e i loro intermediari.
Si
ricorda che, in tutti gli appalti, sono obbligati al possesso del DURC sia gli
appaltatori che i subappaltatori e che tale obbligo sussiste per tutte le fasi,
sia dell'appalto che del subappalto.
Le
richieste di DURC possono essere effettuate ( esclusivamente per via
telematica 8)
anche dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o a rilevanza pubblica, dalle
Pubbliche Amministrazioni che erogano/concedono benefici, agevolazioni,
sovvenzioni nonche' dagli intermediari 9
e dalle SOA.
Nel caso in cui l'INAIL sia il
soggetto a cui va presentato il DURC 10, l'azienda e' esonerata
dall'obbligo di richiedere il certificato 11. Sara' lo stesso Istituto ad
effettuare la verifica della regolarita', anche presso gli altri enti
previdenziali, senza emettere formalmente il certificato 12.
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B)
Soggetti obbligati a rilasciare il durc
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C)
Emissione del durc e sua validita'
Il
termine massimo per il rilascio del DURC e' di 30 giorni dalla richiesta 15,
al netto del periodo (massimo) di sospensione di 15 giorni che puo' essere
attivato:
•
per fini istruttori , in caso di temporanea indisponibilita' delle
informazioni in possesso dell'operatore o di necessario aggiornamento degli atti
occorrenti per la verifica;
•
per la regolarizzazione della posizione contributiva , esclusi i casi di
partecipazione a gare d'appalto.
La
sospensione di 15 giorni puo' essere attivata una sola volta dagli Enti
certificatori.
Il
previgente termine di 10 giorni per la sospensione istruttoria presente nella
procedura www.sportellounicoprevidenziale.it , come concordato con
INPS e Casse Edili, sara' quindi portato a 15 giorni.
Sono
previsti i seguenti periodi di validita' del DURC 16:
•
per i lavori privati in edilizia, il certificato ha validita' trimestrale;
•
per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione
sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa
comunitaria, il certificato ha validita' mensile.
Negli
altri casi, la validita' del DURC e' correlata alla specifica normativa di
riferimento e quindi:
•
per tutti gli appalti pubblici, e' legata allo specifico appalto ed e' limitata
alla fase per la quale il certificato e' stato richiesto (es. stipula contratto,
pagamento SAL, ecc.);
•
per l'attestazione SOA e l'iscrizione all'Albo Fornitori, allo specifico motivo
della richiesta.
Si
ricorda che l'utilizzo di un DURC non piu' rispondente a verita' equivale ad uso
di atto falso ed e' punito ai sensi del codice penale.
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REQUISITI
DI REGOLARITA'
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A)
Requisiti necessari per la regolarita' contributiva
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B)
Cause non ostative ai fini della regolarita' CONTRIBUTIVA
1)
Scostamento non grave
Ai
soli fini della partecipazione ad un appalto o della verifica di
un'autocertificazione in fase di gara, la regolarita' contributiva deve essere
dichiarata anche in presenza di uno “scostamento non grave” 20
tra somme dovute e somme versate .
Lo
scostamento si intende “non grave” quando “con riferimento a ciascun
periodo di paga o di contribuzione” c'e' una differenza tra il dovuto e il
versato che e' inferiore o pari al 5%, o comunque un debito inferiore a 100
euro.
Come
precisato nella circolare ministeriale, la norma va interpretata nel senso che
la regolarita' contributiva deve essere dichiarata, anche in presenza di uno
scostamento superiore al 5 %, qualora il debito contributivo sia inferiore a 100
Euro.
Per
quanto riguarda l'INAIL, entrambi i criteri si applicano alla somma dei
versamenti dovuti aventi scadenza in uno stesso anno.
In
caso di un certificato di regolarita' rilasciato in presenza di scoperture
“non gravi”, il datore di lavoro o il lavoratore autonomo sono comunque
obbligati a versare l'importo dovuto entro i 30 giorni successivi. Pertanto, in
tali casi, la Sede deve comunque invitare l'azienda a sanare la propria
posizione debitoria entro il predetto termine dal rilascio del DURC.
Se
l'azienda non provvede al pagamento dell'importo dovuto nel termine fissato,
l'irregolarita' sara' dichiarata nei DURC rilasciati in occasione delle
successive fasi dell'appalto.
Diversamente,
in tutti i casi di richiesta del DURC diversi dalla partecipazione alla gara o
dalla verifica dell'autodichiarazione, la presenza di una scopertura anche
inferiore ai limiti sopra indicati, comporta la irregolarita' dell'azienda (con
sospensione della pratica e invito a regolarizzare la posizione entro 15
giorni).
2)
Cause non ostative alla regolarita' contributiva
Comportano
il rilascio di un certificato di regolarita' contributiva le seguenti
situazioni:
•
crediti dell'Istituto gia' iscritti a ruolo per i quali e' stata disposta la
sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
•
crediti dell'Istituto non ancora iscritti a ruolo per i quali vi e' pendenza di
contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto del ricorso) o di
contenzioso giudiziario (fino al passaggio in giudicato delle sentenza) 21;
•
aiuti di Stato 22
non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato.
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C)
Irregolarita' in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative al
rilascio del DURC per benefici normativi e contributivi
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DURC
PER BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI
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ISTRUZIONI
OPERATIVE
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Allegati:
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note
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circolare integrale cliccare
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