AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE
DELIBERAZIONE 24 gennaio 2008
Entita' e modalita' di versamento del contributo a favore
dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2008).
IL PRESIDENTE
Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al
proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle
contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti
alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art.
1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per
la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello
Stato;
Vista la deliberazione 26 gennaio 2006 con la quale l'Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici, ha dato attuazione a quanto
previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della predetta legge 23 dicembre
2005, n. 266 per l'anno 2006;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che
prevede che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici assume
la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed
ulteriori competenze;
Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi
compiti l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)» (tabella C) che prevede il finanziamento di
Euro 3.789.000,00 a carico del bilancio dello Stato per il 2008, a
favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
Vista la deliberazione di questa Autorita' del 20 dicembre 2007,
con cui e' stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2008;
Ritenuta la necessita' di coprire, per l'anno 2008, i costi di
funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico
del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza
secondo l'entita' e le modalita' previste dal presente provvedimento;
Vista la deliberazione di questa Autorita' del 20 dicembre 2007,
con cui e' stato approvato lo schema del presente provvedimento;
Sentiti gli operatori del settore;
Vista la nota del 21 dicembre 2007, con cui tale schema e' stato
trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro
dell'economia e delle finanze;
Rilevato che e' trascorso il termine di venti giorni previsto
dall'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza
che siano state formulate osservazioni;
Preso atto dell'intervenuta esecutivita' del presente
provvedimento;
Delibera:
Art. 1.
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorita' per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
nell'entita' e con le modalita' previste dal presente provvedimento,
i seguenti soggetti, pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli
articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure
di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla
lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 2.
Entita' della contribuzione per i contratti di lavori pubblici,
forniture e servizi
1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b), sono tenuti a
versare a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalita' e i termini
di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi:
=====================================================================
Importo posto a base | |
di gara (in migliaia |Quota per le stazioni | Quota per ogni
di euro) | appaltanti (in euro) |partecipante (in euro)
=====================================================================
da 150 fino ad un | |
importo inferiore a | |
500 | 150,00 | 20,00
---------------------------------------------------------------------
da 500 fino ad un | |
importo inferiore a | |
1000 | 250,00 | 40,00
---------------------------------------------------------------------
da 1000 fino ad un | |
importo inferiore a | |
5000 | 400,00 | 70,00
---------------------------------------------------------------------
oltre 5000 | 500,00 | 100,00
2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c) sono tenuti a versare a
favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento)
dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo
esercizio finanziario.
Art. 3.
Modalita' e termini di versamento della contribuzione
1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera a), del presente
provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all'atto
dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente. Il
termine di pagamento, fissato in trenta giorni, decorre dal momento
dell'attribuzione, da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG),
che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di
invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
L'attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta
anche per le procedure esonerate dall'obbligo di contribuzione.
2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b), del presente
provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale
condizione di ammissibilita' alla procedura di selezione del
contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di
presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo
di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento
di tale somma e' causa di esclusione dalla procedura di gara.
3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c), del presente
provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto
entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio.
4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in piu' lotti, le
stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo per
ogni singolo lotto in ragione del relativo importo; gli operatori
economici che partecipano a uno o piu' lotti devono versare il
contributo per ogni singolo lotto per cui presentano l'offerta in
ragione del relativo importo.
5. I soggetti contribuenti devono indicare, all'atto del pagamento,
la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di
cui all'art. 1, lettere a) e b), del presente provvedimento devono
altresi' indicare il codice identificativo della procedura di
riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le
istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al
seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html
7. L'Autorita' si riserva la facolta' di concordare con le stazioni
appaltanti, per particolari e comprovate esigenze, modalita' di
pagamento diverse rispetto a quelle previste nella presente delibera.
Art. 4.
Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti
di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalita' previste dal
presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di
riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.
Art. 5.
Disposizione finale
1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale
dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° febbraio 2008.
Roma, 24 gennaio 2008
Il presidente: Giampaolino
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