DURC - Un altra circolare, questa volta dell'INAIL. La n. 7/2008.
Data: 08/02/2008
Argomento: DURC


La Circolare illustra le principali novita' riguardanti il documento unico di regolarita' contributiva  e fornisce le istruzioni per gli aspetti di competenza. Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare n. 7 del 5 febbraio 2008.
Oggetto: Documento Unico di Regolarita' Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007


STRALCIO DELLA CIRCOLARE:
(per la circolare integrale cliccare qui)

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Quadro Normativo
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PREMESSA
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LA NUOVA DISCIPLINA
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AMBITO DI APPLICAZIONE
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A) Soggetti obbligati a richiedere il durc

Nei casi sopra indicati, i datori di lavoro devono essere sempre in possesso del DURC. Nel solo caso degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati edili, devono essere in possesso del DURC anche i lavoratori autonomi 6.

La richiesta di DURC per i lavoratori autonomi e il procedimento di emissione del relativo certificato seguono le stesse modalita' gia' previste per i datori di lavoro 7 e i loro intermediari.

Si ricorda che, in tutti gli appalti, sono obbligati al possesso del DURC sia gli appaltatori che i subappaltatori e che tale obbligo sussiste per tutte le fasi, sia dell'appalto che del subappalto.

Le richieste di DURC possono essere effettuate ( esclusivamente per via telematica 8) anche dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o a rilevanza pubblica, dalle Pubbliche Amministrazioni che erogano/concedono benefici, agevolazioni, sovvenzioni nonche' dagli intermediari 9 e dalle SOA.

Nel caso in cui l'INAIL sia il soggetto a cui va presentato il DURC 10, l'azienda e' esonerata dall'obbligo di richiedere il certificato 11. Sara' lo stesso Istituto ad effettuare la verifica della regolarita', anche presso gli altri enti previdenziali, senza emettere formalmente il certificato 12.

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B) Soggetti obbligati a rilasciare il durc
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C) Emissione del durc e sua validita'

Il termine massimo per il rilascio del DURC e' di 30 giorni dalla richiesta 15, al netto del periodo (massimo) di sospensione di 15 giorni che puo' essere attivato:

•  per fini istruttori , in caso di temporanea indisponibilita' delle informazioni in possesso dell'operatore o di necessario aggiornamento degli atti occorrenti per la verifica;

•  per la regolarizzazione della posizione contributiva , esclusi i casi di partecipazione a gare d'appalto.

La sospensione di 15 giorni puo' essere attivata una sola volta dagli Enti certificatori.

Il previgente termine di 10 giorni per la sospensione istruttoria presente nella procedura www.sportellounicoprevidenziale.it , come concordato con INPS e Casse Edili, sara' quindi portato a 15 giorni.

Sono previsti i seguenti periodi di validita' del DURC 16:

•  per i lavori privati in edilizia, il certificato ha validita' trimestrale;

•  per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validita' mensile.

Negli altri casi, la validita' del DURC e' correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi:

•  per tutti gli appalti pubblici, e' legata allo specifico appalto ed e' limitata alla fase per la quale il certificato e' stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.);

•  per l'attestazione SOA e l'iscrizione all'Albo Fornitori, allo specifico motivo della richiesta.

Si ricorda che l'utilizzo di un DURC non piu' rispondente a verita' equivale ad uso di atto falso ed e' punito ai sensi del codice penale.

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REQUISITI DI REGOLARITA'
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A) Requisiti necessari per la regolarita' contributiva
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B) Cause non ostative ai fini della regolarita' CONTRIBUTIVA

1) Scostamento non grave

Ai soli fini della partecipazione ad un appalto o della verifica di un'autocertificazione in fase di gara, la regolarita' contributiva deve essere dichiarata anche in presenza di uno “scostamento non grave” 20 tra somme dovute e somme versate .

Lo scostamento si intende “non grave” quando “con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione” c'e' una differenza tra il dovuto e il versato che e' inferiore o pari al 5%, o comunque un debito inferiore a 100 euro.

Come precisato nella circolare ministeriale, la norma va interpretata nel senso che la regolarita' contributiva deve essere dichiarata, anche in presenza di uno scostamento superiore al 5 %, qualora il debito contributivo sia inferiore a 100 Euro.

Per quanto riguarda l'INAIL, entrambi i criteri si applicano alla somma dei versamenti dovuti aventi scadenza in uno stesso anno.

In caso di un certificato di regolarita' rilasciato in presenza di scoperture “non gravi”, il datore di lavoro o il lavoratore autonomo sono comunque obbligati a versare l'importo dovuto entro i 30 giorni successivi. Pertanto, in tali casi, la Sede deve comunque invitare l'azienda a sanare la propria posizione debitoria entro il predetto termine dal rilascio del DURC.

Se l'azienda non provvede al pagamento dell'importo dovuto nel termine fissato, l'irregolarita' sara' dichiarata nei DURC rilasciati in occasione delle successive fasi dell'appalto.

Diversamente, in tutti i casi di richiesta del DURC diversi dalla partecipazione alla gara o dalla verifica dell'autodichiarazione, la presenza di una scopertura anche inferiore ai limiti sopra indicati, comporta la irregolarita' dell'azienda (con sospensione della pratica e invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni).

2) Cause non ostative alla regolarita' contributiva

Comportano il rilascio di un certificato di regolarita' contributiva le seguenti situazioni:

•  crediti dell'Istituto gia' iscritti a ruolo per i quali e' stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;

•  crediti dell'Istituto non ancora iscritti a ruolo per i quali vi e' pendenza di contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto del ricorso) o di contenzioso giudiziario (fino al passaggio in giudicato delle sentenza) 21;

•  aiuti di Stato 22 non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato.

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C) Irregolarita' in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative al rilascio del DURC per benefici normativi e contributivi
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DURC PER BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI
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ISTRUZIONI OPERATIVE
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Allegati:
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note
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