DICHIARAZIONE PER GARA D'APPALTO. Se il bando non prevede espresamente di citare gli articoli per intero la ditta puo' fare riferimento alle leggi indicando il numero e l'articolo.
Data: 27/02/2008
Argomento: Procedure di gara


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Parere n. 6 del 16.01.2008
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Cassa Depositi e Prestiti – appalto misto per la fornitura in opera di sistemi e complementi di arredo su misura e per l'esecuzione di lavori accessori e manutentivi relativi agli impianti elettrici ed idraulici necessari per l'adeguamento tecnico – funzionale degli uffici della sede della CDP S.p.A.. S.A.: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

E' stata inoltrata all'Autorita' l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Cassa Depositi e Prestiti richiede di valutare l'ammissibilita' o meno di cinque partecipanti al prosieguo delle fasi di gara nell'ambito dell'affidamento della fornitura descritta in oggetto.

L'istante espone che, in sede di verifica della documentazione amministrativa, le cinque imprese partecipanti hanno presentato domanda di partecipazione in maniera non conforme a quanto prescritto dal Disciplinare di gara che, all'art. 23, richiedeva tra l'altro, che ciascun partecipante producesse una “dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in cui il titolare o il legale rappresentante dichiari: a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione degli appalti pubblici di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente riferite all'impresa e tutti i suoi rappresentanti”. 

Piu' precisamente la stazione appaltante riferisce che un concorrente ha fornito una dichiarazione a firma dei legali rappresentanti piu' sintetica di quella richiesta, con l'enunciazione delle singole lettere dalla “a” alla “m” dell'art. 38, comma 1, ovvero la formulazione del testo riportato nel disciplinare . 

Inoltre l'istante segnala che mentre alcune societa' hanno presentato dichiarazioni a firma del legale rappresentante e del direttore tecnico, altre hanno presentato dichiarazioni a firma del solo legale rappresentante. 

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Ritenuto in diritto

Nella fattispecie in esame, la prima questione sottoposta a questa Autorita', e' se la dichiarazione sull'insussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione a gare pubbliche di appalto, di cui all'art. 38, lett. da “a” ad “m” del D.Lgs. 163/2006, debba contenere la riproduzione integrale del contenuto delle lettere da “a” ad “m”, come sostenuto da Celi S.p.A., ovvero debba considerarsi sufficiente, ai fini della sua regolarita', il richiamo complessivo alla norma di cui all'art. 38 citato, come previsto, del resto, genericamente nel disciplinare di gara.

Per risolvere tale quesito, si ritiene che debba essere privilegiata un'interpretazione non formalistica del dato positivo, come ha fatto di recente sulla medesima questione anche il giudice amministrativo (Cons. di Stato, sez. IV, 5 settembre 2007, n. 4658), considerando sufficiente, ai fini della regolarita', il richiamo complessivo alla norma di cui all'art. 38 citato. 

Peraltro, nel caso in esame il dettato del disciplinare di gara, di cui all'art. 23 in narrativa riportato, non enuncia le singole lettere da “a” ad “m” dell'art. 38 e rinvia allo stesso in maniera generica. A fronte di detta mancata specificazione della lex specialis, e' opportuno che la commissione di gara non adotti un parametro formalistico nella valutazione delle domande di partecipazione. 

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In base a quanto sopra considerato, nei limiti di cui in motivazione

Il Consiglio


- ha ritenuto che, in considerazione della genericita' della previsione del disciplinare di gara relativamente alla dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006, la Commissione di gara possa chiedere ai partecipanti una integrazione documentale.

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