DURC - Per il Consiglio di Stato la stazione appaltante non puo' valutarne il contenuto.
Data: 05/03/2008
Argomento: DURC


Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 23 gennaio 2008, n. 147, ha stabilito che gli appalti pubblici vanno aggiudicati previo controllo della regolarita' contributiva e della relativa certificazione dei partecipanti alla gara. 

Ma l'amministrazione appaltante puo' solo prendere atto di tali certificazioni senza poter interloquire sulla regolarita' o irregolarita' previdenziale (la verifica della correttezza contributiva spetta infatti al Tribunale ordinario).

L'irregolarita', per altro, per causare esclusione da una gara deve essere grave e iterata, deve consistere in una vera e propria violazione contributiva consistente e accertata. Proprio per questo, il decreto del ministero del Lavoro 24 ottobre 2007 prevede all'articolo 4 che il documento unico di regolarita' contributiva (Durc) riporti le motivazioni di una eventuale non correttezza dell'impresa e gli importi per i quali essa risulta scoperta. 

In questo modo le amministrazioni appaltanti possono valutare ( auguri n.d.r.) l'entita' della irregolarita' e in base a questa decidere o meno l'esclusione dalla gara. In base al decreto ministeriale l'irregolarita' non e' grave quando lo scostamento non e' superiore al 5% delle somme dovute, con una franchigia di 100 euro, e con l'obbligo di sanare le pendenze entro 30 giorni successivi al rilascio del Durc. 
(Guglielmo Saporito, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 7 febbraio 2008, p. 30)

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