revisione prezzi: niente PREZZO CHIUSO nei prossimi anni
Data: 29/12/2006
Argomento: Contabilità Lavori


Un Decreto del Ministero delle Infrastrutture sancisce che negli anni dal 1993 al 2005 non si sono verificati scostamenti tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata superiori al 2 per cento. Ne consegue che, per gli anni suddetti, non troverà applicazione l'istituto del prezzo chiuso

Pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006 il Decreto del Ministero Infrastrutture 6 dicembre 2006 recante le differenze percetuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato.

Il Decreto sancisce che :
Non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmata negli anni compresi tra l'anno 1993 e l'anno 2005.

Di conseguenza , nei lavori pubblici nei prossimi anni non si potrà fare ricorso al PREZZO CHIUSO secondo cui qualora la differenza tra inflazione reale e programmata superi il 2 per cento, il prezzo dei lavori andrà aumentato di una percentuale da applicarsi all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.

TESTO DEL DECRETO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
DECRETO 6 dicembre 2006 
Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata, ai sensi dell'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni. (GU n. 288 del 12-12-2006) 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

  Visto  l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.  163,  e  successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice
dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture in
attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE», che riproduce
l'art.   26,  comma 4,  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  decisione  n.  5088/06  del  Consiglio di Stato, Sezione
sesta;
  Ritenuto  opportuno  applicare  la  disposizione di cui al suddetto
art.  133,  comma 3,  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge
11 febbraio 1994, n. 109, ad oggi;
  Visto  l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante   «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei
Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visti  i  dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze,
elaborati  su  dati  ISTAT  e  sui documenti programmatici, dai quali
risultano  i  seguenti scostamenti tra il tasso di inflazione reale e
il tasso di inflazione programmata:

anno    |1993   |scostamento   |in   |punti   |percentuali   |0,7
anno    |1994   |scostamento   |in   |punti   |percentuali   |0,4
anno    |1995   |scostamento   |in   |punti   |percentuali   |1,2
anno    |1996   |scostamento   |in   |punti   |percentuali   |0,4
anno    |1997   |scostamento   |in   |punti   |percentuali   |-0,8
anno    |1998   |scostamento   |in   |punti   |percentuali   |0,0
anno    |1999   |scostamento   |in   |punti   |percentuali   |0,3
anno    |2000   |scostamento   |in   |punti   |percentuali   |0,3
anno    |2001   |scostamento   |in   |punti   |percentuali   |1,0
anno    |2002   |scostamento   |in   |punti   |percentuali   |0,7
anno    |2003   |scostamento   |in   |punti   |percentuali   |1,1
anno    |2004   |scostamento   |in   |punti   |percentuali   |0,3
anno    |2005   |scostamento   |in   |punti   |percentuali   |0,1

                            
  Decreta:                            

Art. 1.
Non  si  sono  verificati  scostamenti superiori al 2% tra il tasso
d'inflazione  reale  e  il tasso di inflazione programmata negli anni
compresi tra l'anno 1993 e l'anno 2005.

 Art. 2.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 6 dicembre 2006

                                               Il Ministro: Di Pietro



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