Un Decreto del Ministero delle Infrastrutture sancisce che negli anni dal 1993 al 2005 non si sono verificati scostamenti tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata superiori al 2 per cento. Ne consegue che, per gli anni suddetti, non troverà applicazione l'istituto del prezzo chiuso
Pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006 il Decreto del Ministero Infrastrutture 6 dicembre 2006 recante le differenze percetuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato.
Il Decreto sancisce che : Non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmata negli anni compresi tra l'anno 1993 e l'anno 2005.
Di conseguenza , nei lavori pubblici nei prossimi anni non si potrà fare ricorso al PREZZO CHIUSO secondo cui qualora la differenza tra inflazione reale e programmata superi il 2 per cento, il prezzo dei lavori andrà aumentato di una percentuale da applicarsi all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
TESTO DEL DECRETO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 6 dicembre 2006
Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata, ai sensi dell'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni. (GU n. 288 del 12-12-2006)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che riproduce
l'art. 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la decisione n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione
sesta;
Ritenuto opportuno applicare la disposizione di cui al suddetto
art. 133, comma 3, dalla data di entrata in vigore della legge
11 febbraio 1994, n. 109, ad oggi;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visti i dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze,
elaborati su dati ISTAT e sui documenti programmatici, dai quali
risultano i seguenti scostamenti tra il tasso di inflazione reale e
il tasso di inflazione programmata:
anno |1993 |scostamento |in |punti |percentuali |0,7
anno |1994 |scostamento |in |punti |percentuali |0,4
anno |1995 |scostamento |in |punti |percentuali |1,2
anno |1996 |scostamento |in |punti |percentuali |0,4
anno |1997 |scostamento |in |punti |percentuali |-0,8
anno |1998 |scostamento |in |punti |percentuali |0,0
anno |1999 |scostamento |in |punti |percentuali |0,3
anno |2000 |scostamento |in |punti |percentuali |0,3
anno |2001 |scostamento |in |punti |percentuali |1,0
anno |2002 |scostamento |in |punti |percentuali |0,7
anno |2003 |scostamento |in |punti |percentuali |1,1
anno |2004 |scostamento |in |punti |percentuali |0,3
anno |2005 |scostamento |in |punti |percentuali |0,1
Decreta:
Art. 1.
Non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra il tasso
d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmata negli anni
compresi tra l'anno 1993 e l'anno 2005.
Art. 2.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2006
Il Ministro: Di Pietro
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