INESISTENZA DI FORME DI CONTROLLO E/O COLLEGAMENTO FORMALE O SOSTANZIALE CON IMPRESE PARTECIPANTI ALLA STESSA GARA. Parere dell'Autority.
Data: 12/03/2008
Argomento: Procedure di gara


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture Parere n. 17 del 23.01.2008 Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Giulianova – realizzazione strada di collegamento via Fonte Noci – via Iaconi e sistemazione di alcune strade in zona Villa Volpe.

L'Autorita' con il presente parere ha chiarito che:

Per la normativa in tema di appalti pubblici il bene da tutelare e' il rispetto delle regole della concorrenza e la necessita' di evitare meccanismi distorsivi delle stesse (la c.d. turbata liberta' degli incanti). 

Il fine ultimo e' pertanto quello di rimuovere il rischio di procedure inquinate da accordi che possano influenzare le offerte, con pregiudizio dell'interesse pubblico al miglior risultato possibile, se garantito da una concorrenza piena, e quindi di una vera parita' di condizione fra i vari offerenti, che, sola, puo' garantire non solo la vera concorrenza e trasparenza (interesse degli imprenditori di settore) ma anche la possibilita' della migliore offerta, e conseguentemente la esecuzione ottimale dell'opera pubblica. 

Nel rispetto dei principi di legalita', buon andamento ed imparzialita' dell'azione amministrativa, enunciati dall'articolo 97 Cost., la procedura di scelta del “giusto contraente” si impernia fondamentalmente sui postulati di trasparenza e imparzialita', che, a loro volta, si concretizzano nel principio della par condicio di tutti i concorrenti e nel principio della concorsualita', segretezza e serieta' delle offerte.


l'esclusione da una gara per collegamento sostanziale puo' ritenersi ammissibile soltanto laddove venga a realizzarsi una fattispecie presuntiva fondata sull'accertamento oggettivo di una pluralita' di indizi gravi, precisi e concordanti univocamente volti a configurare il presupposto applicativo della esclusione.

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