ACQUISTO DEGLI ELABORATI DI GARA. L'Ente appaltante puo' chiedere anche cifre esagerate per l'acquisto degli elaborati, purche' gli stessi siano in visione gratuitamente.
Data: 05/03/2008
Argomento: Procedure di gara


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 12 del 31.01.2008
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Impresa Edile Battello geom. Maurizio – lavori di costruzione della scuola materna A. Gamba nel Comune di Orbassano. S.A: Comune di Orbassano.

A seguito di parere richiesto all'Autorita' da un impresa, la quale ha dichiarato di non aver potuto partecipare alla gara in oggetto, quanto, a suo parere, non e' stata posta dall'Amministrazione in condizione di acquisire gli elaborati di gara perche' gli stessi costavano euro 565,00

In sede di istruttoria documentale, la Stazione appaltante ha rappresentato che, non potendo provvedere direttamente alla predisposizione delle copie della numerosa documentazione progettuale, ha allo scopo incaricato una copisteria. 

La Stazione appaltante. ha, altresi', fatto presente che presso l'Ufficio tecnico i concorrenti potevano prendere libera visione di detta documentazione, che il bando non poneva alcun obbligo di acquisto e che il versamento della somma sopra riportata era dovuto solo in caso di richiesta di acquisizione delle documentazione.


L'Autorita'
Ritenuto in diritto
che



Ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006, nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti sono tenute all'invio agli operatori economici dei capitolati d'oneri e dei documenti complementari, entro sei giorni dalla ricezione della loro richiesta.

Con determinazione n. 2/2000, l'Autorita' ha censurato le clausole dei bandi di gara che impongono ai concorrenti, a pena di esclusione, l'acquisto della documentazione di gara, sussistendo, al contrario, l'obbligo della stazione appaltante di fornire ogni informazione utile per la presentazione dell'offerta. 

Fattispecie diversa e' invece la richiesta del rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per il rilascio delle suddette copie, in quanto conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241.

Nel caso in esame, le imprese avevano libero accesso alla visione della documentazione di progetto e, solo nel caso in cui avessero voluto acquisire, per un piu' approfondito esame, tutta o parte della predetta documentazione, veniva richiesto di rimborsare le spese di riproduzione.

ha ritenuto

nei limiti di cui in motivazione, che la procedura posta in essere dal Comune di Orbassano e' conforme alla normativa di settore.


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