Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Determinazione n.3/2008 Del 5 marzo 2008
Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n.123/2007 e modifica dell'Art. 3 del D.Lgs. n.626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs n.163/2006.
Riportiamo di seguito i primi paragrafi della determina:
Con la legge 3 agosto 2007, n.123 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”
e' stata introdotta la necessita' di redigere, tra i documenti a corredo dell'appalto, un
“documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” (di seguito
DUVRI) ed e' stato modificato l'art. 86 del codice degli appalti
relativo al “criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse” soprattutto con riguardo all' esclusione di ribassi d'asta per il costo relativo alla sicurezza.
Ai sensi dell'art. 1 di siffatta legge il Governo deve emanare entro nove mesi dalla pubblicazione (avvenuta il 10 agosto 2007) uno o piu' decreti legislativi per il “riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.
La prima novita' di rilievo operata dalla L. n.123/2007 e' contenuta nell'art. 3, comma 1, lett.a), il quale modifica l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 16 settembre 1994 n. 626, riguardante il
“miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro”. La disposizione novellata prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l'elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle
“interferenze”. La medesima disposizione aggiunge che “Tale documento e' allegato al contratto d'appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma
non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi”.
Un'altra importante novita' e' stata introdotta con l'art.8 della L.123/07, che modifica il comma 3 bis dell'art. 86 D.Lgs.163/06 (Codice dei contratti pubblici), che ora
prevede che “Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture,
gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. Il citato articolo 8, ha altresi' introdotto un comma 3 ter dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici:
“Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere comunque soggetto a ribasso d'asta”.
Dal delineato quadro normativo emerge, quindi, che i costi della sicurezza – sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture –
devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi;
a loro volta le imprese dovranno nelle loro offerte indicare i costi specifici connessi con la loro attivita'. Naturalmente, in sede di verifica dell'anomalia di tali offerte, la stazione appaltante dovra' valutarne la congruita' rispetto all'entita' e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura.
Viene, infine, normativamente escluso, anche in questo caso per lavori, servizi e forniture data la natura generale del principio esposto all'art. 86 comma 3 ter, che il costo della sicurezza sia suscettibile di ribasso.
Successivamente L'Autorita' specificando che:
Le citate novita' introdotte dalla legge n.123/07 in materia di sicurezza creano difficolta' operative alle Stazioni Appaltanti con particolare riguardo al settore dei servizi e delle forniture, poiche', non c'e', allo stato attuale, una normativa analoga a quella prevista per gli appalti di lavori
fornisce chiarimenti in merito a:
A. Esistenza di “interferenze” e il conseguente obbligo di redazione del
DUVRI;
B. Valutazione dei costi della sicurezza;
C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
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