DISABILI non sanzionate le comunicazioni tardive
Data: 11/02/2008
Argomento: Personale dipendente


Una nota del ministero del Lavoro, illustrata dall'Ance, precisa che non sono previste sanzioni per gli imprenditori edili che non abbiano inviato, entro la scadenza del 31 gennaio 2008, i prospetti informativi relativi alla nuova base di computo per l'assunzione dei disabili

FONTE: Ance

Il Ministero del Lavoro, facendo seguito alla precedente nota in tema di collocamento obbligatorio e delle novita` in edilizia introdotte dalla L. n. 247/07 - co. 53 e precisamente con riferimento all`obbligo di invio del prospetto informativo di cui all`art. 9, comma 6 della L. n. 68/99 anche per i datori di lavoro che alla data del 1° gennaio 2008 occupino meno di 15 dipendenti, ha precisato quanto segue.


Preliminarmente e` stato ribadito che la previsione in questione ha la finalita` di consentire ai competenti Servizi di individuare i datori di lavoro edili che, in seguito all`entrata in vigore della legge, non sono piu` obbligati ad assumere soggetti disabili.


A tal proposito e` stato pertanto sottolineato che i datori di lavoro edili che alla data di entrata in vigore del nuovo disposto normativo gia` erano esenti dall`obbligo di assunzione dei soggetti disabili, in quanto gia` al di sotto della soglia di 15 dipendenti, sono esclusi dall`obbligo di inviare la comunicazione in parola.


Stante comunque il limitato intervallo di tempo trascorso tra la precedente comunicazione da parte del Ministero e la scadenza dell`adempimento dell`obbligo de quo, il dicastero ha precisato, con l`allegata nota, che le imprese che non abbiano adempiuto o che comunque lo faranno tardivamente non saranno soggette ad alcuna sanzione.

FONTE: ance.it







Questo Articolo proviene da aedilweb.it - edilizia in rete
http://www.aedilweb.it

L'URL per questa storia è:
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1261