Edifici nuovi o integralmente ristrutturati: due disposizioni nella Finanziaria 2008 creano gravi difficolta' applicative
La prima (comma 288, art. 1), operativa dall'1 gennaio 2009, dispone che per il
rilascio del permesso di costruire occorre la certificazione energetica
dell'edificio nonche' del risparmio idrico e del riciclo
delle acque piovane. Occupiamoci prima della sola certificazione. Si noti
innanzitutto che tale norma ha efficacia limitata nel tempo, perche' valida
“in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.
Si tratta delle latitanti “Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici”, che avrebbero dovuto vedere la luce entro il 5
febbraio 2006, piu' volte promesse e mai emanate. A loro volta, pero', le “Linee
guida” sono una norma non vincolante ma di indirizzo e
consiglio verso le Regioni per predisporre la certificazione energetica. A rigor
di logica, quindi,si sarebbe dovuto condizionare
l'efficacia dell'articolo non all'emanazione delle linee guida, ma al loro
recepimento da parte delle Regioni. Fino a tale momento, infatti, non sarebbe
dato di sapere che cosa sia la “certificazione
energetica dell'edificio” in quella determinata regione, e quindi non si puo'
subordinare ad essa il rilascio del permesso di costruire: quindi creare un
periodo transitorio in cui la certificazione va fatta, e' un assoluto non senso.
A dire il vero Regioni come la Lombardia o l'Emilia
Romagna l'hanno gia' definita, bypassando le Linee
Guida: ma le altre?
Ci
sono commentatori che hanno suggerito che in mancanza della certificazione, si
debba fare riferimento all'attestato di “qualificazione energetica”, cioe' a un documento redatto da un tecnico abilitato
sostitutivo della certificazione.
Ma
cosa e' questo attestato? Due cose diverse. Per il codice dell'energia si tratta
documento obbligatorio presentato dal direttore dei lavori in Comune
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Esso
ha lo scopo di ottenere il rilascio dell'attestato di
certificazione energetica. Insomma, non si tratta di un documento sostitutivo,
ma di una asseverazione del professionista che accelera
la pratica per ottenere la certificazione. Viceversa per il decreto economia e
finanze 19 febbraio 2007, che dispone i requisiti per ottenere le detrazioni
fiscali del 55%, l'attestato di qualificazione (di cui e' addirittura allegato un
modello) e' a tutti gli effetti sostitutivo della
certificazione energetica, almeno finche' la Regione non abbia emanato norme a
proposito. Ma si tratta di una norma con fini solo
fiscali, la cui efficacia non puo' essere estesa all'ambito edilizio e
urbanistico (tanto e' vero che e' emanata dalle Finanze).
Passiamo
ora alla seconda parte del comma 288. Nessuno sa, oggi,
cosa sia la “certificazione delle caratteristiche strutturali dell'immobile
finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle
acque meteoriche”. Quindi, si e' in attesa che qualcuno
ce lo spieghi. Resta certo che filtrare le acque piovane e riutilizzarle per
irrigazione, per gli sciacquoni e per le pulizie della casa, e' molto costoso:
occorre predisporre cisterne apposite e utilizzare
componenti meccanici complessi e ad elevato consumo
energetico.
Agibilita' a rischio
nelle case appena costruite
L'altra
novita' della Finanziaria e' il comma 282 dell'articolo
2. Essa stabilisce che il rilascio del certificato di
agibilita' al permesso di costruire e' subordinato alla presentazione della
certificazione energetica dell'edificio. Questa norma e' efficace da subito,
cioe' dal gennaio 2008.
Come
e'
noto, l'agibilita' e' rilasciata dopo il termine dei lavori di costruzione o di
ristrutturazione. Il relativo permesso di costruire,o
la SuperDia, possono benissimo essere stata richiesti tre o quattro anni fa.
Quindi, nel testo attuale, questa norma congelerebbe
l'utilizzo di tutti gli edifici nuovi o integralmente ristrutturati finiti di
edificare nel 2008, che dovrebbero prima essere adeguati agli standard (quali?)
di certificazione energetica.
Naturalmente,
non sara' cosi': le imprese edili continueranno a far riferimento agli strumenti
urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali e i comuni stessi, probabilmente,
ignoreranno questo nuovo obbligo. Altrimenti sarebbe il
blocco totale dell'edilizia, con tanto di famiglie che hanno acquistato la casa
in costruzione costrette a bivaccare in tenda davanti agli stabili finiti, ma
non ancora abitabili.
Fotovoltaico
obbligatorio sui tetti. Ma
quando?
L'installazione
di fonti rinnovabili con produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unita' abitativa di
nuova costruzione e' prescritta dal comma 289 dell'articolo 1 della Finanziaria
2008, che riscrive la norma introdotta della Finanziaria 2008. Non si tratta
piu', per forza, di pannelli fotovoltaici (ammesse le biomasse, il geotermico, il
vento, per esempio).
Il
succo e' pero' che tale prescrizione e' valida per il cittadino quando, e se, sara'
inserita in un regolamento edilizio comunale. E' vero che i regolamenti
dovrebbero recepirla entro il gennaio 2009, ma si
tratta di un termine “ordinatorio”: quindi, basandosi sull'esperienza passata,
potrebbero passare (e probabilmente passeranno) anni e anni prima che la norma
scatti nella maggior parte dei comuni.
Inoltre
la Finanziaria lascia un dubbio: l'installazione e' obbligatoria “compatibilmente
con la realizzabilita' tecnica dell'intervento”, frase fumosa che evidentemente
si lascia da chiarire ai comuni. Ulteriore novita' e' che
la produzione energetica minima da fonti rinnovabili e' di 5 kW per i fabbricati
industriali di superficie non inferiore a 100 metri quadrati
.
Norme tecniche
regionali sulla certificazione energetica
Emilia
Romagna |
|
Atto
di indirizzo e coordinamento sui requisiti di
rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli
edifici. |
Approvato
dall'Assemblea legislativa il 10 marzo 2008 (non ancora pubblicato sul Bur) |
Lombardia |
|
Certificazione
energetica degli edifici – Modifiche ed integrazioni alla d. g. r. n. 5018/2007 |
D.g.r.
31 ottobre 2007 - n. 8/5773 (Bur 9 novembre 2007 3° Suppl.
Straord. n.
45) |
Determinazioni
inerenti la certificazione energetica degli edifici, in
attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, l.r.
24/2006 |
D.g.r.
26 giugno 2007 - n. 8/5018 (Bur 20 luglio 2007, 3° Suppl.
Straord. n.
29) |
Piemonte |
|
Disposizioni
in materia di rendimento energetico nell'edilizia |
Legge
28 maggio 2007, n. 13 (Bur n. 22 del 31 maggio 2007) |
Liguria |
|
Regolamento
di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29
maggio 2007, n. 22 |
Regolamento
regionale 8 novembre 2007, n. 6 (Bur
n. 19 del 28 novembre 2007, Parte I) |
Alto
Adige |
|
Regolamento
di esecuzione della legge urbanistica in materia di
risparmio energetico |
Dpgp
29 settembre 2004, n. 34 (Bur
n. 52 del 28 dicembre 2004, supp.
1) |
Fonte:
Ufficio Studi Confappi Federamministratori