GARA D'APPALTO CON GIUSTIFICAZIONE DELLE OFFERTE. Un impresa non presenta giustificazioni sui singoli costi, perche' non espressamente richiesto nel bando e vien
Data: 01/04/2008
Argomento: Procedure di gara


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 22 del 31.01.2008
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Tecnosystem s.r.l. - edificio polifunzionale e sosta mezzi di rampa. S.A: Aeroporto dello Stretto s.p.a. (SOGAS

In data 26 novembre 2007 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere in oggetto con la quale l'impresa Tecnosystem s.r.l. ha rappresentato la controversia insorta con la Societa' Aeroporto dello Stretto s.p.a. (SOGAS) in conseguenza del provvedimento di esclusione dalla gara per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, in quanto la Commissione di gara ha ritenuto le giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5, del d. Lgs. n. 163/2006, presentate dall'impresa, non conformi a quanto prescritto dal disciplinare di gara.

A parere della Stazione Appaltante il documento presentato dall'impresa, consistente in una descrizione dell'azienda e dei processi di lavorazione al suo interno adottati, non poteva essere ritenuto conforme a quanto richiesto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara.

Quest'ultimo disponeva che “nella busta C devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

le giustificazioni pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta, e le stesse possono riguardare:

1. l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio,

2. le soluzioni tecniche adottate,

3. le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui gode l'offerente,

4. l'originalita' del prodotto,

5. il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro,

6. l'eventualita' che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.”


Poiche' dalla lettura del documento presentato, a parere della S.A., non si evincevano giustificazioni sui singoli costi che andavano a costituire l'offerta, la Commissione di gara, per il rispetto della parita' di trattamento con gli altri concorrenti che hanno presentato le giustificazioni delle singole voci di costo, ha disposto l'esclusione dell'impresa, prima che la stessa fosse risultata sospetta di anomalia.

L'Autorita', dopo le opportune considerazioni

ha ritenuto, nei limiti di cui in motivazione, che nell'esclusione dell'impresa Tecnosystem s.r.l. e' stato violato il principio del contraddittorio.


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