NUOVE NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI. La situazione all'11 febbraio 2008 sulla normativa in vigore, tenendo conto di proroge, rinvii, pubblicazioni ecc.
Data: 13/02/2008
Argomento: Tecnologie


In Italia il settore delle Costruzioni e' regolato dalla Legge 1086 del 5 novembre 1971, che prevede all'art. 21 la pubblicazione, a cadenza biennale, di Norme Tecniche.
Ormai da piu' di 10 anni si opera con le Norme Tecniche pubblicate con DM del Ministero delle Infrastrutture del 1996. ....

Articolo di Donatella Guzzoni
ATE Associazione tecnologi per l'edilizia

La versione successiva delle Norme Tecniche (DM 14 settembre 2005, pubblicata in GU n. 222 del 23 settembre 2005) e' stata poco applicata per una serie di motivi legati sostanzialmente alla non conformita' agli Eurocodici.

Per questo motivo sostanzialmente e' stata via via prorogata sino al 31 dicembre 2007 la possibilita' di applicazione in alternativa dei DM del 96.

Nel periodo di coesistenza con la Normativa precedente, un'apposita Commissione Ministeriale ha lavorato per la stesura delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, tenendo conto anche del quadro di riferimento Europeo (Eurocodici).

Era obbiettivo di tutti (Consiglio Superiore e Min. LL.PP., Regioni, Ordini Professionali ed Industria) che le Nuove Norme Tecniche fossero pubblicate in Gazzetta Ufficiale prima della scadenza del 31 dicembre 2007, sostituendo quindi il DM 2005 prima che questo entrasse in vigore.
Il Ministero delle Infrastrutture aveva approvato il testo del DM a fine luglio 2007; successivamente era arrivata l'approvazione del Ministero degli Interni, della Protezione Civile e l'intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni.

In data 21 dicembre, pero', un reclamo dell'Austria in merito ad alcuni coefficienti di sicurezza sul materiale legno ha bloccato la pubblicazione del testo del nuovo DM.

Il 28 dicembre e' uscito il DL milleproroghe che e' stato formulato in modo sbagliato (vale a dire formulato come se le nuove NTC fossero uscite). Infatti, dalla lettura letterale dell' art. 20, dal primo gennaio non sarebbe piu' possibile applicare le Norme del 1996, ma solo quelle emanate nel 2005.

Dal primo gennaio di quest'anno sono state inviate da piu' parti (Regioni, Ance, Assobeton) richieste di chiarimenti al Ministero delle Infrastrutture, per chiarire se fosse ancora possibile impiegare il DM del 1996 oppure no. Nessuna risposta ufficiale sino ad ora.

Il 9 gennaio il CNI attraverso un parere del Centro Studi ha dato una interpretazione di questo articolo 20 nel senso della vigenza per ulteriori 18 mesi dei DM del 96, tranne che per gli edifici strategici e sensibili di interesse statale, per i quali le norme entrano in vigore 30 gg dopo pubblicazione.

Nel frattempo molte Regioni hanno dato disposizioni agli organi competenti sul loro territorio di accettare solo progetti redatti con il Decreto del 2005, bloccando quindi la possibilita' di depositare nuovi progetti.

Il 1 febbraio l'Avvocatura di Stato, su richiesta della Regione Siciliana, ha trasmesso un parere con il quale si conferma l'applicabilita' del D.M. 96 ai sensi dell'art. 20 del milleproroghe (ricalcando sostanzialemente il parere del CNI).

Le regioni - vedi Toscana che da lunedi' 4 febbraio ha ripreso ad accettare i progetti con DM96 - si stanno tutte allineando.


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Intanto la conversione dell'art 20 da DM in Legge sembra ad oggi andare avanti nei lavori della Camera, e dovrebbe sistemare la situazione. Esiste una proposta di modifica che sembra codivisa da tutti (ANCE ANCI REGIONI ecc).

Il 4 febbraio e' uscito il nuovo testo delle NTC (Suppl. Ordinario n. 30 alla GU n. 29 del 4-2-2008) che entrera' in vigore dopo 30 giorni. L'azione del Ministero e' stata quella di stralciare le parti contestate dall'Austria dalle Nuove Norme Tecniche. Il testo e' scaricabile dal sito del Consiglio Superiore LL PP. (o da qui su aedilweb)

Del decreto pubblicato il 4 febbraio (D.M. 14 gennaio 2008) e' importante sottolineare che le nuove norme:

- “sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 settembre 2005.” (art. 1);
- “entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del […] decreto nella Gazzetta Ufficiale” (art. 2) e, quindi, a partire dal 5 marzo 2008.

Entrambi questi aspetti hanno ovviamente notevole importanza per la definizione del regime transitorio attraverso la conversione in legge dell'art. 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248: conversione che dovrebbe avvenire entro il 29 febbraio 2008 (a meno di reiterazione con altro decreto-legge...).


Donatella Guzzoni
fonte: ATE Associazione tecnologi per l'edilizia







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