Finanziaria: da gennaio nuovi obblighi per le assunzioni
Data: 04/01/2007
Argomento: Personale dipendente


La Legge Finanziaria 2007 introduce importanti novità in materia di comunicazioni relative ai rapporti di lavoro, alcune delle quali sono immediatamente operative. Le assunzioni devono essere comunicate almeno un giorno prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro......

Pertanto, dal 1° gennaio:

- tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli (fanno eccezione le agenzie private per il lavoro) e le pubbliche amministrazioni dovranno comunicare al Centro per l’Impiego competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente all’instaurazione stessa;

- oltre ai rapporti di lavoro subordinato, dovranno essere comunicati anche i rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (anche nella modalità a progetto), di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con apporto lavorativo; la stessa regola vale anche per i tirocini di formazione e di orientamento e ogni altro tipo di esperienza lavorativa assimilata;

- la comunicazione trasmessa entro il giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.

Casi particolari:
- qualora vi siano urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione di assunzione potrà essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro; dovrà ad ogni modo essere preceduta da una comunicazione semplificata al Centro per l’Impiego competente (avente data certa di trasmissione), entro il giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro, contenente la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro;
- le agenzie private per il lavoro (autorizzate dal Ministero del Lavoro) dovranno invece comunicare, entro il giorno 20 del mese successivo alla data del rispettivo evento, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei.

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio:
- è confermato l’obbligo dei datori di lavoro di comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i 5 gg. successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato, mentre per i rapporti a tempo determinato tale obbligo di comunicazione rimane solo nelle ipotesi in cui la cessazione avvenga in data diversa da quella indicata nella comunicazione di assunzione;
- i datori di lavoro che assumono cittadini extracomunitari non saranno più tenuti a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, alla locale Questura, a seguito della modifica dell’art. 7, co. 1, del D.Lgs. 286/98;
- viene eliminata, a seguito dell’abrogazione del comma 5 dell’art. 19 del D.Lgs. 276/03, la possibilità di applicare il c.d. miniravvedimento operoso, in caso di ritardo della comunicazione.

fonte: redacon.radionova.it





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