PROCEDURE DI GARA. Parere dell'Autority in merito a: certificati difformi, requisiti supplementari rispetto all'attestato SOA, Categoria OG11 ed altro.
Data: 01/04/2008
Argomento: Procedure di gara


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n.23 del 31.01.2008
Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla I.CO.RES. s.r.l. e dalla ATI ingg. Mario e Paolo Cosenza s.r.l./C.I.T.E. soc. coop. a r.l. – restauro ed adeguamento funzionale della Palazzina neoclassica e della serra annessa del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes. S.A. Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Napoletano

Due ditte sono state escluse da una procedura d'appalto per i seguenti motivi:

1) mancata dimostrazione del possesso del requisito specifico di aver eseguito nell'ultimo decennio, all'interno di strutture museali, lavori della cat. OG2 per un importo pari ad almeno € 498.103,98 e lavori della categoria OG11 per un importo pari ad almeno € 197.010,75. 

- un certificato di esecuzione lavori  non e' stato accettato dalla Commissione di gara, perche' redatto in maniera difforme da quanto prescritto dall'Autorita' con comunicato del Presidente del 6/07/2006 ;

- alcuni certificati relativi alla categoria OG11 sono stati valutati come non pertinenti, in quanto concernenti lavori eseguiti non all'interno di strutture museali. In particolare, detti lavori hanno riguardato un edificio che solo successivamente ai lavori stessi e' divenuto struttura museale: secondo la S.A. occorre differenziare i “lavori eseguiti all'interno di strutture museali” ed i “lavori finalizzati alla realizzazione di un museo”;

- il certificato esecuzione lavori per la categoria OG2 imputava il medesimo importo sia ai lavori eseguiti dall'impresa subappaltatrice sia ai lavori al netto del subappalto;

2)  mancata siglatura sui lembi di chiusura del plico da parte dell'impresa mandante ed assenza, sullo stesso, dell'indirizzo della medesima impresa. 

Una delle Imprese ha inoltre chiesto l'avviso dell'Autorita' sulla possibilita' di dimostrare la capacita' dell'impresa nella categoria OG11 attraverso le lavorazioni nelle categorie specialistiche OS3, OS5, OS28 e OS30.

L'autorita', dopo le opportune considerazione

ha ritenuto nei limiti di cui in motivazione, che le esclusioni delle ditte NON SONO CONFORMI alla normativa di settore.

VISIONA IL PARERE INTEGRALE





Questo Articolo proviene da aedilweb.it - edilizia in rete
http://www.aedilweb.it

L'URL per questa storia è:
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1369