GARA PER PROFESSIONISTI. Parere dell'Autorita'. rientra nella potesta' discrezionale della stazione appaltante disporre l'annullamento di una procedura di affidamento di un contratto pubblico
Data: 26/02/2008
Argomento: Liberi Professionisti


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 3 del 16.01.2008
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'ing. Franco Betta – affidamento incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misura e contabilita' per la realizzazione di una nuova scuola materna.



Un partecipante alla gara in oggetto ha contestato la determinazione n. 26/2007, assunta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Verolengo, di non procedere all'affidamento dell'incarico professionale indicato in oggetto, in considerazione: “1) dell'eccessiva discrezionalita' dei criteri stabiliti nella determinazione del Responsabile del Servizio n. 182/2006 per la valutazione dei curricula, che potrebbe esporre l'Amministrazione ad eventuali ricorsi dei concorrenti, in quanto la commissione di selezione non ha il potere di darsi ulteriori criteri; 2) dell'eccessiva onerosita' delle offerte presentate dai concorrenti, superiori alla somma stanziata in bilancio”.

A parere dell'istante, le motivazioni addotte nella predetta determinazione costituiscono un illecito procedurale amministrativo, in quanto il bando prevedeva i criteri di aggiudicazione e la base d'asta.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante, nel rappresentare che l'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico professionale indicava espressamente la facolta' dell'Amministrazione di non procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ha evidenziato che un comune di piccole dimensioni, quale e' quello di Verolengo, non puo' non tener conto della circostanza, verificatasi nel corso della procedura di affidamento, che l'offerta economica del primo classificato in graduatoria ammontava a € 44.266,91, superiore di circa 15.000 euro rispetto all'offerta economica piu' bassa.

L'autorita'

specificando che


Per la soluzione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorita', si fa presente che rientra nella potesta' discrezionale della stazione appaltante disporre l'annullamento di una procedura di affidamento di un contratto pubblico, secondo gli ordinari canoni della autotutela, laddove sussistano ragioni di opportunita' e di interesse pubblico attuale e concreto.

La potesta' di agire in autotutela per revocare o annullare l'esito della procedura di gara risiede nel principio costituzionale di buon andamento che impegna l'amministrazione ad adottare atti per la migliore realizzazione del fine pubblico perseguito, nell'esigenza che l'azione amministrativa si adegui all'interesse pubblico allorquando questo muti o vi sia una sua diversa valutazione.

ha ritenuto , nei limiti di cui in motivazione, che la procedura di annullamento in autotutela dell'affidamento dell'incarico professionale di che trattasi e' conforme alla normativa di settore.

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