INSTALLAZIONE IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Nuovo regolamento.
Data: 14/03/2008
Argomento: Impianti Tecnologici


Composto da 15 articoli e due allegati, il nuovo testo (DECRETO - 22 gennaio 2008, n. 37), contiene il riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (GU n. 61 del 12-3-2008 ) - Il provvedimento abroga la Legge 46/90.

Il decreto si applica agli impianti posti al servizio
degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati
all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto
e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura.

Sono abilitate ad effettuare l'attivita' di installazione impianti
le imprese iscritte al registro delle imprese della camera di commercio 
o all'albo artigiani se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il
responsabile tecnico
da essi preposto con atto formale, e' in
possesso dei seguenti requisiti professionali:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito
presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria
del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle
attivita' di cui agli impianti, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di
almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore. 

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. 

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la
prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a
tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e
quello svolto come operaio qualificato, in qualita' di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti.


L'eventuale responsabile tecnico nominato dall'impresa puo' svolgere
tale compito per una sola impresa.


Le categorie di impianti definite dal testo sono le seguenti:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti
di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria,
ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Di seguito l'indice degli articoli del decreto:

1 – Ambito di applicazione 
2 – Definizioni relative agli impianti 
3 – Imprese abilitate 
4 – Requisiti tecnico-professionali 
5 – Progettazione degli impianti 
6 – Realizzazione ed installazione degli impianti 
7 – Dichiarazione di conformita' 
8 – Obblighi del committente o del proprietario 
9 – Certificato di agibilita' 
10 – Manutenzione degli impianti 
11 – Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo 
12 – Contenuto del cartello informativo 
13 – Documentazione 
14 – Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica 
15 – Sanzioni 
allegato I – Schema di dichiarazione di conformita' dell'impianto a regola d'arte 
allegato II – Schema di dichiarazione di conformita' dell'impianto a regola d'arte ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici

VISIONA IL DECRETO.







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