TESTO UNICO SICUREZZA: Si definitivo del Consiglio dei Ministri. Si inaspriscono le sanzioni.
Data: 02/04/2008
Argomento: Sicurezza


Approvato, nella seduta del Consiglio dei Ministri di ieri, lo schema del Decreto legislativo che costituira' per il futuro il nuovo testo unico per la sicurezza.

"Ce l'abbiamo fatta, il decreto legislativo non era scontato. È il testo piu' avanzato nella legislazione europea", ha affermato il ministro dimissionario del Lavoro, Cesare Damiano.

Quella sull'arresto e' la principale novita' del decreto.

E' punito con l'arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro il datore di lavoro che omette la relazione sulla valutazione dei rischi o che non provvede alla nomina del responsabile del servizi prevenzione e sicurezza. Nei casi di imprese ad alta pericolosita' (centrali termoelettriche, imprese in cui si entra a contatto con l'amianto o altri materiali cancerogeni, fabbriche di esplosivi), l'omessa relazione sulla valutazione dei rischi porta all'arresto da 6 mesi a 18 mesi. Ma il giudice puo' tramutare il carcere con un'ammenda da 8.000 a 24.000 euro se il datore di lavoro si mette subito in regola, se la violazione non ha portato ad infortuni e se il reato sia stato commesso da un soggetto che non sia stato gia' condannato definitivamente per violazione di norme sulla prevenzione e la sicurezza. Previste poi altre sanzioni intermedie per reati meno gravi. 

Anche il medico competente incorre in sanzioni, con l'arresto fino ad un mese o l'ammenda da 500 e 2.500 euro se non consegna al datore di lavoro la documentazione in suo possesso, quando termina l'incarico. 

Il lavoratore rischia l'arresto fino ad un mese e l'ammenda da 200 a 600 euro se non rispetta le istruzioni impartite dal datore di lavoro, se non usa correttamente i mezzi e le attrezzature, non utilizza in modo appropriato i mezzi di protezione.

Tra i punti salienti del decreto troviamo:

-- il nuovo apparato sanzionatorio;

-- l'individuazione degli obblighi di datori di lavoro e dirigenti nonche' dei requisiti della delega di funzioni;

-- l'individuazione degli obblighi e delle responsabilita' che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo di produzione;

-- la definizione dell'oggetto e delle modalita' di valutazione del rischio;

-- la regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio;

-- l'obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore;

-- titoli e requisiti del medico competente alla sorveglianza sanitaria;

-- le disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soccorso, prevenzione degli incendi;

-- le modalita' di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori;

-- le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali;

-- l'istituzione di organismi interministeriali di indirizzo politico, consultivi e di coordinamento con enti pubblici che hanno compiti di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del lavoro;

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